Nota a sentenza: Cass. Pen., Sez. I, 17 marzo 2021, n. 10373
La massima.
“In tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive, anche a seguito della modifica dell’art. 572 c.p., comma 2, introdotta dalla L. 19 luglio 2019, n. 69, art. 9, che ha trasformato l’ipotesi in circostanza aggravante ad effetto speciale, la commissione del reato in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge stessa costituisce titolo ostativo alla sospensione, già previsto come tale dall’art. 656, comma 9 lett. a), il cui testo è rimasto sempre immutato”. (Cass. pen., sez. I, 17.03.21, n. 10373).
Il caso.
La pronuncia in esame origina dal ricorso presentato dal difensore dei condannati contro l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari, in veste di giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione in quanto entrambi i soggetti erano stati condannati per violazione dell’art. 572, c. 2, c.p..
Il motivo di gravame si basava sulla violazione di legge in relazione all’art. 656, c. 9, c.p.p., manifesta illogicità della motivazione ed erronea interpretazione della sentenza emessa nel processo di cognizione
La motivazione.
In via preliminare la Corte di Cassazione richiama il dato normativo sulla sospensione, rectius sulle cause ostative alla sospensione dell’ordine di esecuzione, evidenziando in particolare le varie riforme che si sono succedute nel tempo e che hanno modificato cl’art. 572 c.p..
La principale, ad opera dell’art. 9 L. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. codice rosso), ha difatti inserito nell’art. 572 c.p. la condotta commessa in danno o in presenza di soggetti minori d’età.
La Suprema Corte rileva sul punto che: “Il rinnovato inserimento dell’art. 572 c.p., comma 2 nella sua formulazione vigente per effetto dell’entrata in vigore della L. 19 luglio 2019, n. 69, art. 9, comma 2, lett. a), pur essendo accompagnata dalla trasformazione dell’elemento aggravatore, che al momento consente di incrementare gli effetti punitivi a carico del responsabile quale circostanza a effetto speciale e non più, come in precedenza, quale circostanza ad effetto comune, non ha incidenza sulla disciplina della sospensione dell’esecuzione”.
Orbene il collegio giudicante, pur richiamando quanto già espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale (32/20) in tema di norme incidenti sul trattamento sanzionatorio, ritiene non condivisibile i principi dettati poiché nel caso specifico: “la regolamentazione della sospensione dell’ordine di carcerazione non ha subito mutamenti quanto all’inserimento tra i delitti ostativi anche della fattispecie di cui all’art. 572 c.p., comma 2, che è sempre stata mantenuta costante nel tempo anche a fronte della considerata successione dei testi normativi”.
La Corte ha quindi ritenuto che il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione non possa essere considerato, con riferimento all’art. 572 c.p., trattamento peggiorativo, non sussistendo quindi alcuna violazione dell’art. 25, c. 2, Cost, e dettando contemporaneamente il seguente principio:” In tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive, anche a seguito della modifica dell’art. 572 c.p., comma 2, introdotta dalla L. 19 luglio 2019, n. 69, art. 9, che ha trasformato l’ipotesi in circostanza aggravante ad effetto speciale, la commissione del reato in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge stessa costituisce titolo ostativo alla sospensione, già previsto come tale dall’art. 656, comma 9 lett. a), il cui testo è rimasto sempre immutato”.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La sentenza risulta in fase di oscuramento
Nato a Treviso, dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia.
Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studio.
Ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia; ha inoltre effettuato un tirocinio di sei mesi presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia in qualità di assistente volontario.
Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia ed è attualmente iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia.
Da gennaio a settembre 2021 ha esercitato la professione di avvocato presso lo studio legale associato BM&A; attualmente è associate dell’area penale e tributaria presso lo studio legale MDA di Venezia.
Da gennaio 2022 è Cultore di materia di Diritto Penale 1 e 2 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. E. Amati).
È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici” e membro della Commissione per la formazione e la promozione dei giovani avvocati; è altresì socio AIGA – sede di Venezia e di AITRA giovani.
Email di contatto: francescomartin.fm@gmail.com