venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

Cass. Pen., Sez. I, 30 ottobre 20, n. 33822 sullo spazio individuale minimo intramurario

La massima.

Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello” (Cass. Pen., Sez. I, 30.10.20, n. 33822).

Il caso.

La pronuncia trae origine dall’ordinanza, emessa dal Tribunale di sorveglianza di Ancona che ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Macerata con cui era stata respinta l’istanza proposta ex art. 35-ter O.P., volta all’ottenimento della riparazione per la carcerazione patita in condizioni difformi dal parametro di cui all’art. 3 CEDU, dal 31 maggio 2016 al 2 luglio 2018, negli istituti penitenziari di Salerno e Vibo Valentia.

Il Tribunale ha rilevato che il Magistrato di sorveglianza si era attenuto nella valutazione della superficie destinata alla personale fruizione del condannato, nei due indicati istituti di pena, al criterio di misurazione di essa al lordo di tutti gli arredi e ha ritenuto corretta la sua adozione.

l ricorrente evidenzia che il rigetto del suo reclamo si fondava su un criterio di calcolo della superficie utile della camera detentiva in palese contrasto con i principi scaturenti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, come interpretati dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza interna, in quanto il Magistrato di sorveglianza aveva detratto dalla superficie lorda soltanto quella destinata ai servizi igienici, e non quella dei mobili presenti nella cella e collocati in modo tale da impedire il movimento del detenuto.

La motivazione.

I giudici di legittimità hanno ripercorso un recente orientamento giurisprudenziale (in particolare si veda l’informazione provvisoria del 24.09.20, n. 17 delle Sezioni Unite) il quale afferma che, ai fini della valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti castello.

Si evince quindi che, così come rilevato anche dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, ex art. 3 della Convenzione EDU, dalla superficie lorda della cella devono essere necessariamente detratte le parti occupate dai servizi igienici e quelle in cui si collocano le strutture tendenzialmente fisse.

Tali spazi non erano stati presi in considerazione, nel calcolo dello spazio minimo, dal Tribunale di Sorveglianza.

La Corte di Cassazione, adeguandosi a tale principio nonché alla giurisprudenza europea in materia di spazio minimo concesso ai soggetti detenuti, (Corte Europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, Causa Torreggiani e altri c. Italia, 08.01.13) ha quindi annullato l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, rinviando per nuovo giudizio al medesimo.

Francesco Martin

Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia. Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica. Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all'esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A - sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell'area penale presso MDA Studio Legale e Tributario - sede di Venezia. Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l'Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati). Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l'Università degli Studi di Udine, nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE. Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso "Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell'organismo di vigilanza" - SDA Bocconi. È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. - sede di Venezia.

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