giovedì, Aprile 25, 2024
Criminal & Compliance

Cass. Pen., Sez. II, 30 dicembre 2020, n. 37824 in tema di incauto acquisto

La massima.

“Sussiste l’elemento soggettivo del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza di cui all’art. 712 cod. pen. ove si dimostri che l’agente non abbia usato la diligenza dell’uomo medio nella verifica della legittima provenienza del cellulare di marca, acquistato da un suo conoscente, “come nuovo” ad un prezzo particolarmente vantaggioso (e quindi di sospetta provenienza).”

Il caso.

Il Tribunale di Catania aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di acquisto di un telefonino di sospetta provenienza, ex art. 712 c.p., condannandolo per il reato di “acquisto di cose di sospetta provenienza”, alla pena di euro 500,00 di ammenda.

L’imputato ha impugnato la sentenza mediante il ricorso in Cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al capo della responsabilità, affermando che dalle circostanze processuali non sarebbe emerso l’elemento soggettivo del reato, nemmeno rispetto al profilo della colpa.

La Corte, però, con una concisa e significativa motivazione, ha respinto il ricorso, dichiarando la sussistenza del reato di c.d. incauto acquisto.

La motivazione.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato relativamente a tre ordini di motivi, soffermandosi, il particolare, sulla ricorrenza dell’elemento soggettivo ai fini della configurazione del reato di incauto acquisto ex art. 712 c.p.

Invero, rispetto a tale profilo, la Corte ha avallato la ricostruzione che il Tribunale aveva posto alla base della sua decisione: per integrare l’elemento psicologico del reato di cui all’art. 712 c.p. occorre provare che l’agente non abbia usato la diligenza dell’uomo medio nel verificare la legittimità della provenienza del bene acquistato.

Tale elemento vale a distinguere il reato di cui all’art. 712 c.p. da quello della ricettazione ex art. 648 c.p.

Difatti, mentre ai fini della realizzazione dell’incauto acquisto può dirsi sufficiente, in quanto all’elemento soggettivo, il solo colposo mancato accertamento della provenienza delittuosa della cosa acquistata, l’acquirente limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza (la Corte richiama in tal senso l’orientamento sostenuto dalla stessa in Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179. Massime precedenti Conformi: N. 41002 del 2013 Rv. 257237), per aversi la ricettazione occorre il dolo, quanto meno nella forma eventuale.

Precisamente, la Corte afferma che“in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza”.

Orbene, nel precedente grado di giudizio era emerso che l’imputato non aveva in alcun modo verificato la legittimità o meno della provenienza del cellulare, ma aveva deciso di acquistarlo solo in base alla circostanza che il venditore fosse un suo conoscente.

Il cellulare di marca veniva messo in vendita ad un prezzo particolarmente vantaggioso e anche questo elemento aveva spinto l’imputato ad acquistarlo, rendendo evidente, in sede di giudizio, la sua mancata diligenza.

In genere, infatti, è proprio l’elemento del prezzo così vantaggioso che suscita nell’acquirente preoccupazione rispetto alla genuinità della sua provenienza, ma in giudizio era emerso che l’imputato non aveva effettuato alcuna valutazione in questa direzione.

Rispetto all’accertamento della mancanza di diligenza, che vale ad escludere il profilo doloso della volontà specifica di “procurare a sé o ad altri un profitto” (richiesta ai fini del più grave reato della ricettazione), i Giudici hanno ribadito che questo dev’essere effettuato “caso per caso, in base alle circostanze concrete”. Invero, sul punto l’orientamento dominante è quello per cui “l’elemento psicologico della ricettazione […] è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto” (Corte di Cassazione – Sezione Seconda Penale, Sentenza 27 aprile 2017, n. 20193)

Dunque, in base a tali presupposti, la Corte ha condannato il ricorrente per il reato di “acquisto di cose di sospetta provenienza” ex art. 712 c.p., escludendo la possibilità che si fosse verificata un’ipotesi di ricettazione e ha emanato la massima giurisprudenziale dapprima proposta.

Avv. Alessia Di Prisco

Sono Alessia Di Prisco, classe 1993 e vivo in provincia di Napoli. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, esercito la professione collaborando con uno studio legale napoletano. Dopo la maturità scientifica, nel 2017 mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, redigendo una tesi dal titolo "Il dolo eventuale", con particolare riferimento al caso ThyssenKrupp S.p.A., guidata dal Prof. Vincenzo Maiello. In seguito, ho conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a Roma, con una dissertazione finale in materia di diritto penale, in relazione ai reati informatici. Ho svolto il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata affiancando il GIP e scrivo da anni per la rubrica di diritto penale di Ius In Itinere. Dello stesso progetto sono stata co-fondatrice e mi sono occupata dell'organizzazione di eventi giuridici per Ius In Itinere su tutto il territorio nazionale.

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