La massima.
“I palpeggiamenti sui glutei, effettuati anche a fini ludici o di scherzo, possono integrare il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p.” (Cass. pen., sez. III, 09.04.21, n. 13278).
Il caso.
La pronuncia in esame origina dai ricorsi presentati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena e dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna contro la sentenza della Corte d’Appello che, in riforma della sentenza del Tribunale di Modena, aveva assolto l’imputato dai delitti di cui agli artt. 572 e 609-bis, c. 3, c.p..
I motivi di gravame si basavano sulla violazione dell’art. 606, c. 1, lett. b) c.p.p., in relazione all’art. 609-bis, c. 3, c.p. nonché sul vizio di motivazione e travisamento della prova.
La motivazione.
In via preliminare la Corte di Cassazione ritiene inammissibile il ricorso del procuratore della Repubblica in quanto proposto fuori dalle ipotesi dall’art. 608, cc 2 e 4 c.p.p..
Nel ricostruire la vicenda, che si colloca all’interno di una relazione extraconiugale, la Corte di Cassazione analizza i presupposti che sono alla base del reato di cui all’art. 609-bis c.p..
Sotto un primo aspetto si evidenzia che: “La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell’individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell’uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2 Cost.), e nella promozione del pieno sviluppo della persona che la Repubblica assume come compito primario (art. 3 Cost., comma 2).
La libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali è assoluta e incondizionata e non incontra limiti nelle diverse intenzioni che l’altra persona possa essersi prefissa”.
Per quanto poi attiene al profilo dell’elemento soggettivo la Suprema corte rileva che: “In altri termini, l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, sicché non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell’agente, né rilevano possibili fini ulteriori – di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale – dal medesimo perseguiti”.
Ritiene quindi la Corte che a nulla rileva, così come evidenziato dalla Corte d’Appello, che l’imputato abbia agito per scherzo in quanto tale circostanza attiene solamente la movente lasciando impregiudicati gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 609-bis c.p..
La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
La sentenza è in fase di oscuramento
Nato a Treviso, dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia.
Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studio.
Ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia; ha inoltre effettuato un tirocinio di sei mesi presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia in qualità di assistente volontario.
Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia ed è attualmente iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia.
Da gennaio a settembre 2021 ha esercitato la professione di avvocato presso lo studio legale associato BM&A; attualmente è associate dell’area penale e tributaria presso lo studio legale MDA di Venezia.
Da gennaio 2022 è Cultore di materia di Diritto Penale 1 e 2 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. E. Amati).
È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici” e membro della Commissione per la formazione e la promozione dei giovani avvocati; è altresì socio AIGA – sede di Venezia e di AITRA giovani.
Email di contatto: francescomartin.fm@gmail.com
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