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Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 9072

Presidente: L. Ramacci
Relatore: M. A. Socci

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
nel procedimento a carico di:

FICULE LUCAS & C. SAS
avverso la sentenza del 07/03/2017 del TRIBUNALE di GROSSETO

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI: «Annullamento con rinvio».

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Grosseto con sentenza del 7 marzo 2017 dichiarava non punibile, ex art. 131 bis cod. pen., Palazzetti Daniele, Marini Guido, Luisini Andrea e Santini Beatrice dal reato loro ascritto (art. 110, cod. pen. e 256, comma 1 , lettera A, d. Igs 152/2006; commesso il 2 aprile 2014) e dichiarava l’assenza di responsabilità della società Ficulle Lucas C. s.a.s. per l’illecito amministrativo contestato (art. 5, comma 1, lettera A e lettera B, e 25 undecies, lettera B, n. 1, d. Igs. 231/2001, in dipendenza dal reato suddetto) perché lo stesso non sussiste.

2. La Procura generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2.1 Violazione di legge, art. 8 e 66, d. Igs. 231/2001.
L’applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen. è irrilevante per l’applicazione delle sanzioni all’ente; invero, la particolare tenuità del fatto comporta la sussistenza del reato e la sua riconducibilità agli imputati.

Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato, e la sentenza deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuovo giudizio.

Il problema posto dal ricorso della Procura Generale, presso la Corte di appello di Firenze, riguarda una questione di puro diritto, ovvero la responsabilità dell’ente, per il d. Igs. n. 231/2001, nelle ipotesi di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti dell’imputato.

La materia non trova un’esplicita regolamentazione normativa. Per l’art. 8, d. Igs. 231/2001 «1. La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è previstala sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L’ente può rinunciare all’amnistia».

La norma non prevede l’applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen. poiché la relativa disciplina è intervenuta dopo (d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28) senza nessun intervento di aggiornamento all’art. 8, d. Igs. 231/2001.

Le soluzioni al problema sono due.

3.1 Una prima ricostruzione normativa, basata sulla lettera del citato art. 8, d. Igs. 231/2001, consiste nel ritenere l’esclusione della responsabilità dell’ente, a titolo di illecito amministrativo derivante da reato, poiché l’art. 8, d. Igs. 231/2001 non ricomprende espressamente le cause di non punibilità (come quella dell’art. 131 bis, cod. pen.) tra le ipotesi che lascerebbero sussistere la responsabilità dell’ente (E’ questa la soluzione offerta dalla decisione impugnata).

3.2 Altra soluzione, invece, consiste nel ritenere irragionevole una responsabilità dell’ente nelle ipotesi di estinzione del reato (espressamente lettera b, art. 8, comma 1, d. Igs. 231/2001) e non anche nelle ipotesi di reato accertato ma non punibile.

Infatti, questa Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche nelle ipotesi di prescrizione del reato, l’accertamento della responsabilità dell’ente deve effettuarsi, sia pure con accertamento della sussistenza del reato: «In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8, comma primo, lett. b) d. Igs. n. 231 del 2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato» (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013 – dep. 17/05/2013, Barla e altri, Rv. 25536901).

La sentenza di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis, cod. pen. pur producendo effetti sotto il profilo sanzionatorio (non punibilità) non coinvolge il reato. La decisione infatti esprime un’affermazione di responsabilità, pur senza una condanna, e pertanto
non può assimilarsi ad una sentenza di assoluzione, ma lascia intatto il reato nella sua esistenza, sia storica e sia giuridica (in dottrina si è
utilizzata l’espressione cripto condanna).
applica la particolare tenuità deve iscriversi nel casellario giudiziale e ha effetto di giudicato (quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) nel giudizio civile o amministrativo di danno – art. 651 bis, cod. pen.

4. Quello che, invece, non è possibile affermare é una diretta incidenza (giudicato) della sentenza di applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen. nel giudizio relativo alla responsabilità della persona giuridica. Infatti l’art. 651 bis, cod. proc. pen. limita l’effetto della decisione al giudizio civile o amministrativo di danno. L’interprete non può estendere l’effetto di giudicato se non previsto espressamente dalla legge. Si violerebbe il diritto di difesa della persona giuridica in modo irrimediabile.

5. Conseguentemente può affermarsi il seguente principio di diritto: «In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l’applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen. non esclude la responsabilità dell’ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica».

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Grosseto.

Così deciso il 17/11/2017

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