venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2020, n. 30930

commento breve a cura di Rossella Giuliano

Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l’offensività della condotta – per consolidata giurisprudenza di legittimità – consiste nella sua attitudine a produrre la sostanza per il consumo, con la conseguenza che non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, bensì la conformità della pianta al tipo botanico previsto dalla norma incriminatrice e la sua idoneità a giungere a maturazione ed a produrre la sostanza psicotropa.

Giova rammentare che il Supremo consesso, in una recentissima pronuncia, ha chiarito che non integra il reato di coltivazione di stupefacenti (per difetto di tipicità) la condotta di coltivazione svolta in forma domestica, attraverso l’utilizzo di tecniche rudimentali e di un esiguo numero di piante, che consenta di ottenere un modesto quantitativo di prodotto e dunque denoti un nesso d’immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale del coltivatore (S.U. 16 aprile 2020, n. 12348): per coltivazione deve intendersi l’attività compiuta dall’agente in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina al raccolto.

La prova della destinazione dello stupefacente allo spaccio dev’essere desunta da indici sintomatici quali la quantità di sostanza psicoattiva, la qualità soggettiva di tossicodipendente, le condizioni economiche del detentore, le modalità di custodia e di frazionamento della droga, il rinvenimento di mezzi idonei al taglio: nel caso di specie la pianta sequestrata, per grado di germinazione e dimensioni (altezza di 1 m ca.) concretamente idonea a produrre 200 dosi medie, era stata ritenuta preordinata allo spaccio, alla luce del ritrovamento sia di strumentazione atta al confezionamento di stupefacenti (bilancino di precisione, trita erba, ritagli di buste di plastica, coltelli), sia di ulteriore psicostimolante (cocaina e MDMA-Ecstasy).

La valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogniqualvolta il comportamento posto in essere non appaia indicativo dell’immediatezza del consumo, va effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo criteri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.

Testo della sentenza qui.

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