mercoledì, Aprile 17, 2024
Criminal & Compliance

Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2020, n. 20089

commento breve a cura di Rossella Giuliano

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni spettanti ai dipendenti (art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638), l’elemento psicologico del reato risulta integrato dalla consapevole scelta del datore di lavoro di non provvedere ai versamenti dovuti, trattandosi di dolo generico: la situazione di difficoltà economica in cui versa l’impresa non esclude la rilevanza penale della condotta laddove sia dimostrata la consapevolezza della scelta di omettere i versamenti prescritti dalla legge.

In ispecie la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità – culminata nella dichiarazione di fallimento – e destini risorse finanziarie all’estinzione di debiti ritenuti più urgenti non incide sull’elemento soggettivo della fattispecie, anche qualora i pagamenti siano imputabili alle obbligazioni retributive precedentemente contratte.

Peraltro, la produzione in giudizio dei modelli DM 10 attestanti le retribuzioni corrisposte ai prestatori di lavoro subordinato e l’ammontare degli obblighi contributivi è valutabile, in difetto di elementi di segno contrario, come prova dell’effettiva percezione degli emolumenti da parte dei lavoratori.

 

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 giugno – 7 luglio 2020, n. 20089
Presidente Aceto – Relatore Di Stasi

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 03/10/2019, la Corte di appello Campobasso, in riforma della sentenza del 14/06/2019 del Tribunale di Campobasso – con la quale P.P. era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 81 cpv c.p., L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, art. 61 c.p., n. 7 (perché, nella qualità di titolare della ditta “(omissis) S.r.l.” ometteva di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative ai mesi da (omissis) , da (omissis) , per un importo complessivo di Euro 19.911,00) e condannato alla pena di mesi diciotto di reclusione ed Euro 600,00 di multa – previa esclusione della circostanza aggravante contestata e concessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.P. , articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis lamentando che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la corresponsione delle retribuzioni, sulle quali le ritenute dovevano essere operate, senza valutare la documentazione relativa al fallimento che aveva colpito l’azienda nel giugno 2014.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, lamentando che non era stata tenuta nel debito conto, a fini di una pronuncia assolutoria per insussistenza dell’elemento soggettivo, la circostanza che il mancato versamento era dovuto ad una obiettiva carenza di mezzi economici, causata dalla grave ed improvvisa crisi economica che aveva colpito l’azienda fino a condurla al fallimento del 2014.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che questa Corte ha affermato, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, che la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10 – attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l’ammontare degli obblighi contributivi – è valutabile, in assenza di elementi di segno contrario, come prova della effettiva corresponsione degli emolumenti ai lavoratori (Sez.3, n. 21619 del 14/04/2015, Rv.263665; Sez. 3, n. 37330 del 15/07/2014, Rv. 259909).
Tanto è avvenuto nella specie, come si dà atto in sentenza, con motivazione congrua ed esente da vizi logici ed in linea con il suesposto principio di diritto.
La Corte territoriale, inoltre, ha valutato la documentazione relativa al fallimento del 2014 e ne ha congruamente motivato l’irrilevanza ai fini della prova della effettiva corresponsione ai dipendenti, rimarcando come le ammissioni al passivo, quali creditori, anche di vari lavoratori dipendenti non erano riferite ai periodi oggetto di contestazione nè, in ogni caso, alla integralità delle retribuzioni.
Rispetto a tali argomentazioni, congrue e prive di vizi logici, neppure si confronta criticamente il ricorrente (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez.6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n. 22445 del 08/05/2009, Rv.244181), profilandosi, pertanto, sotto tale aspetto, anche la genericità della censura.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (D.L. n. 463 del 1983, art. 2 conv. in L. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti o abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti (Sez.3, n. 38269 del 25/09/2007, Rv.237827; Sez.3, n. 13100 del 19/01/2011, Rv.249917; Sez.3, n. 3705 del 19/12/2013, dep. 28/01/2014, Rv. 258056; Sez.3, n. 43811 del 10/04/2017, Rv.271189).
La Corte territoriale, facendo buon governo del principio di diritto suesposto, ha evidenziato, con argomentazioni congrue e logiche, che la situazione di difficoltà economica in cui versava la società non escludeva la rilevanza penale della condotta, emergendo la consapevolezza della scelta di omettere i versamenti dovuti.
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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