venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

Cass. Pen., Sez. IV, 11 marzo 2021, n. 9760 sull’obbligo di controllo da parte del conducente

La massima
 
Il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il passeggero indossi la cintura di sicurezza fino a rifiutarne, in caso di sua renitenza, il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia” (Cass. pen., sez. IV, 11.03.21, n. 9760).

Il caso
 
La pronuncia in esame origina dal ricorso presentato dal difensore dell’imputato contro la pronuncia della Corte d’Appello che aveva parzialmente modificato la sentenza di primo grado riconoscendo all’imputato l’attenuante di cui all’art. 589-bis, c. 7, c.p. confermando nel resto la condanna per il delitto di omicidio stradale ex art. 589-bis c.p..
Il motivo di gravame si basava sul vizio di motivazione in relazione alla erronea valutazione del nesso causale; la Corte d’Appello avrebbe infatti omesso di valutare come concausa dell’evento morte la circostanza che la vittima non indossava la cintura di sicurezza.

La motivazione

In via preliminare la Corte di Cassazione afferma che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto generico ed anche manifestamente infondato.
La Suprema Corte rileva che il conducente nonché imputato guidasse in stato psicofisico alterato dall’uso di sostanza stupefacente, di tipo cocaina, ed in contemporaneo stato di ebrezza e che quindi abbia palesemente violato le normali regole cautelari.
Inoltre, cose ben più incisiva, i giudici di legittimità rilevano che grava sul conducente il verificare, prima di iniziare la marcia del veicolo, che siano rispettate le normali regole di prudenza e di sicurezza: “esigendo che il passeggero indossi la cintura di sicurezza fino a rifiutarne, in caso di sua renitenza, il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia”.
Il mero fatto che la persona offesa si sia rifiutata di fare uso della cintura di sicurezza non è circostanza interruttiva del nesso causale, ma vale solamente per l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 589-bis, c.7, c.p., che prevede una diminuzione di pena nel caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.
La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Scarica qui la sentenza: Cass.pen., sez. IV, 11.03.21, n. 9760

Francesco Martin

Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia. Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica. Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all'esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A - sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell'area penale presso MDA Studio Legale e Tributario - sede di Venezia. Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l'Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati). Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l'Università degli Studi di Udine, nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE. Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso "Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell'organismo di vigilanza" - SDA Bocconi. È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. - sede di Venezia.

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