giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Cass. Pen., Sez. V, 12 marzo 2021, n. 9832 sull’attitudine del manto stradale scivoloso ad essere qualificato in termini di caso fortuito

La massima.

“Rientra nella comune esperienza di ogni conducente di veicolo la circostanza secondo cui il fondo stradale asfaltato, se bagnato, riduce, sino addirittura ad annullare, la presa sull’asfalto del battistrada della ruota o l’attrito radente dello stesso.” (Cass. Pen. Sez. V, 12.03.2021)

Il caso.

La pronuncia in esame origina dal ricorso per Cassazione presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, che aveva integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Ancona – all’esito di giudizio abbreviato – aveva riconosciuto l’imputato responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale.

In particolare, l’autovettura condotta dall’imputato, il 1.12.2015, investiva un pedone, il quale, uscito da un locale, stava attraversando la strada per raggiungere la sua autovettura, parcheggiata sul lato opposto della carreggiata.

L’auto condotta dall’investitore procedeva a velocità di norma, in un tratto stradale privo di pubblica illuminazione, frenando solo dopo l’urto, o comunque nell’imminenza dello stesso.

Il Giudice di primo grado, con parere conforme anche dei Giudici del Gravame, accanto alla colpa generica – consistente nel non avere l’imputato scartato a destra per evitare l’impatto –  rinveniva anche la colpa specifica, consistente nella:

– violazione dell’art. 140 co. 1 C.d.S., per non avere guidato l’auto in maniera tale da poter sempre garantire il compimento di tutte le manovre in condizioni di sicurezza, e, comunque, di arrestare il veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità;

– violazione dell’art. 141 co. 4 per non aver rallentato e per non essersi fermato, avendo il pedone tardato a scansarsi;

– violazione dell’art. 191 co. 2 C.d.S. per non avere consentito al pedone, che aveva già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

Avverso la predetta statuizione ricorreva per Cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, adducendo due motivi di doglianza.

Con il primo, denunciava contraddittorietà ed illogicità della motivazione, e travisamento di prova, sulla scorta:

  1. dell’erroneità della consulenza del P.M., sulla base di un presupposto erroneo, ossia il calcolo della distanza dello spazio alla destra dell’auto, che sarebbe stato inferiore rispetto a quello agli atti;
  2. dell’erroneità del posizionamento dell’’automobile al momento dell’urto;
  3. delle condizioni di luminosità al momento del fatto, che secondo la difesa non risultava idonea a garantire una corretta visibilità del pedone;
  4. dello stato di ubriachezza della vittima, che avrebbe attraversato la strada barcollando.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava carenza di motivazione, denunziando l’omessa valutazione ad opera dei Giudici del contenuto della consulenza del P.M. (calcolo della velocità della vettura e della vittima; reciproche posizioni in relazione alla possibilità di avvistamento reciproco; andatura della vittima durante l’attraversamento; condizioni del manto stradale, indicato come umido dai Carabinieri).

Con successiva memoria, la difesa delle parti civili, seguita dal P.G. della Suprema Corte, sosteneva l’inammissibilità del ricorso dell’imputato.

La motivazione.

In primo luogo, la Suprema Corte rileva come il caso prospettatole rientri nell’ipotesi di doppia conforme, di guisa che le due decisioni di primo e secondo grado devono leggersi congiuntamente, integrandosi a vicenda.

Ciò posto, evidenzia che il contributo della testimone oculare dell’accaduto, la quale ha dichiarato di aver seguito l’intera vicenda, con piena visibilità, e di aver visto l’auto investire l’uomo, che attraversava la strada ad andatura del tutto normale, non sia stato preso in considerazione dalla difesa, seppur “vera e propria pietra portante sulla quale si fonda l’affermazione di penale responsabilità”.

Passando ai vari temi affrontati nel ricorso, la Corte si sofferma sulle condizioni del manto stradale, indicando come non abbia concreto rilievo la circostanza se il fondo stradale nell’occasione fosse umido o asciutto, poiché tale prospettiva veniva affrontata dalla difesa sul rilievo di un’influenza sulla incisività ed efficacia della frenata: frenata che, tuttavia, i giudici hanno ritenuto essere stata effettuata solo dopo l’urto ovvero, al più, nell’immediatezza dell’impatto.

All’uopo, la Suprema Corte coglie occasione per rimarcare che l’eventuale fondo bagnato avrebbe imposto una più pregnante prudenza al conducente, essendo affermazione della giurisprudenza di legittimità risalente che il fondo stradale asfaltato, se bagnato, riduce, sino addirittura ad annullare, la presa sull’asfalto del battistrada della ruota o attrito radente dello stesso[1]. Infatti, in tema di incidente stradale, lo stato scivoloso della carreggiata può costituire caso fortuito solo quando si presenti come fatto improvviso ed imprevedibile per il conducente[2].

Quanto alle altre doglianze lamentate dalla difesa nel ricorso, la Corte evidenzia come la visibilità era da ritenersi sufficiente (invero, si era al crepuscolo, e pertanto risultava esserci luce naturale); l’eventuale errore da parte dei giudici di merito o del consulente del P.M. nel calcolare lo spazio libero alla destra dell’auto non era da considerarsi circostanza dirimente; infine, la condizione di cronica intossicazione da alcool della vittima non era da considerarsi circostanza tale da far ritenere che la persona offesa fosse ubriaca al momento dell’investimento, giacché numerosi testimoni avevano riferito che l’investito risultava in posizione eretta e in condizioni normali.

Per tutte le ragioni indicate, la Suprema Corte ritiene che, valutando congiuntamente le due sentenze di merito, non sussistano i denunziati travisamenti, essendo il gravame proposto dalla difesa per buona parte da ritenersi aspecifico; pertanto, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite.

[1] Cass. Pen., Sez. IV, n. 11329 del 7.12.1981, Sperati, Rv. 151405-01.

[2] Cass. Pen., Sez. IV, n. 4032 del 25.1.1972, Rotundo, Rv. 21287-01.

Scarica qui la sentenza: Cass. Pen., Sez. V., 12.3.2021, n. 9832.

Jeannette Baracco

Avvocato, nata a Padova il 19.08.1993. Dopo aver conseguito la Maturità Scientifica, si è iscritta nell’anno 2012 alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova. Nel corso del periodo universitario è stata eletta e riconfermata per il secondo mandato rappresentante degli studenti, nel Consiglio di Scuola, Consiglio di Corso di Laurea e Commissione Paritetica, Dipartimento di diritto privato e critica del diritto, Dipartimento di diritto pubblico ed internazionale. Si è laureata nel 2017 con una tesi in diritto processuale penale comparato dal titolo “Giustizia negoziata e distorsione cognitiva tra patteggiamento e plea bargaining” (relatore Ill.mo Prof. Marcello Daniele), conseguendo la valutazione di 110 e lode. A maggio 2017 ha vinto il premio “Miglior Oratore” alla “Padova Moot Court Competition”, simulazione di discussione di un caso riguardante tematiche di diritto penale e processuale penale, organizzata da ELSA Padova e dall’Università degli Studi di Padova presso il Tribunale di Padova, collegio giudicante presieduto dal magistrato Dott. Vincenzo Sgubbi. Ha scritto il capitolo relativo a “Traffico di influenze illecite e d.lgs. 231 del 2001” all’interno del libro “Le nuove frontiere della corruzione – Il traffico di influenze illecite”, pubblicato nel 2019 dalla casa editrice Cleup, con la supervisione del Prof. Enrico Mario Ambrosetti ed ELSA Padova. A partire dall’anno 2020 frequenta il Corso biennale di Formazione tecnica e deontologica dell’Avvocato penalista, tenuto dalla Camera Penale di Padova “Francesco De Castello”. Da marzo 2020 a luglio 2020 ha frequentato il corso a distanza di studio ed approfondimento delle principali tematiche di Diritto penale dell’economia, presieduto dal Prof. Adelmo Manna, conseguendo il massimo dei voti. A novembre 2020, all’età di 27 anni, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia. E' autrice di molteplici contributi scientifici e divulgativi, collaborando periodicamente con varie riviste giuridiche (tra cui Altalex, Cammino Diritto, Cleup Editrice, Giuricivile, Ius in Itinere). Dal 2021 è socia AIGA. Attualmente è Avvocato iscritta nel Foro di Padova, specializzata in diritto penale, protezione dei diritti umani e diritto dell’immigrazione.

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