giovedì, Aprile 25, 2024
Criminal & Compliance

Cass. Pen., Sez. V, 9 Novembre 2020, n. 31263 in tema di diffamazione e diritto di critica.

La massima.

Non è configurabile l’esimente del diritto di critica politica quando l’autore delle dichiarazioni attribuisca a taluno il sospetto di mafiosità senza alcun appiglio oggettivo, attuando un travisamento o una manipolazione dei fatti storici che ne determina una distorsione inaccettabile rispetto all’intento informativo dell’opinione pubblica che è alla base del riconoscimento dell’esimente, la quale radica le proprie basi ispiratrici nel consolidato principio che in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l’assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica, purchè tale critica essa non sia avulsa da un necessario nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali, finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui.” (Cass. Pen., Sez. V, 9/11/2020, n.31263).

Il caso.

La Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Trani, con la quale gli imputati venivano condannati per il reato di diffamazione, ritenute le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui al terzo comma dell’art. 595 c.p.

Il caso origina dalla pubblicazione di un articolo, a firma degli imputati, sulla Gazzetta del Mezzogiorno, il quale veniva ritenuto diffamatorio. In particolare, i ricorrenti attaccavano il Sindaco della loro città ed il suo operato attraverso una serie di espressioni, tra le quali “la cosa nostra della politichetta locale”, accusandolo di aver fornito ad amici e parenti incarichi di rilievo provinciale, nonché la gestione di asili nido; ed ancora, affermando che il medesimo avrebbe tenuto comizi non permessi ed in violazione delle prescrizioni comunali, in quanto “(…) lui è al di sopra delle regole, è cosa sua”.

Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso gli imputati lamentando principalmente il mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica, di cui all’art. 51 c.p. La frase ritenuta diffamatoria, secondo i ricorrenti, rappresentava in realtà una mera critica all’operato del primo cittadino, reo di aver gestito i pubblici poteri in modo clientelare e familistico; circostanza confermata dalle assunzioni di parenti ed amici del Sindaco nello staff provinciale e nella concessione ai medesimi della gestione indiretta degli asili nido.

La motivazione.

La pronuncia in esame ripercorre l’orientamento giurisprudenziale in tema di diritto di critica politica, tale per cui ai fini del riconoscimento di tale esimente all’interno di pubblicazioni a mezzo stampa, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicchè l’esimente non sarebbe applicabile qualora l’agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato (cfr. ex plurimis Cass. Pen., Sez. IV, n. 7798 del 27/11/2018).

Ed ancora, secondo gli Ermellini, l’esimente del diritto di critica sarebbe configurabile quando il discorso giornalistico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell’alveo di una polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale, senza tuttavia mai trascendere in meri attacchi personali.

Così richiamate le coordinate ermeneutiche sul punto, i Giudici osservano come nel caso di specie non vi siano le condizioni necessarie all’applicabilità della scriminante di cui all’art. 51 c.p.

Ciò in quanto, secondo la Corte, nell’articolo degli imputati vi è stata un’inaccettabile manipolazione di una vicenda storica che i ricorrenti ritenevano certamente inopportuna, ma di cui loro stessi escludevano l’illiceità nel ricorso (l’assunzione di amici e parenti del sindaco nello staff provinciale e in asili), vicenda che veniva capziosamente evocata come modo consuetudinario di procedere alla gestione della cosa pubblica da parte della persona offesa.

La sentenza in commento definisce il tenore dell’articolo come espressione di un attacco virulento e privo di fondamento di verità, in particolare per le asserzioni riferite ad una gestione illecita e addirittura “mafiosa” dell’amministrazione comunale da parte della persona offesa, che non risulta essere stato sottoposto a procedimenti penali di sorta. Per i Giudici ciò travalica senza dubbio i confini dell’esimente del diritto di critica, sia pure quelli più ampi che vengono riconosciuti alla critica politica.

I ricorsi, ordunque, vengono dichiarati inammissibili.

Dario Quaranta

https://avvocatodarioquaranta.it/ Avvocato penalista, nato nel 1993. Ha conseguito il Master universitario di secondo livello in Diritto Penale dell'Impresa, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con la votazione di 30/30 e lode, ottenendo altresì il premio indetto dall'Associazione AODV231 destinato ad uno studente del Master distintosi per merito, ex aequo con altro partecipante. E' membro dell'Osservatorio Giovani e Open Day dell'Unione delle Camere Penali Italiane ed è responsabile della Commissione Giovani della Camera Penale di Novara. Frequenta dal 2021 il Corso biennale di tecnica e deontologia dell’avvocato penalista, attivato dalla Camera Penale di Torino. Si laurea in Giurisprudenza all'Università del Piemonte Orientale con la votazione di 110/110, discutendo una tesi in diritto penale intitolata: "La tormentata vicenda del dolo eventuale: il caso Thyssenkrupp ed altri casi pratici applicativi". Durante gli studi universitari ha effettuato un tirocinio di 6 mesi presso la Procura della Repubblica di Novara, partecipando attivamente alle investigazioni ed alle udienze penali a fianco del Pubblico Ministero. Da Maggio 2018 è Praticante Avvocato presso lo Studio Legale Inghilleri e si occupa esclusivamente di diritto penale. Da Dicembre 2018 è abilitato al patrocinio sostitutivo. Ad Ottobre del 2020 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso la Corte d'Appello di Torino, riportando voti elevati nelle prove scritte (40-35-35) ed agli orali. Nel corso della sua attività professionale ha affrontato molte pratiche di rilievo, inerenti in particolar modo i delitti contro la Pubblica Amministrazione,  i delitti contro la persona, contro la famiglia e contro il patrimonio, nonchè in tema di reati tributari, reati colposi, reati fallimentari e delitti relativi al DPR n.309/1990. Si è occupato inoltre di importanti procedimenti penali per calunnia e diffamazione. Ha sostenuto numerose e rilevanti udienze penali in completa autonomia. E' collaboratore dell'area di Diritto Penale di Ius In Itinere e di All-In Giuridica, ed ha pubblicato un contributo sulla rivista Giurisprudenza Penale . E'altresì autore della sua personale rubrica di approfondimento scientifico, denominata "Articolo 40", disponibile sul sito della Camera Penale di Novara. Vanta 46 pubblicazioni sulle menzionate riviste e banche dati, tra contributi autorali e note a sentenza. Indirizzo mail: dario.quaranta40@gmail.com

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