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Cass. pen., sez. VI, 30 ottobre 2020, n. 30227

commento breve a cura di Rossella Giuliano

Nella pronuncia in epigrafe, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla problematica di diritto intertemporale scaturita dall’art. 180, 3° comma, d.l. 19 ottobre 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77), che ha assoggettato le condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno – unitamente a quelle di omessa o infedele presentazione della relativa dichiarazione – ad una sanzione amministrativa pecuniaria d’importo variabile, qualificando espressamente il gestore della struttura ricettiva (contribuente di diritto) “responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno”, cui spetta, conseguentemente, il diritto di rivalsa sui soggetti passivi (fruitori del servizio, che in quanto tali realizzano il presupposto impositivo preso in considerazione dalla normativa fiscale).

Prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore della disposizione), la giurisprudenza di legittimità pacificamente riteneva che l’appropriazione, da parte dell’esercente la struttura ricettiva, delle somme riscosse a titolo d’imposta di soggiorno e non versate all’ente impositore (il Comune) integrasse il reato di peculato (art. 314 c.p.), atteso che il soggetto privato svolgeva un’attività ausiliaria, ossia la materiale riscossione del tributo, oggettivamente strumentale all’esecuzione dell’obbligazione tributaria intercorrente in via esclusiva tra l’ente locale ed il cliente della struttura, che determinava l’attribuzione della qualifica d’incaricato di pubblico servizio: la qualità di incaricato di pubblico servizio era reputata sussistente anche in assenza di preventivo, specifico incarico da parte della Pubblica Amministrazione, trattandosi di agente contabile e non di sostituto d’imposta (Cass. 32058/2018).

Non essendo configurabile un vincolo di coobbligazione, il danaro entrava nella responsabilità dell’Amministrazione nel momento stesso dell’incasso dell’imposta di soggiorno da parte dell’albergatore, cosicché ogni imputazione delle somme riscosse alla copertura di voci diverse, esulanti dal fine pubblico che ne aveva giustificato il versamento, era sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 314 (Cass. 27707/2019).

A decorrere dal 19 maggio 2020, invece, il gestore, quale responsabile d’imposta, è sottoposto a puntuali obblighi dichiarativi ed è tenuto a versare il tributo indipendentemente dal pagamento dello stesso da parte degli ospiti della struttura ricettiva.

Gli interrogativi, sollevati dalla compagine dottrinale, in merito alle ricadute della novella emergenziale sulle condotte antecedenti l’entrata in vigore di quest’ultima, e precipuamente in ordine all’apparente abolitio criminis, sono stati sciolti in senso dirimente dalla Suprema Corte.

La differente qualifica soggettiva attribuita all’albergatore costituisce la conseguenza del mutamento, operante pro futuro, degli obblighi e delle attribuzioni di questi in relazione al medesimo tributo, trasformazione che dev’essere necessariamente rapportata alla nozione oggettivo-funzionale d’incaricato di pubblico servizio contenuta nell’art. 358 c.p.: si è dunque al cospetto di una successione nel tempo di norme extrapenali che, per i fatti anteriori, non altera né gli elementi costitutivi del delitto di peculato né i presupposti fattuali della qualità d’incaricato di pubblico servizio.

Deve consequenzialmente escludersi che la modifica normativa abbia comportato un fenomeno di abolitio criminis, dal momento che tale effetto si produce solo quando l’intervento legislativo abbia inciso su norme realmente integratrici della legge penale, come quelle definitorie ovvero di riempimento di norme penali in bianco, e non già su norme che si collocano in un rapporto di mera interferenza applicativa con quelle che concorrono a stabilire la struttura del reato; alla stregua di quanto in precedenza precisato dalle Sezioni Unite (sentenza Rizzoli n. 24468/2009), in ipotesi di modificazione della norma incriminatrice, l’accertamento  dell’effettiva esistenza di una vicenda normativa di abolitio criminis dev’essere compiuto procedendo “al confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme della eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa”.

Testo della decisione qui.

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