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Criminal & Compliance

Cassazione penale, sentenza SS. UU., 23 marzo 2017 (dep. 22 giugno 2017), n. 31345

Presidente: CANZIO G., Relatore: AMORESANO S., Ricorrente: D’AMICO T., P.M.: STABILE C.

 

“Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 624-bis c.p., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all’art. 624-bis c.p. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.”

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. La giurisprudenza precedente in tema di furto in abitazione. 3. Le criticità esposte dalle Sezioni Unite della Cassazione Penale. 4. Gli elementi indefettibili per la ricostruzione della nozione di privata dimora. 5. Conclusioni.

 

1.   Introduzione

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte riguardava un furto, commesso dall’imputato D. Z., all’interno di un ristorante durante l’orario di chiusura. Tale furto è stato perpetrato mediante la sua introduzione nel locale, attraverso una finestra di cui è stato rotto il vetro. Aveva come oggetto una somma di denaro pari a euro 200, 00, trovata all’interno della cassa del ristorante; e una macchina fotografica, appartenente al titolare dell’esercizio commerciale. Nonostante l’assenza di personale durante l’intrusione di D. Z., era sopraggiunto il titolare proprio nel momento in cui il ladro tentava di fuggire dalla finestra, utilizzata per entrare. Successivamente, è intervenuta la polizia, allertata dal titolare, che procedeva all’arresto immediato di D. Z.

Z. è stato condannato sia in primo grado sia in Appello per “Furto in abitazione”, ex art. 624- bis, co. 3, c.p. (“La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da duecento sei euro a millecinquecento quarantanove euro se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625[…]”), aggravato per aver commesso violenza sulle cose.

In seguito al giudizio in Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando la violazione di legge e i vizi motivazionali; in particolare, l’oggetto della denuncia riguardava la nozione di “privata dimora”, considerata non adeguata al contesto del furto nel ristorante.

Dato questo, la difesa chiedeva, in via principale, l’annullamento della sentenza impugnata, condividendo la tesi interpretativa che sosteneva che non può essere considerato luogo di “privata dimora” un esercizio commerciale durante l’orario di chiusura; in via subordinata, la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Il problema principale risiedeva in una giurisprudenza di legittimità di base fortemente divisa: da una parte, accoglieva una interpretazione di privata dimora in senso estensivo, dall’altra, in senso restrittivo.

Data l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito alla nozione di privata dimora, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha, quindi, prescelto la seconda delle due opzioni.

In virtù di quell’inconciliabile contrasto, con ordinanza 19 dicembre 2016- 9 gennaio 2017, n. 652, la Quinta Sezione ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite. La questione affrontata era “Se rientrasse o meno nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624- bis c.p., il luogo dove si esercita un’attività commerciale o imprenditoriale”.[1]

La rimessione sembrava la via più logica e produttiva, non solo perché in questo modo si sarebbero chiariti i limiti applicativi dell’art. 624- bis c.p. nel caso concreto; ma anche perché, una volta per tutte, si sarebbe potuta offrire una definizione di privata dimora unica per tutte le fattispecie che la coinvolgono. Senza dover più creare dispute in merito.

 

2.   La giurisprudenza precedente in tema di furto in abitazione

La questio iuris in merito alla definizione di privata dimora è sorta a causa di un inconciliabile contrasto della giurisprudenza negli anni precedenti.

Ai fini di una migliore comprensione del presente commento, è utile ricostruire le tappe del contrasto che hanno portato, oggi, ad una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione Penale.

In via generale, si può affermare che non si è mai dubitato del fatto che il concetto di “privata dimora” fosse più ampio di quello di abitazione, di cui all’art. 614 c.p. (rubricato “Violazione di domicilio”). Ratio, infatti, della previsione in esame era la tutela della sicurezza fisica della vittima che soggiornasse in determinati luoghi, per l’espletamento di atti di vita privata[2]. L’idea che sta alla base di questa finalità precipua risiede, dunque, nella volontà del legislatore di tutelare la persona che compia atti di vita quotidiana in luoghi diversi da quelli che si possono chiamare “abitazione”; in quelli in cui comunque la personalità della possibile vittima si proietta. La pena edittale più elevata, prevista nella fattispecie dell’art. 624- bis c.p., si giustifica, di conseguenza, per l’esigenza di proteggere la persona da quegli atti di furto che, in effetti, destano il maggior allarme sociale. La ratio della norma, in definitiva, intende custodire non solo il patrimonio, ma l’individuo in sé e per sé. La persona vista nella sua integrità fisica e psichica, in modo da punire il ladro qualora, in generale, turbi il soggetto quando è intento a manifestare quella integrità, in luoghi diversi dall’abitazione, attraverso atti di vita privata.

Ma, da questa assetto di partenza, sono nati gli orientamenti più diversi.

Sull’onda di questa corrente, da una parte la giurisprudenza ha iniziato un percorso di estensione progressiva del concetto, travalicando, forse, la ratio di cui sopra.

Ha, in primis, ritenuto configurabile il delitto di violazione di domicilio anche in relazione ai luoghi aperti al pubblico e, in particolare, agli esercizi commerciali. La giustificazione di tale operazione risiedeva nel riconoscimento dello ius excludendi, cioè il diritto da parte del titolare del negozio di escludere l’ingresso e la permanenza del pubblico, in determinati orari. In questo modo, sono stati riconosciuti “privata dimora” luoghi come, ad esempio, negozi (anche in orario di chiusura)[3], studi professionistici[4] e banche[5].

In questi anni, ha fatto irruzione, però, anche un orientamento più restrittivo. Oltre a ritenere dirimente lo ius excludendi, una giurisprudenza di legittimità ha pensato fosse essenziale anche il diritto alla riservatezza. Per questo motivo, ha escluso dalla categoria di privata dimora quei luoghi nei quali c’è una pubblica accessibilità (che di per sé escluderebbero la riservatezza) e una temporaneità della presenza nel luogo. In materia di intercettazioni, sono intervenute le Sezioni Unite che, con la sentenza Prisco[6], hanno offerto un ulteriore criterio per la definizione di privata dimora. È stato ritenuto necessario una certa stabilità, cioè “un particolare rapporto con il luogo nel quale si svolge la vita privata”. Grazie a questa pronuncia, sono stati esclusi dal novero delle private dimore il privè di un locale notturno e la toilette pubblica.

Precedentemente si parlava di “irruzione” perché di fatto, nonostante questi tentativi, l’orientamento prevalente rimaneva quello di una lettura ampia della nozione in esame.

Si è parlato, ad esempio, di privata dimora con riferimento ai luoghi aperti al pubblico, esclusivamente per le persone che vi rimanessero stabilmente, per questioni di lavoro[7].

Ancora, si è parlato di privata dimora in relazione a quei luoghi destinati all’esplicazione di atti della vita privata, intendendosi per “atti di vita privata” anche l’attività professionale. Si riteneva, quindi, integrato il reato di cui all’art. 624- bis c.p. anche per il furto avente ad oggetto un portadocumenti contenente del denaro, sottratto all’interno di uno studio odontoiatrico[8].

Nel triennio 2012- 2015, alcune pronunce hanno, comunque, fatto leva su altri criteri per escludere una così ampia applicazione dell’art. 624- bis c.p. Si discuteva, ad esempio, della pubblica accessibilità, denunciando l’assenza (nei locali che l’orientamento estensivo prevedeva come privata dimora) di zone riservate ai dipendenti e vietate al pubblico[9]; o del diritto alla riservatezza, contestando l’impossibilità di denunciarlo[10].

Operando, ora, un confronto tra gli orientamenti (estensivi) sorti in questo periodo e la ratio sopra enunciata, sembra che il pericolo per la sicurezza della persona fisica venga meno quando si tratta di esercizi commerciali in orario di chiusura; infatti, è evidente che se lo stabilimento è chiuso, nessuno si troverà al suo interno, intento a porre in essere atti della vita privata, al momento dell’ipotetico furto.

È proprio questa considerazione che, verosimilmente, ha portato un’altra parte della giurisprudenza ad elaborare una soluzione diversa, rispetto a quella sopra esposta.

La nuova lettura della norma incriminatrice si incentra sulla presenza di qualcuno, intento a porre in essere atti di vita privata, al momento della commissione del delitto. Secondo questa nuova lettura, quindi, per integrare il reato di cui all’art. 624- bis c.p., è necessaria una effettiva presenza delle persone[11] o la concreta possibilità che esse si trattengano nella struttura anche durante l’orario di chiusura[12].

Nonostante l’apparente passo in avanti che si pensava fosse stato fatto, tale soluzione ha sollevato nuove perplessità. Il punto dolente della nuova pronuncia risiedeva nell’aver ancorato la punibilità del delitto in questione ad elementi estremamente vaghi come la presenza o meno delle persone nel locale. Non solo. In virtù del principio di colpevolezza, tale soluzione avrebbe comportato una valorizzazione dell’elemento soggettivo, in termini di accertamento della consapevolezza o meno, in capo all’imputato, della presenza di persone nel luogo del delitto.

 

3.   Le criticità esposte dalle Sezioni Unite della Cassazione Penale

Alla luce della ricostruzione della giurisprudenza precedente, in tema di furto in abitazione, è giocoforza dedurre come, nonostante le perplessità emerse, l’orientamento prevalente fosse quello estensivo. In sintesi, quell’orientamento in base al quale rientrano all’interno dei confini della privata dimora tutti i luoghi in cui un soggetto possa vantare sia un ius excludendi, per tale intendendosi il diritto in capo al titolare dell’esercizio commerciale di inibire l’accesso al pubblico, anche solo in determinate fasce orarie; sia la possibilità di compiere atti di vita privata, anche solo in via temporanea e occasionale.

Sulla base di questa pronuncia, è stato allora riconosciuto il delitto di cui all’art. 624- bis c.p. anche per l’individuo che si introduce nel ristorante durante l’orario di chiusura.

Posto questo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono, tuttavia, pronunciate in merito, evidenziando un eccessivo ampliamento della nozione di privata dimora. A loro avviso, per quanto si confermi che la privata dimora sia un concetto più elastico rispetto a quello di abitazione, ciò non toglie che l’estensione anzidetta espone la nozione in esame a tre criticità.

In primo luogo, contrasta con il dato letterale della norma. Il significato letterale dell’art. 624- bis c.p. presuppone che la presenza delle persone nel luogo in cui viene commesso il furto non sia del tutto occasionale. Quello che la norma richiede, in sintesi, è un rapporto stabile tra il luogo e l’individuo. La sentenza in commento, per suffragare quanto detto, menziona anche l’etimo della parola dimora, il quale richiama l’idea di permanenza in un luogo. Per “dimora” si intende quindi il permanere, il soggiornare. Non solo. Ricordando una parte del testo della norma (“luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora”), la “destinazione” conferma la ricostruzione letterale, secondo la quale il rapporto col luogo deve essere quantomeno apprezzabile sotto il punto di vista cronologico.

In secondo luogo, contrasta con la ratio della norma. Basta soffermarsi sulla rubrica dell’articolo per rendersi conto che di altro non si parla se non di abitazione. È vero, quindi, che il presupposto di partenza è una maggior ampiezza della nozione di privata dimora rispetto a quella di abitazione. È anche vero, però, che se la norma cita l’” abitazione”, il legislatore probabilmente si riferirà non ad un qualsiasi luogo indiscriminato in cui vengono compiuti atti di vita privata (compresi quelli inerenti ad esercizi commerciali), ma a tutti quei luoghi che, comunque, hanno le caratteristiche proprie dell’abitazione. In realtà, come ricordato nel paragrafo 2, altre pronunce hanno tentato di ridurre la nozione. In alcuni casi, ad esempio, si era esclusa la configurabilità del reato in questione per il soggetto che si fosse introdotto nell’esercizio commerciale in orario notturno. In altri casi, avevano richiesto l’accertamento, in capo all’agente, della prevedibile presenza di persone all’interno del luogo di riferimento. La difficoltà emersa, in questi casi, riguardava il fatto di far dipendere l’applicabilità di un trattamento sanzionatorio più grave (nella ipotesi del comma 1, la reclusione è da uno a sei anni) dalla presenza o meno di elementi estranei alla fattispecie e, per di più, vaghi.  Per questo motivo, riprendendo il nodo cruciale della seconda critica, le Sezioni Unite hanno sottolineato la necessità di ancorare la punibilità a luoghi che possedessero, di per sé, le caratteristiche specifiche della abitazione.

Infine, contrasta con l’interpretazione storico- sistematica[13] dell’art. 624- bis c.p. e con gli interventi della giurisprudenza costituzionale in merito[14]. In questo senso, da una parte, la giurisprudenza connetteva la libertà di domicilio sia allo ius excludendi, sia al diritto alla riservatezza. Dall’altra, l’evoluzione interpretativa della norma ha voluto che l’ambiente di riferimento non fosse un qualunque luogo, ma quello, appunto, in cui si sia creato un rapporto stabile con la persona. Tale affermazione è suffragata dalla generale evoluzione del sistema.

Il codice Zanardelli, all’art. 157 c.p., si riferiva all’” abitazione”. La dottrina di quel tempo, però, riteneva già che quel termine andasse inteso in senso più ampio, come luogo in cui si compissero atti della vita privata.

Il codice Rocco, a seguire, individuava nell’art. 614 c.p. la “privata dimora” affianco all’abitazione e precisando, nella Relazione, che la tutela sarebbe stata apprestata per tutti in quei luoghi che servissero, anche in modo transitorio, alla esplicazione di atti di vita privata.

Per il reato di furto, era prevista una forma di tutela unicamente per l’abitazione in senso stretto (art. 625, co. 1, n.1, c.p.).

Con la legge 26 marzo 2001, n. 128, venne introdotto il reato di furto in abitazione, ex art. 624- bis c.p. Il legislatore, con l’introduzione di questa norma e l’abrogazione dell’art. 625, co. 1, n.1, c.p., aveva manifestato l’esplicita volontà di ampliare la sfera di tutela. Grazie ad una autonoma fattispecie di reato, la tutela sarebbe stata apprestata non solo sotto il profilo patrimoniale, ma anche quello personale.

Tale impostazione ha, in seguito, condizionato la nuova formulazione dell’art. 624- bis c.p. Nel testo della norma, infatti, non si parla più di abitazione, ma di “luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora”. La ratio di questa estensione risiede nella volontà, da una parte, di sanare i contrasti nati in precedenza in ordine al significato di abitazione; dall’altra, di apprestare tutela in tutti quei luoghi in cui l’individuo compia atti di vita privata, che però non siano l’abitazione.

Conformemente a quanto detto, tali altri luoghi devono però avere le medesime caratteristiche della abitazione, in termini di riservatezza e di non accessibilità di terzi, senza il consenso dell’avente diritto.

 

4.   Gli elementi indefettibili per la ricostruzione della nozione di privata dimora

Alla luce delle criticità emerse fino a questo momento, la logica conseguenza è stata quella dell’introduzione di un cambiamento.

La Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ricostruito la nozione di privata dimora sulla base di 3 elementi indefettibili.

  • Il luogo di commissione del delitto deve essere un ambiente in cui gli individui pongono in essere atti di vita privata, compresi quelli inerenti allo svolgimento di esercizi commerciali, in modo tale da essere in grado di impedire l’intrusione di gente estranea;
  • Il rapporto tra il luogo e la persona deve essere qualificato da una apprezzabile durata, in modo da assumere la caratteristica della stabilità e non della temporaneità e della contingenza;
  • L’impossibilità di accesso nel luogo senza l’espresso parere del titolare.

 

Una volta chiariti gli elementi indefettibili per la ricostruzione della nozione di privata dimora, la decisione delle Sezioni Unite ha affrontato l’applicabilità del reato di cui all’art. 624- bis c.p. ai luoghi di lavoro, senza del resto mettere in discussione che siano comunque ambienti dove i soggetti svolgano atti di vita privata.

Si può affermare, fin da subito, che le Sezioni Unite hanno segnato un punto di svolta nella storia tumultuosa di questa nozione. Non solo hanno chiarito la questione di diritto che è stata loro demandata dalla Quita Sezione delle Corte di legittimità. Ma hanno, anche, posto le basi future e definitive per la qualificazione del reato del furto in abitazione, qualora un soggetto si introduca in esercizi commerciali o, più in generale, in luoghi aperti al pubblico.

Le Sezioni Unite, di conseguenza, hanno dichiarato che la soluzione proposta dall’orientamento prevalente, secondo il quale per rientrare nella nozione di privata dimora bastasse un luogo dove i soggetti svolgessero atti di vita privata, non era sufficiente per integrare il reato di cui all’art. 624- bis c.p.

In sintesi, il problema principale che affliggeva le pronunce precedenti, oltre a quelli già esposti, riguardava l’assenza del requisito diritto alla riservatezza. Soffermandosi a riflettere su un esercizio commerciale vero e proprio, come può essere un negozio o un ristorante, in effetti l’accesso a tali ambienti è libero. I consumatori possono, anzi, hanno il diritto di entrare a loro scelta, senza il previo assenso del titolare.

A conferma di quanto appena esposto, si può ricordare anche un’altra norma, ricompresa tra la cause di esclusione della punibilità. L’analisi dell’art. 52, co. 2-3 c.p., inserito dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59, porta al medesimo risultato. In base al comma 2 “Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati”; il comma 3, a sua volta, specifica che “La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”. La lettura di questi commi è già sufficiente per suffragare la soluzione delle Sezioni Unite. Dato che il comma 2 si riferisce all’art. 614 c.p. e, quindi, al domicilio, se fosse vero quello che, fino ad adesso, hanno sostenuto gli orientamenti estensivi, non ci sarebbe stato bisogno di inserire anche il comma 3. Se, invece, con quella legge il legislatore ha sentito la necessità di introdurre un comma ulteriore all’art. 52 c.p. per sottolineare come quanto descritto dai precedenti commi valesse anche qualora la fattispecie si avverasse nel contesto di un esercizio commerciale, appare logico ed evidente che gli ambienti professionali non rientrino nella nozione di domicilio e quindi, nemmeno, in quella di privata dimora. Se non fosse così e si ritenesse che in realtà, indiscriminatamente, l’esercizio commerciale fosse una privata dimora, allora si sarebbe obbligati a sostenere che l’aggiunta del legislatore sia stata superflua.

 

5.   Conclusioni

Alla luce di quanto esposto fino a questo momento della trattazione, non si vuole dire che mai, in nessun caso l’esercizio commerciale possa essere considerato luogo di privata dimora. Per capire, è necessario fare riferimento, sempre, a quei tre elementi esposti dalle Sezioni Unite.

L’unico caso in cui le Sezioni Unite ritengano e ammettano di qualificare i luoghi di lavoro come privata dimora (e, quindi, che sia integrato il reato del furto in abitazione di cui all’art. 624- bis c.p.) sono quelli in cui tali luoghi posseggano le caratteristiche specifiche della abitazione.

Evidentemente, un tale accertamento non può essere fatto a priori. È lasciato, dunque, al giudice di merito valutare, caso per caso, se il luogo di commissione del delitto risponda o meno a quelle caratteristiche.

In particolare, quello che il giudice dovrà valutare è se, in quell’esercizio commerciale, gli individui svolgano gli atti di vita privata in modo riservato e precludendo l’accesso a terzi. Un modo per formulare una decisione è accertare se, in quell’esercizio commerciale, esistano ambienti come bagni privati o retro bottega; luoghi, in breve, luoghi che consistono in aree riservate, dove non è ammesso l’accesso al pubblico e dove i dipendenti depositano i loro oggetti personali.

Se, dunque, non tutti gli esercizi commerciale rientrano nella nozione di privata dimora, nel caso di specie, le Sezioni Unite hanno negato l’applicabilità dell’art. 624- bis c.p.

Si ricorda che la somma di denaro si trovava all’interno della cassa, mentre la macchina fotografica era stata lasciata sul tavolo. In entrambi i casi, si trattava di luoghi accessibili al pubblico.

In considerazione della soluzione raggiunta, le Sezioni Unite hanno dichiarato il seguente principio di diritto: “Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 624-bis c.p., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all’art. 624-bis c.p. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare”.

Di conseguenza, esclusa l’applicabilità dell’art. 624- bis c.p., per i motivi suddetti, per il caso di specie non resta che accogliere il ricorso proposto dalla difesa e riqualificare il fatto come furto semplice, ex art. 624 c.p., aggravato ex art. 625, co. 1, n. 1, c.p., per violenza sulle cose.

Le Sezioni Unite annullano la sentenza impugnata, con rinvio per la rideterminazione della pena.

Come ultima annotazione, si può considerare con favore l’intento delle Sezioni Unite di trovare per la privata dimora una nozione unitaria, in modo da permetterne una applicazione unitaria all’interno di tutto il sistema penale.

L’unica nota critica che si può avanzare riguarda l’atteggiamento tenuto dalla Corte, seppur inevitabile, di essersi sempre riferita al caso di specie e, quindi, al furto in abitazione e non alle altre norme che richiamano il medesimo concetto. Si rimette, dunque, ai giudici il compito di garantirne una applicazione effettivamente unitaria, anche al di fuori della fattispecie di furto[15].

 

[1] MONTAGNA A., Furto: i locali ove si svolge dell’attività commerciale non sono privata dimora, in Il quotidiano Giuridico, 27 giugno 2017.

[2] Cass. pen., 13 novembre 2014, Iorio, n. 51749.

[3] Cass. pen., 26 ottobre 1983, Logiudice, n. 161607.

[4] Cass. pen., 27 novembre 1996, Lo Cicero, n. 206905.

[5] Cass. pen., 2 maggio 1978, Maida, 139981.

[6] Cass., pen., SS.UU., sent. 28 luglio 2006, n. 26795.

[7] Cass. pen., 5 dicembre 2006, Teli, n. 10444. La fattispecie di riferimento era l’art. 615- bis c.p.

[8] Cass. pen., 15 febbraio 2011, Gelasio, n. 10187.

[9] Cass. pen., 22 dicembre 2015, Susic, n. 13088.

[10] Cass. pen., 5 aprile 2012, Foglia, n. 28045.

[11] Cass. pen., 21 dicembre 2015, Fernandez, n. 10440.

[12] Cass. pen., 26 gennaio 2016, Cirulli, n. 12256.

[13] Cass. pen., SS. UU., sent. 23 marzo 2017 (dep. 22 giugno 2017), n. 31345.

[14] Si ricorda la sentenza Prisco (vedi nota 6).

[15] BERNARDI S., Le Sezioni Unite ridefiniscono la nozione di privata dimora ai fini dell’art. 624- bis c.p., in www.dirittocontemporaneo.it, 4 luglio 2017.

 

Bibliografia

BERNARDI S., Le Sezioni Unite ridefiniscono la nozione di privata dimora ai fini dell’art. 624- bis c.p., in www.dirittocontemporaneo.it, 4 luglio 2017.

 

MONTAGNA A., Furto: i locali ove si svolge dell’attività commerciale non sono privata dimora, in Il quotidiano Giuridico, 27 giugno 2017

 

Giurisprudenza

Cass. pen., 2 maggio 1978, Maida, 139981

Cass. pen., 26 ottobre 1983, Logiudice, n. 161607

Cass. pen., 27 novembre 1996, Lo Cicero, n. 206905

Cass., pen., SS.UU., sent. 28 luglio 2006, n. 26795

Cass. pen., 5 dicembre 2006, Teli, n. 10444

Cass. pen., 15 febbraio 2011, Gelasio, n. 10187

Cass. pen., 5 aprile 2012, Foglia, n. 28045

Cass. pen., 13 novembre 2014, Iorio, n. 51749

Cass. pen., 21 dicembre 2015, Fernandez, n. 10440

Cass. pen., 22 dicembre 2015, Susic, n. 13088

Cass. pen., 26 gennaio 2016, Cirulli, n. 12256

Cass. pen., SS. UU., sent. 23 marzo 2017 (dep. 22 giugno 2017), n. 31345

Avv. Maria Vittoria Maggi

Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell'area di Criminologia di Ius in Itinere. Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992. Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea  in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo "L'esame del testimone minorenne". Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla  sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell'espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza. Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze. Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l'università "La Sapienza" di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo "L'interrogatorio e l'analisi finalizzata all'individuazione del colpevole". Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell'ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l'esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista. Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all'esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi). Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere. email: mvittoria.maggi92@gmail.com

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