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Cassazione S.U. – 18 settembre 2020, n. 19597, interessi moratori e usura

I giudici di piazza Cavour tornano a pronunciarsi circa la applicabilità del divieto di usura (e dunque del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 co. 2 c.c.) agli interessi moratori, investite della questione dalla ordinanza n. 26946 del 22 ottobre 2019 della I sez. della Corte di Cassazione.

Come auspicato da parte di dottrina e dalla stessa giurisprudenza di legittimità[i], le S.U. confermano la applicabilità della disciplina antiusura – non solo agli interessi corrispettivi ma anche – agli interessi moratori, ovvero quegli interessi dovuti in caso di ritardo nell’adempimento e convenuti al momento della stipula del contratto.

In sentenza, dopo un riepilogo delle due opposte tesi formatesi sul punto[ii], i giudici si concentrano su quella che è la ratio di fondo comune ad entrambe le fazioni, ovvero ‘l’esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercè del finanziatore’ e proprio in questa ottica le S.U. affermano la massima secondo cui anche gli interessi moratori soggiacciono alla normativa antiusura. Con la precisazione che gli interessi moratori usurari saranno tacciati di illiceità e dunque preclusi, ma tale illiceità non colpisce anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che dunque continuano ad essere dovuti ex art. 1224 co. 1 c.c.; in altre parole ‘la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi’.

I Ulteriori chiarimenti sono offerti dalla Suprema Corte in relazione al tasso soglia cui fare riferimento per la usurarietà degli interessi moratori: in tal senso, e in una prospettiva oggettivistica, il tasso soglia di riferimento per gli interessi moratori è il T.e.g.m.[iii] a cui va aggiunta ‘la maggiorazione media prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio’, la quale è rilevata periodicamente dalla Banca di Italia e normalmente inserita nei decreti ministeriali: si tratta della differenza in punti percentuali tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori praticati sul mercato[iv].  In mancanza di tale indicazione della maggiorazione media dei moratori all’interno del decreto, allora il termine di confronto resta il T.e.g.m.

II Con riguardo al contratto di finanziamento concluso tra professionista e consumatore in cui siano stati pattuiti interessi moratori eccedenti il tasso soglia, gli ermellini hanno ritenuto applicabile un cumulo di rimedi, la cui azionabilità dell’uno o dell’altro è rimessa al singolo consumatore interessato:

  • la disciplina della nullità della clausola abusiva dettata dall’art. 33 co. 2 l. f) cod. cons., che presume vessatorie e dunque nulle le clausole che “hanno per oggetto o per effetto, di … imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo”;
  • oppure, in alternativa, la generale tutela offerta dall’art. 1815 c.c.

III In ultimo la ripartizione dell’onere probatorio segue la regola generale dell’art. 2697 c.c., dimodoché:

  • il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento’;
  • il creditore al contrario ha l’onere di allegare e provare i fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio dal debitore.

[i] Per maggiori approfondimenti si veda CARINGELLA F. (2020) “Manuale di diritto civile”, X ediz.

[ii] I fautori della tesi restrittiva sostengono la non applicabilità del divieto di usura agli interessi moratori, basandosi su diversi assunti, tra cui  un argomento letterale – e dunque sulla lettera degli artt. 1815 co.2 c.c. e 644 c.p. che si riferiscono esplicitamente ai soli interessi che il soggetto deve ‘corrispondere’ – e un argomento funzionale che fa leva sulla diversa causa degli interessi moratori e di quelli corrispettivi – gli interessi moratori hanno una funzione risarcitoria, mentre gli interessi corrispettivi hanno una funzione remunerativa.

La tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza è la opposta tesi estensiva, che auspica la riferibilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, sulla base di numerosi assunti, tra cui:

  1. argomento letterale: gli artt. 1815 co. 2 c.c., 644 co. 4 c.p. e art. 2 co. 4 l. 108/1996 si riferiscono genericamente a pattuizioni ‘a qualunque titolo’;
  2. argomento funzionale: gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori hanno una stessa funzione, cioè quella di remunerare il finanziatore del capitale di cui – volontariamente o forzatamente – non ha goduto;
  3. ratio della disciplina antiusura: come precisato dall’art. 1 l. 24/2001 (norma di interpretazione autentica) “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 co. 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”;
  4. argomento teleologico: se ritenessimo la disciplina antiusura non applicabile agli interessi moratori, allora paradossalmente al creditore/finanziatore converrebbe più l’inadempimento che l’adempimento;
  5. argomento storico: la diversa causa degli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) e moratori (art. 1224 c.c.), sostenuta dalla tesi restrittiva, secondo cui i primi avrebbero una funzione remunerativa e i secondi risarcitoria, è in realtà un refuso storico derivante dalla unificazione del codice civile del 1865 e del codice del commercio.

A sostegno di tale tesi vedasi in dottrina CARINGELLA, in giurisprudenza Cass. 30 ottobre 2018 n. 27442.

[iii] Il T.e.g.m. (Tasso Effettivo Globale Medio) è la base per il calcolo della soglia oltre la quale gli interessi sono ritenuti usurari. Ai sensi dell’art. 2 co. 4 l. 108/1996 così come modificato dal d.l. 70/2011, il T.e.g.m. è aumentato di un quarto, a cui vanno aggiunti ulteriori quattro punti percentuali, ai fini della determinazione del tasso soglia per l’usura.

Per maggiori approfondimenti si veda https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/index.html

[iv] Per maggiori approfondimenti si veda CARINGELLA F. (2020) “Manuale di diritto civile”, X ediz.

 

Cassaz. SU n. 19597/2020

Alessia De Stefano

Classe '96. Dopo aver conseguito la maturità classica, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II" e nel maggio 2020 consegue la laurea cum laude, con tesi in Diritto Commerciale dal titolo "I limiti alla circolazione delle azioni e l'autonomia statutaria" sotto la guida del prof. G. Guizzi e della prof.ssa S. Serafini. Ha svolto tirocinio formativo ex art. 73  d.l. 69/2013 presso la VI sez. penale della Corte di Appello di Napoli. Ha conseguito il master di II livello in 'Diritto della PA' presso l'Università degli studi di Torino, aa. 2020/21. Si è abilitata all'esercizio della professione forense nella sessione 2021 presso la CdA Salerno. E' attualmente borsista presso l'Università degli studi di Napoli 'Federico II'.

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