giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Cause di esclusione del fatto penalmente rilevante: le ipotesi normative

 

In presenza di un fatto tipico si può sempre parlare di punibilità?
Presupposto necessario, ma non sufficiente, per la punibilità è l’esistenza di un fatto tipico. La punibilità talvolta può risultare esclusa, per esempio, quando si è in presenza di una norma che, nel caso concreto, autorizza o impone la realizzazione del fatto, come accade nelle ipotesi di adempimento del dovere o di legittima difesa. Ancora, viene esclusa, quando ricorrono delle condizioni per cui non si può parlare di colpevolezza individuale, come nel caso di fatto commesso da incapace o da minore, o quando, successivamente alla realizzazione del fatto tipico, si realizzano fatti o comportamenti cui la legge riconosce l’efficacia di annullare l’antigiuridicità della condotta. In tutti questi casi , la legge, pur presentando il fatto tutti i caratteri della tipicità, esclude l’applicabilità della pena.
Tra le ipotesi normative di esclusione del fatto penalmente rilevante, meritano attenzione, la forza maggiore, il caso fortuito ed il costringimento fisico.
L’art. 45 c.p. recita : “Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.” Per forza maggiore si fa riferimento ai casi in cui, un’ energia fisica proveniente dall’esterno , e non riconducibile alla condotta di un terzo, determina il movimento corporeo di un soggetto che è totalmente incapace di gestirne le conseguenze. Si parla in tal caso di esclusione della punibilità, in quanto tutti gli eventi che possono esservi riconnessi da un punto di vista causale, non sono a lui riconducibili quali esiti di un’azione penalmente rilevante. Il soggetto “non agit, sed agitur”, il processo causativo dell’evento non appartiene al soggetto poiché manca l’elemento soggettivo della volontà; mancano quindi i presupposti per l’imputazione oggettiva dell’evento. Tipico esempio è quello di una frana che sospinge più persone così da farle rovinare addosso ad altre che , di conseguenza, riportano lesioni.
Unitamente alla forza maggiore l’art.45 disciplina il caso fortuito, ossia processi causali giuridicamente irrilevanti , giacché ciò che causa l’evento è un fattore non dominabile, non prevedibile dall’autore. Il nostro legislatore nell’escludere la punibilità del fatto commesso per caso fortuito, ha codificato tutta una serie di ipotesi in cui la condotta del soggetto, pur essendo causalmente connessa all’evento lesivo, non risulta rilevante per l’imputazione oggettiva. Bisogna però ricordare che, tale disciplina, non si riferisce ai casi in cui l’evento è interamente frutto del caso, ma ai casi in cui il fattore definito quale imprevedibile, interferisce in una serie causale innescata dalla condotta umana, o è ad essa riconducibile, deviandone il percorso ed indirizzandolo verso esiti anomali. Si pensi allo scoppio di uno pneumatico nuovo di zecca ed appena montato. L’agente, dunque, mettendosi alla guida di un veicolo con pneumatici nuovi e perfettamente montati, con la sua condotta non ha né creato né accresciuto alcun rischio per il bene protetto.
L’art. 46 c.p. invece recita : “ non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta, risponde l’autore della violenza.” Si parla di costringimento fisico, ipotesi che assume una diversa fisionomia a seconda che il movimento corporeo di colui che subisce la violenza sia interamente causato dall’impiego di energia fisica da parte di chi la attua o che residuino per la vittima margini , ridotti, di autodeterminazione.
Nel primo caso, si fa riferimento alle ipotesi di vis absoluta che si verifica, ad esempio, quando un soggetto immobilizza un altro soggetto, impedendogli così di compiere un’azione doverosa. Queste ipotesi possono essere assimilate alle ipotesi di forza maggiore, poiché il soggetto “non agit, sed agitur”; in questo caso però la forza irresistibile che causa il fatto illecito, non proviene dalla natura, ma dall’uomo.
Nel secondo caso si parla di vis compulsiva, ovvero si fa riferimento alle ipotesi in cui la vittima ha dei margini, seppur molti ridotti, di autodeterminazione per cui si può parlare di volontà, di coscienza dell’azione od omissione; è invece da escludere la presenza dei presupposti d’imputazione oggettiva in capo a colui che subisce la violenza. Infatti vero autore del fatto è l’autore della violenza, cioè colui che si serve della vittima come fosse uno strumento a sua disposizione ; a ricordarlo è lo stesso comma 2 dell’art. 46 c.p. che parla di trasferimento dell’imputazione in capo a chi pone in essere il costringimento fisico. A tal proposito si è soliti parlare di autore mediato, giacché dietro l’autore materiale del fatto, vi è un altro soggetto che agisce in via indiretta ma quale vero autore del reato, solo ed effettivo padrone dei decorsi causali. Un simile effetto di trasferimento della responsabilità penale si ha anche nel caso in cui taluno commette un reato per esservi stato costretto dalla minaccia altrui, in tal caso però siamo in presenza della esimente dello stato di necessità art.54 c.p. e non di costringimento fisico.

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