venerdì, Aprile 19, 2024
Labourdì

Certificato medico: quale valore probatorio in caso di assenza dal posto di lavoro?

Un argomento particolarmente dibattuto specialmente nelle aule giudiziarie concerne l’uso, spesso distorto, dei certificati medici da parte dei lavoratori che si assentano dal posto di lavoro.

La presente trattazione trae il proprio punto di partenza dall’analisi di un caso pratico sul quale si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nel 2017.

Il caso di specie aveva ad oggetto il licenziamento di un dipendente che si era assentato dal posto di lavoro, presentando regolare certificato medico al proprio datore, per poi svolgere talune attività lavorative incompatibili con lo stato di salute accertato dal medico dell’INAIL.

Il licenziamento disposto dal datore era stato prontamente impugnato dal dipendente, il quale a sua difesa evidenziava che l’inabilità temporanea che aveva subito non era comunque incompatibile quelle determinate attività e che non avrebbero perciò ostacolato la guarigione.

La Suprema Corte, nel confermare la decisione della Corte di merito circa il licenziamento, ritenuto quindi legittimo, si è in particolare concentrata sulla valenza probatoria del certificato medico.

Il certificato medico è atto pubblico e, ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile, “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato”.
Pertanto, secondo i giudici della Cassazione, la dichiarazione del medico contenuta nel certificato è dichiarazione di scienza relativa allo stato morboso attestato dal medico stesso al momento della visita, peraltro spesso anche compiuta in base alle dichiarazioni rese dallo stesso soggetto interessato.

Inoltre, nel caso di specie, il lavoratore nel presentare il ricorso, si era appellato alla previsione di guarigione contenuta sempre nel certificato, secondo la quale lo stesso non avrebbe comunque in nessuno caso potuto riprendere a lavorare prima della data individuata dal medico.
Anche rispetto a tale punto la Suprema Corte ha spiegato che si tratta di un giudizio prognostico, ossia di una mera presunzione dipendente dalla situazione di fatto e che, pertanto, può sempre essere rimessa all’apprezzamento del giudice.

A ben vedere, quindi, la Cassazione con tale pronuncia ha ridimensionato l’efficacia probatoria del certificato medico, circoscrivendo la valenza dello stesso entro determinati limiti che possono essere eventualmente scardinati dal giudice di merito, ove lo ritenga opportuno alla luce della condotta illecita tenuta dal dipendente assente.

Il dipendente che si assenta dal lavoro e che in tale stesso periodo di tempo compia altre attività, commette infatti un illecito disciplinare che, in base alla pronuncia appena analizzata, costituisce un motivo di licenziamento legittimo.

 

Fonti:

  • Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n°19089/2017.

Link al dispositivo e alla motivazione della sentenza al seguente link dell’Osservatorio per il Monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro.

 

 

Dott.ssa Marilù Minadeo

Nata a Napoli, il 26/07/1991. Nel marzo del 2016 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l' Università Federico II di Napoli. Ha intrapreso il percorso di preparazione al concorso in magistratura, frequentando un corso di formazione privato presso un magistrato. Inoltre, sta perfezionando la formazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di Napoli ed è praticante avvocato.

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