venerdì, Aprile 19, 2024
Diritto e Impresa

Cessione d’azienda e del ramo d’azienda: limiti operativi dell’art. 2560 c.c.

azienda

Il codice civile ci offre una definizione per così dire sostantivata di azienda, difatti, l’art. 2555 c.c. rimanda ictu oculi a concetti altri, esterni – seppur collegati – si pensi, a riguardo, al complesso di beni, di cui all’art. 810 c.c., o, ancora, all’imprenditore di cui all’art. 2042 c.c. L’azienda, come pure sottolineato da autorevoli autori, pare rappresentare una sorta di precipitato dinamico dell’attività svolta dal soggetto qualificato di cui all’art. 2042 c.c. In particolare l’art. 2055 c.c. definisce l’azienda come il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività d’impresa, rimandando, evidentemente, alla c.d. funzionalizzazione dei beni ai fini dell’esercizio dell’attività d’impresa. Data la nozione di azienda, il codice civile, poi, si preoccupa di tracciare agli artt. 2557 ss. c.c. la disciplina applicabile alla cessione d’azienda. In riferimento all’ambito operativo delle norme de quibus per lungo tempo ci si è chiesti se, ed in che limiti, le stesse fossero applicabili anche alla cessione del c.d. ramo d’azienda. Il quesito è stato in parte sciolto, in via definitoria, dall’art. 2112, V comma, c.c., il quale, pur essendo destinato a regolare specificatamente la sorte dei lavoratori subordinati in caso di cessione di azienda o parte di essa, si preoccupa di definire il concetto stesso di ramo d’azienda, intesa come “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata”. Ciò posto, si è ritenuto di dover abbracciare la tesi per cui le norme sulla cessione di azienda fossero applicabili estensivamente anche alla cessione del ramo d’azienda. A riguardo, particolari problemi interpretativi sono sorti in riferimento all’art. 2560 c.c., rubricato “debiti relativi all’azienda ceduta”, ed in particolare, rispetto al II comma della norma de qua, laddove si specifica che nel trasferimento dell’azienda commerciale risponde dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta – anteriori al trasferimento, allorquando i creditori vi abbiano consentito, anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori, dando vita così ad un ipotesi di solidarietà passiva. Evidentemente, qui, problemi di coordinamento si pongono nel caso in cui l’imprenditore cedente del ramo d’azienda non abbia tenuto una contabilità, per così dire, frazionata, riferita specificatamente al ramo, vale a dire a quell’articolazione funzionalmente autonoma dell’azienda complessivamente intesa. A riguardo, nel 2015, si sono espressi i giudici di legittimità[1] i quali hanno specificato che l’ambito operativo dell’art. 2560 c.c. rispetto alla cessione del ramo d’azienda è limitato ai soli casi in cui il debito non solo risulti dalle scritture contabili obbligatorie ma sia anche inerente al ramo d’azienda ceduto. I giudici di Piazza Cavour, dunque, fissano il principio dell’inerenza, non accogliendo quella tesi, evidentemente discriminatoria, proposta da parte della dottrina per cui se l’imprenditore avesse tenuto una contabilità frazionata, specificatamente riferita al ramo d’azienda oggetto di cessione, allora l’imprenditore acquirente sarebbe subentrato solo nei debiti relativi al ramo; altrimenti, nel caso diverso, in cui l’imprenditore cedente avesse tenuto una contabilità complessiva dell’azienda – non rinvenendosi, peraltro, nel codice, norme ad hoc circa l’obbligatorietà di una contabilità frazionata nel caso in cui l’azienda, come unità organizzativa, disponga di più articolazioni – l’acquirente del ramo subentrava in tutti i debiti dell’azienda e non solo in quelli relativi alla frazione oggetto di cessione.

La Cassazione, come sopra evidenziato, rigetta una simile impostazione, per evidenti ragioni di coerenza e tenuta del sistema, stabilendo che “alla cessione d’azienda è applicabile l’art. 2560 c.c. e l’acquirente del ramo d’azienda risponde dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori inerenti alla cessione del ramo ceduto”. A siffatta conclusione la Cassazione giunge sulla base del rilievo per cui la ratio dell’art. 2560 c.c., è da rinvenire non solo nella tutela dei creditori dell’imprenditore alienante ma anche nella volontà del legislatore di porre l’acquirente al riparo da “spiacevoli sorprese”, così favorendo in ultima analisi, l’interesse generale ad una sicura e rapida circolazione dei beni produttivi[2].

Ciò posto, i giudici di legittimità nel 2017[3], si sono preoccupati di affrontare un ulteriore questione circa l’ambito operativo dell’art. 2560 c.c. Specificatamente la questione afferiva ai c.d. debiti di restituzione; in particolare, nel caso de quo, l’imprenditore alienante, prima della cessione dell’azienda, aveva ricevuto il pagamento di un credito, prima della scadenza naturale dello stesso, da un imprenditore poi fallito. Il pagamento in esame, su istanza dei creditori dell’imprenditore fallito, venne, poi, revocato ex art. 65 l. fall.[4], dal Tribunale di merito competente, venendo così in luce un debito di restituzione. Il dubbio riguardava il soggetto che dovesse sopportare detto debito: l’imprenditore alienante o l’imprenditore acquirente? A riguardo, la Corte, nella sua composizione più autorevole, afferma che in riferimento ai debiti di restituzione, più che di debiti, si debba parlare di sopravvenienze passive e, in quanto tali, non potendo risultare dalle scritture contabili obbligatorie, delle stesse risponderà il solo imprenditore alienante, vale a dire il soggetto che, prima della cessione dell’azienda, aveva beneficiato del pagamento spontaneo del credito non ancora scaduto. La logica sottesa alla pronuncia in esame è quella della tutela dell’affidamento dell’imprenditore acquirente che, evidentemente, non avrebbe potuto conoscere di dette sopravvenienze, non potendo ontologicamente risultare dalle scritture contabili obbligatorie, posto che al momento della cessione esisteva il mero fatto fatto storico (del pagamento spontaneo dell’imprenditore poi fallito) che ha originato il debito e non anche il debito stesso.

Si badi, per amor di completezza, che la Cassazione distingue il caso in cui vi sia alterità tra alienante ed acquirente, la c.d. alterità soggettiva formale e sostanziale, dai casi in cui vi sia alterità formale ma non anche sostanziale. In altre parole, qui, si fa riferimento ai casi in cui il mutamento nella titolarità dell’azienda è un mutamento solo ed esclusivamente formale e non anche sostanziale, a titolo esemplificativo si faccia l’ipotesi l’imprenditore individuale (alienante) conferisca l’azienda ad una società uni personale (acquirente) di cui egli stesso è socio unico. In questo caso chi ha contratto il debito è sempre lo stesso soggetto, per cui non si pone alcun problema di conoscibilità della sopravvenienza, atteso che è sempre l’imprenditore individuale che esercita l’attività commerciale seppur per il tramite della società uni personale. In questa evenienza – non potendo, peraltro, detta operazione essere inclusa nel novero delle ipotesi di trasformazione eterogenea ex art. 2500 octies c.c. – il debito di restituzione, dunque, sarà a carico dello stesso imprenditore acquirente, immedesimandosi lo stesso, sotto il profilo sostanziale, nell’imprenditore alienante. Difatti, i giudici di Piazza Cavour nella massima della sentenza de qua stabiliscono che “Non sussiste responsabilità ai sensi dell’art 2560, II comma, c.c., del cessionario dell’azienda per le obbligazioni non ancora venute ad esistenza al momento della cessione (nella specie, il debito di restituzione del pagamento revocato), salvo che non vi sia carenza di alterità soggettiva tra le parti perché vi sia continuità nei rapporti giuridici pendenti per effetto di trasformazione, anche eterogenea, o conferimento dell’azienda di un’impresa individuale in una società uni personale”.

FONTI:

[1] V., Cass. Civ., Sez. III, 30 giugno 2015, n. 13319.

[2] In questo senso già Cass., 21 dicembre 2012, n. 23838.

[3] Cass. Civ., Sez. Un., 27 febbraio 2017, n. 5054.

[4] Tale norma, stabilisce, infatti, che “sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento”.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

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