giovedì, Marzo 28, 2024
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CGUE: la Brexit può essere revocata unilateralmente

Nelle ultime settimane la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito anche “la Corte’)”si è dovuta pronunciare su una questione particolarmente complessa all’interno del caso Wightman. La domanda oggetto del rinvio è in effetti spinosa e di non facile approccio, considerando anche il delicato contesto politico in cui si inserisce: può il Regno Unito revocare unilateralmente la notifica dell’intenzione di uscire dall’UE ai sensi dell’articolo 50, TUE? Nel rispondere, la Corte ha sicuramente offerto nuove prospettive, lasciando però al contempo irrisolti alcuni dubbi.

Le argomentazioni

Innanzitutto, la Corte ha rigettato la tesi del Governo Britannico secondo cui la questione sarebbe meramente ipotetica – e dunque inammissibile – facendo notare come in realtà coloro che hanno presentato il caso siano fra i Membri del Parlamento (MP) chiamati ad esprimersi nella House of Commons sull’accordo tra il Primo Ministro May e l’UE.

Nel merito, la Corte ribadisce come una norma di diritto Europeo (ovverosia l’art. 50, TUE) debba essere interpretata non solo secondo il significato proprio delle parole ed alla luce degli obiettivi perseguiti, ma anche in base al contesto in cui essa s’inserisce valutando il complesso del diritto UE[1]. I giudici affermano che l’articolo 50[2] non fa menzione, né in un senso né nell’altro, della possibilità di revoca unilaterale, mantenendosi dunque in linea con la conclusione dell’Avvocato Generale Campos Sánchez-Bordona. Tuttavia, sottolineano che l’uso della parola ‘intenzione’, che è non definitiva ed irrevocabile per natura, rende tale anche la notifica presentata al Consiglio Europeo[3].

La Corte poi, osservando che la notifica dell’intenzione di recedere è unilaterale, opera un parallelo fra essa ed una sua eventuale revoca – aggiungendo così un sostegno alla risposta affermativa alla questione. Spingendosi oltre, precisa che la revoca unilaterale costituisce un vero e proprio diritto sovrano dello Stato membro scaturente dal principio secondo cui, come uno Stato decide liberamente e volontariamente di aderire ai valori dell’UE, così non può essere costretto ad abbandonarla contro la propria volontà.

Se questa tesi si inserisce all’interno dell’interpretazione sistematica, l’argomento principale proposto dai giudici va però ritrovato nell’interpretazione teleologica. La Corte individua due obiettivi perseguiti dalla norma: sancire il diritto dello Stato membro di recedere dall’Unione e configurare una procedura per permetterne l’esercizio in maniera ordinata. Dopodiché, nel collegare la possibilità di revoca al primo, ne sancisce la natura unilaterale e rafforza altresì il precedente argomento del parallelismo tra libera accessione e libera uscita. Così affermando respinge l’ulteriore argomento del Consiglio e della Commissione per cui occorrerebbe il consenso degli altri Stati membri per l’efficacia della revoca. Ciò infatti è errato perché, altrimenti, si trasformerebbe il diritto sovrano di uno Stato in un diritto condizionato soggetto ad una procedura di approvazione, che a sua volta è incompatibile con il principio per cui uno Stato non può essere obbligato a rimanere nell’UE contro la propria volontà.

Le condizioni della revoca

La decisione chiarisce che la revoca deve esser presentata per iscritto al Consiglio Europeo prima della conclusione dell’Accordo di Recesso o comunque entro il termine dei due anni (eventualmente estesi) di cui alla norma. La revoca deve essere «inequivoca e senza condizioni» ossia deve chiaramente ed inequivocabilmente indicare la volontà di porre fine alle negoziazioni, privare di effetti la precedente notifica e precisare che le condizioni di appartenenza all’UE di quello Stato membro non sono venute meno né sono state modificate.

Infine, si menziona la necessità che l’atto di revoca sia conforme ai requisiti previsti dall’ordinamento costituzionale dello Stato in questione, senza precisazioni ulteriori. Questa mancanza di chiarezza solleva però dubbi ed incertezze.

Criticità

Se in un primo momento la Corte collega la validità della revoca all’«osservanza del processo democratico dello Stato», finisce poi per parlare più in generale del «rispetto dell’ordinamento costituzionale». Da un lato dunque si potrebbe sostenere che un’inversione della Brexit senza referendum popolare sarebbe contrario al valore della democrazia. Appare tuttavia più convincente la tesi secondo cui la rappresentanza democratica assicura già di per sé la validità della decisione dello Stato. A ciò si aggiunga che, secondo le leggi britanniche, il Parlamento è la massima autorità legislativa e dunque la sua decisione di invertire la Brexit rispetterebbe pienamente l’ordinamento costituzionale.

Un ulteriore punto critico è l’assenza di una soluzione al potenziale caso di abuso del diritto di revoca unilaterale, il quale lederebbe i principi di buona fede e leale cooperazione. Visto il silenzio della Corte, ci si interroga sulle possibili azioni da intraprendere in tre probabili scenari futuri: il Regno Unito revoca la notifica ma attende la conferma del referendum popolare; lo Stato revoca ma riattiva l’articolo 50 a causa di mutamenti politici interni; il Governo Britannico inverte la Brexit ma rende già noto che riattiverà le negoziazioni quando avrà più chiara la propria posizione. In tutti e tre i casi la revoca non sarebbe legalmente equivoca ma lo sarebbe dal punto di vista politico. Inoltre, si configurerebbe un abuso del diritto e la contrarietà alla decisione Wightman, dando così vita ad un nuovo caso giudiziale.

Sfortunatamente, una soluzione a questi casi rimane poco chiara in quanto la Corte non si è pronunciata sulle modalità di risoluzione di tali situazioni. Alla luce di queste considerazioni, non resta che osservare i prossimi sviluppi e partire da questa decisione per formulare ipotesi efficaci.

Bisogna però ricordare che, con ogni probabilità, il Governo Britannico al momento non intende cambiare idea sulla Brexit, facendo conseguentemente perdere concretezza alla decisione della Corte e trasformando i tre scenari menzionati in quesiti meramente teorici.

[1] Corte di Giustizia UE, sentenza n.621/18 , 10 Dicembre 2018, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208636&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1297534.

[2] Art. 50, Trattato sull’Unione Europea

[3] Ibid.

Margherita Trombetti

Born in Bologna in 1994, she graduated from Alma Mater Studiorum - University of Bologna with a thesis in EU Law on The Consequences of Brexit on Citizenship rights. Currently enrolled in a Master in International and European Union Law (LL.M) at Tilburg University. Writing on legal issues and topics is one of the ways through which she expresses her dedication to International and EU Law.  Besides, she is VP in the traineeships area of the ELSA Bologna team and constantly looks for new stimulating challenges. Her project is to become a EU Law experts, with a focus on environmental law and Human Rights. She's always down for a cup of tea and some chocolate, as well as for travelling around Europe with her beloved backpack.

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