venerdì, Marzo 29, 2024
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Chiesa, non profit e ICI: la storica pronuncia della Corte di Giustizia dell’UE

A dodici anni dal primo esposto, una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europa del 6 novembre 2018[1], ha accolto il ricorso della scuola Montessori di Roma e del signor Pietro Ferracci, statuendo il recupero dell’Imposta comunale sugli immobili (“ICI”) non versata da enti senza scopo di lucro, inclusi gli enti ecclesiastici. La sentenza in commento va ad annullare quanto deciso nel 2012 dalla Commissione europea e nel 2016 dal Tribunale UE che hanno sancito «l’impossibilità di recupero dell’aiuto a causa di difficoltà organizzative».

Vista la complessità della vicenda e lo status dei soggetti coinvolti (istituzioni europee, Governo italiano e Chiesa), è opportuno risalire all’origine dei fatti.

L’ICI è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 1992 per tassare il patrimonio immobiliare. Fin dal disegno originario, erano previste per diversi tipi di immobili e soggetti esenzioni che sono state, poi, via via estese fino a includere anche le prime case (una decisione presa nel 2008 dal governo Berlusconi). Al centro del dibattito, tuttavia, vi è stata la previsione di alcune esenzioni particolari, come quelle per gli immobili di proprietà della Chiesa usati a fini non commerciali.

Andando più nello specifico, per consentire l’esenzione dall’imposta, dovevano sussistere contemporaneamente due requisiti: i) l’immobile in questione doveva essere utilizzato da un ente non profit e ii) l’immobile doveva essere destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencante nella normativa (i.e. assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e di culto). Una delle maggiori problematiche legate alla disciplina si era creata, tuttavia, in relazione alla definizione di attività non commerciale. La normativa (che era stata modificata nel 2006, rimanendo in vigore fino al 2011), consentiva l’accesso all’esenzione a tutti gli immobili posseduti dagli enti non profit e destinati a una delle attività elencate, purché svolte con modalità “non esclusivamente commerciali”. Un concetto ampio, che ha lasciato ampi margini di incertezza, in casi come ad esempio quello delle scuole paritarie.

Con la soppressione dell’Ici e l’introduzione dell’Imposta municipale propria (“IMU”) nel 2012, le esenzioni sono rimaste sostanzialmente invariate, anche se la norma ha riconosciuto l’esenzione agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti no profit per lo svolgimento di una delle attività previste dalla legge, solo se svolte con “modalità non commerciali”. Ci si è quindi trovati di fronte ad una misura restrittiva, vista la più puntale definizione, rispetto a quanto previsto per l’imposta precedente.

A partire dal 2006, varie sono state le denunce contestanti la legittimità delle esenzioni non profit arrivate in Commissione europea. Al termine delle sue indagini, con decisione del 19 dicembre 2012[2], la Commissione ha dichiarato che l’esenzione dall’ICI concessa dallo Stato italiano agli enti non profit (come gli istituti scolastici o religiosi) che svolgevano, negli immobili in loro possesso, determinate attività (quali le attività scolastiche o alberghiere) costituiva aiuto di Stato illegale.  La Commissione, però, non ne ha ordinato il recupero, considerandolo assolutamente impossibile a causa della scarsità delle informazioni necessarie per dimostrare in maniera adeguata il carattere commerciale o meno degli immobili. Ha, inoltre, affermato che l’esenzione fiscale prevista dal nuovo regime dell’IMU, applicabile in Italia dal 1° gennaio 2012, non costituiva aiuto di Stato.

Su queste basi, l’istituto d’insegnamento privato Scuola Elementare Maria Montessori e il signor Pietro Ferracci, proprietario di un bed & breakfast, hanno chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare la decisione della Commissione, attivando la tanto nota quanto complessa vicenda giudiziaria. Il fulcro di tale ricorso era che la decisione della Commissione aveva comportato uno svantaggio concorrenziale rispetto agli enti ecclesiastici o religiosi situati nelle loro vicinanza e che, pur esercitando attività simili alle loro, potevano godere dei vantaggi fiscali in commento.

Il Tribunale[3], tuttavia, si era espresso in favore della decisione della Commissione e aveva affermato che il calcolo retroattivo dell’importo dovuto era considerarsi “oggettivamente” impossibile sulla base dei dati catastali e delle banche fiscali.

Pertanto, le parti soccombenti hanno appellato la Corte di Giustizia dell’Unione europea che, il 6 novembre 2018, ha ribaltato quanto asserito precedentemente con una sentenza storica. Ha, infatti affermato che l’impossibilità del Governo italiano di calcolare con certezza l’importo dovuto l’importo che gli è dovuto per il periodo compreso tra il 2006 ed il 2011, non risulta essere una motivazione sufficiente a giustificare una “decisione di non recupero”.

Si è, quindi, ribadito che si tratta di “mere difficoltà interne” all’Italia ed “esclusivamente ad essa imputabili” e la Commissione Europea “avrebbe dovuto esaminare nel dettaglio l’esistenza di modalità alternative volte a consentire il recupero, anche soltanto parziale, delle somme”.

Il ragionamento della Corte è molto chiaro e lineare.

L’adozione dell’ordine di recupero di un aiuto illegale è da considerarsi la conseguenza logica e necessaria dell’accertamento della sua illegalità. Tale consequenzialità può venir meno solo qualora il recupero si ponga in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione, come quello secondo cui “ad impossibilia nemo tenetur” (“nessuno è tenuto all’impossibile”).

Per la Corte, tuttavia, l’impossibilità del recupero può essere constatata in maniera assoluta ed obiettiva soltanto quando la Commissione, dopo approfondite indagini, accerti che sono soddisfatte due condizioni: i) l’esistenza di difficoltà addotte dallo Stato membro interessato e ii) l’assenza di modalità alternative di recupero.

Nel caso di specie, quindi, la Commissione avrebbe dovuto anche esaminare (al fine di verificare l’esistenza anche della seconda condizione) l’esistenza di modalità alternative che consentissero un recupero, anche solo parziale, di tali aiuti. Visto che un’analisi siffatta era mancata, la Commissione non ha dimostrato l’impossibilità assoluta di recupero dell’ICI.

Per tale ragione, la Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui esso ha convalidato la decisione della Commissione di non ordinare il recupero dell’aiuto illegale concesso con l’esenzione dall’ICI e annulla, di conseguenza, la decisione della Commissione.

La Corte, infine, ha ribadito che la sentenza in commento non riguarda  l’IMU. L‘esenzione IMU vale solo per quegli immobili dove non vengono svolte attività commerciale. La disciplina afferma, infatti, che “le esenzioni previste ai fini IMU si applicano per i fabbricati e per le loro pertinenze destinati esclusivamente all’esercizio del culto e alla cura per le anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana“.  Il riconoscimento della legittimità dell’esenzione IMU è un punto essenziale della sentenza perché, come anche ribadito in una sua intervista[4] dal vescovo Stefano Russo, Segretario generale della Conferenza episcopale italiana (“CEI”), permette di far chiarezza e di distinguere alcune questioni fondamentali rispetto alla vita della nostra società.
Quando si parla di enti non profit, spiega Mons. Russo, si fa riferimento ad enti che sono riconducibili ad azioni portate avanti nel segno di una prossimità a tante situazioni di indigenza e di difficoltà che la popolazione e le persone vivono ed è giusto considerare questi enti come realtà che forniscono un servizio importante alla collettività. Confermando la legittimità delle esenzioni IMU per gli enti che non svolgono attività commerciali, viene riconosciuto il carattere sociale di tante di queste attività che gli enti ecclesiali, ma anche tanti enti non profit in generale, portano avanti a beneficio della popolazione e delle persone.  “In questo senso – conclude il Segretario della CEI – proprio perché riconosce legittime le esenzioni dall’IMU degli enti non commerciali mi pare una sentenza che fa chiarezza e allo stesso tempo ribadisce che quando si parla invece di attività di carattere commerciale, come ad esempio quelle alberghiere, indipendentemente dal fatto che facciano capo a enti ecclesiastici o meno, com’è giusto che sia, queste sono sottoposte alle leggi dello Stato e quindi a una determinata tassazione che va rispettata”.

Spetterà ora alla Commissione Europea recepire la sentenza, che non opera in maniera diretta e immediata, al fine di emanare una nuova decisione, valutando, congiuntamente allo Stato italiano, quale sia la modalità di recupero adeguata.

In particolare, lo Stato italiano dovrà attivarsi per stabilire con precisione l’entità dell’importo oggetto del recupero. Se così non fosse, la Commissione Europea potrebbe deferire alla Corte di Giustizia dell’UE per mancato adempimento dell’obbligo di recupero, mediante una procedura di infrazione accelerata.

[1] Sentenza nelle cause riunite C-622/16 P, Scuola Elementare Maria Montessori Srl/Commissione, C-623/16 P, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori Srl, e C-624/16 P, Commissione/Pietro Ferracci.

[2] Decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Regime riguardante l’esenzione dall’[imposta comunale sugli immobili] per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione (GU 2013, L 166, pag. 24)

[3]  Sentenze del Tribunale del 15 settembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori / Commissione (T-220/13), e Ferracci / Commissione (T-219/13).

[4] E’ possibile ascoltare l’intervista a tale link: 

Mila Filomena Crispino

Dottoressa in Giurisprudenza presso LUISS Guido Carli di Roma. Profilo di specializzazione: "European Union Law and Regulation". Tesi in European Business Law, dal titolo: "Damages for infringement of EU Competition law rules".

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