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CIG: Germania v. Italia e il diritto umanitario

Il 3 Febbraio 2012, la Corte Internazionale di Giustizia è stata chiamata a dirimere una controversia che avrebbe avuto rilevanti implicazioni in ordine alla sempre dibattuta questione relativa all’immunità giurisdizionale degli Stati nazionali. In particolare, la questione riguardava una controversia sorta tra Germania ed Italia, relativamente ad alcune sentenze dei giudici italiani, che avevano condannato la Germania a risarcire i cittadini italiani per i crimini perpetrati dai soldati nazisti sul suolo italiano.  Orbene, investita della questione, la CIG sancì che, permettendo la citazione diretta della Germania in tali controversie civili, l’Italia avesse violato l’obbligo di rispettare le immunità riconosciute allo Stato Tedesco in base a quanto disposto dal diritto internazionale; i giudici comunitari, inoltre, imposero allo Stato Italiano di adottare tutte le determinazioni necessarie ad eliminare gli effetti emanati da tali sentenze ritenute illegittime. (Per una analisi della sentenza, clicca qui)

Tuttavia, a tal punto bisognerebbe valutare se una tale decisione possa definirsi convincente, soprattutto alla luce della tendenza del diritto internazionale contemporaneo ad aperture sempre più ampie nei confronti di iniziative volte alla tutela delle esigenze scaturenti dal diritto internazionale umanitario. Difatti, la pratica internazionale ha attribuito sempre crescente rilevanza alle norme consacrate nella Convenzione di Ginevra nel 1949 ed alla conseguente lotta contro le immunità legate alle sue violazioni.

Una conferma di quanto sopra affermato è l’istituzione dei c.d. tribunali ad hoc, il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Iugoslavia e il Tribunale Penale Internazionale per il Rwuanda. In particolare, nel primo caso è stata riconosciuta la piena responsabilità penale dei capi di Stato slavi per i crimini commessi a danno dei propri cittadini, ribadendo così ancora una volta il fondamentale collegamento tra responsabilità dello Stato e responsabilità dei soggetti che operano in quanto organi da questo riconosciuti.

Tale dato offre un importante spunto di riflessione relativamente alla succitata sentenza della CIG del 2012, in quanto, posto tale fondamentale principio, e posto altresì che gli organi nazisti operanti sul territorio italiano fossero certamente legittimati ad agire in nome e per conto del Terzo Reich, ne deriverebbe che l’unico motivo ostativo al riconoscimento della responsabilità per tali crimini sia proprio il Foro dal quale tale accertamento deriva, ossia quello nazionale italiano. Difatti, in ossequio alle norme sull’immunità, la Corte ritiene che tali questioni siano soggette esclusivamente alle norme che regolano la soluzione internazionale delle controversie, e che pertanto siano sottratte in modo assoluto alla cognizione dei giudici nazionali.
Alla luce di quanto esposto e considerato che il riconoscimento di esigenze derivanti dal diritto internazionale umanitario siano state sacrificate alla luce di un superabile criterio formale, riteniamo che la CIG abbia perso in tale sede la possibilità di fornire una quantomai necessaria interpretazione evolutrice della materia, la quale avrebbe potuto fare un passo decisivo verso una piena e sacrosanta tutela di quelle che sono le norme del diritto internazionale umanitario.

La problematica che, ad avviso di chi scrive, emerge dall’esame di questa questione, sarebbe quella di stabilire se, ed eventualmente entro quali limiti, l’immunità degli Stati possa essere estesa anche a quegli atti qualificabili come crimini internazionali, e quindi crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio, secondo la risalente classificazione operata dallo Statuto del Tribunale di Norimberga. In particolare, a far dubitare circa la reale opportunità della decisione presa dalla Corte, sarebbe l’esame della norma, formatasi proprio a partire dal secondo conflitto mondiale, secondo la quale la repressione dei crimini internazionale avesse portata prioritaria ed assoluta, e pertanto assolutamente derogante le eventuali norme contrastanti in tema di immunità.

1] http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2012-02-05/sentenza-convince-081220.shtml?uuid=AaJviJnE&refresh_ce=1
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Dott. Salvatore Viglione

Nato a napoli nel 1991, vive a Melito di Napoli. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Federico II di Napoli nel luglio 2016 con tesi in diritto internazionale. Attualmente oltre a frequentare la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, svolge il tirocinio forense presso lo Studio Legale Mancini, specializzato in diritto penale. Ha collaborato con diverse testate editoriali, principalmente con articoli di cronaca locale e politica. Ama il calcio, anche dilettantistico e la scrittura.

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