sabato, Aprile 20, 2024
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Come i regimi autoritari africani hanno cambiato il volto dell’equo processo

Il principio di equo processo è oggi internazionalmente riconosciuto, ma non internazionalmente osservato. Analfabetismo, povertà, carenza d’istruzione e questioni politico-culturali sono solo alcuni dei fattori che hanno contribuito a effettive violazioni del diritto all’equo processo all’interno di numerosi Stati africani, tra i quali possiamo ricordare Uganda, Ruanda, Sudafrica e Tanzania.

Il principio di fair trial è espresso non solo a livello interno in ogni Carta dei diritti appartenente a pressoché ogni stato di diritto, bensì anche a livello internazionale, come nel caso degli artt. 8, 9, 10, 11 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la quale, avendo ambito di applicazione esteso a tutti i membri delle Nazioni Unite, si rivolge anche a ciascuno degli Stati sopra menzionati. Inoltre, gli Stati appartenenti all’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA) sono soggetti al rispetto della Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli, che definisce l’equo processo agli artt. 7 e 26. Così come enucleato in tali documenti, è possibile delineare il principio di fair trial secondo parametri comuni, che includono:

  • Diritto alla difesa e alla possibilità di farsi assistere da un difensore di propria scelta
  • Diritto effettivo di far valere le proprie ragioni in equa e pubblica udienza di fronte a un giudice terzo ed imparziale
  • Ragionevole durata del processo
  • Garanzia del contraddittorio, nella formazione della prova e nella parità tra accusa e difesa
  • Diritto alla presunzione di innocenza
  • Irretroattività della legge penale sfavorevole
  • Diritto dei civili di non essere processati da giurisdizioni militari[1]

Le derive autoritarie africane

Il primo pericolo per la tutela di questi diritti in Africa si identifica sovente nelle tendenze autoritarie che alcuni Stati dell’OUA hanno subito, tra i quali ricordiamo tre casi fondamentali.

  1. Uganda

L’Uganda si trova da sempre in una posizione geografica e geopolitica rischiosa per il corretto sviluppo dei diritti umani, dovuta alla vicinanza con Sudan, Repubblica Democratica del Congo e Ruanda: Stati in costante conflitto civile. La democrazia ugandese risente della svolta repressiva del governo Museveni, che oltre ad aver ostacolato dal 2002 la presenza di un’opposizione credibile e competitiva, ha accresciuto il potere dei Tribunali Militari. Pacifica è la loro carenza in termini di terzietà, indipendenza e imparzialità, che ha portato ad arresto e processo più di 1.000 civili secondo condizioni che violano apertamente i principi internazionali in materia di giusto processo –  quali il diritto alla difesa, la proibizione della tortura come mezzo di prova, la pena di morte[2].

  1. Ruanda

Il Ruanda (così come il confinante Burundi) è da più di un secolo dissestato da guerre tra etnie Hutu e Tutsi, causa di massacri e genocidi, che non hanno fatto altro che interrompere e minimizzare la protezione dei diritti umani fondamentali. Lo sforzo internazionale volto a individuare i responsabili dei massacri è vanificato dalla penuria di giudici ruandesi, uccisi dal conflitto civile, con la conseguenza che i processi avviati sono costretti a subire lunghi rinvii. Il caso Victoire Ingabire v. Republic of Rwanda (2017) ha mostrato come le Corti Africane si siano rivelate carenti nella garanzia del right to fair trial. Victoire Ingabire è una Hutu Ruandese a capo di un partito democratico di opposizione; nel 2010 ha tenuto un discorso riguardante i problemi della riconciliazione e della violenza etnica nel suo Paese. Il governo Ruandese ha accusato Ingabire di aver “minimizzato il genocidio, aver diffuso e sollecitato l’ideologia genocida e terroristica, minacciando la sicurezza interna dello Stato attraverso la violazione di principi costituzionali”. Ingabire ha sostenuto invece la violazione da parte dello Stato degli artt.:

  • 7 (ovvero il diritto a un giusto processo: Victoire sosteneva infatti che le fosse stata sottratta la possibilità di udire testimoni, nonché di farsi difendere da un legale)
  • 9 (ovvero il diritto a ricevere informazioni e libertà d’espressione: l’introduzione della legge sul reato di minimizzazione del genocidio sembrava limitare la portata di tale libertà)

della Carta Africana, nonché gli artt.:

  • 14 (ovvero il diritto a un giusto processo, “violato” dalla mancata applicazione del principio di presunzione di innocenza)
  • 15 (ovvero la proibizione della retroattività della legge penale sopravvenuta secondo cui, per la stessa condotta, era prevista una maggiorazione della pena detentiva di 7 anni)
  • 19 (il diritto di sostenere opinioni senza interferenze)

del Patto delle N.U. sui Diritti Civili e Politici.

La Corte Africana, nonostante abbia rigettato la maggioranza delle accuse mosse da Ingabire, ha riconosciuto che l’intimidazione dei testimoni da parte degli agenti penitenziari e l’occultazione di prove e documenti a carico della ricorrente costituissero effettiva violazione del principio di giusto processo[3].

  1. Sudafrica

Il Sudafrica è stato sfondo, per decenni, di una tra le più consistenti tirannie africane, alimentata dal clima di Apartheid regnante nel Paese, causa di aberranti violazioni di diritti umani e del principio di legalità. La salita al potere di N. Mandela nel 1994 ha apportato grandi conquiste per la rinata democrazia sudafricana, che ha però dovuto affrontare un background politico-istituzionale ancora orientato alla repressione dei diritti. L’azione governativa, influenzata da politiche razziali, era spesso arbitraria e al limite della legalità: i poteri discrezionali dell’Esecutivo gli consentivano di sfuggire al controllo di altri organi; il concetto di “pericolo ai danni dello Stato” era di ampia e assai vaga interpretazione, le forze di polizia avevano il permesso di perquisizione in qualsiasi luogo senza necessità di alcun mandato; la stampa era considerevolmente limitata, e le condizioni detentive mostravano una brutalità senza precedenti[4].

La Costituzione ad Interim Sudafricana del 1994 intese quindi tutelare diritti fondamentali quali il diritto a un equo processo, il diritto alla vita, la protezione contro la tortura, la libertà di espressione, di coscienza e di assemblea.

La violazione dei diritti fondamentali in Africa è una questione secolare, ma urgente, che necessita di essere affrontata minimizzando la differenza tra etnie, facilitando l’accesso alla giustizia agli indigenti, realizzando un livello d’istruzione che consenta una maggiore consapevolezza nella scelta delle azioni, e nell’intrapresa di un’azione giudiziaria efficace – requisiti che difficilmente potrebbero essere soddisfatti senza un valido appoggio internazionale.

[1] Così statuisce la Commissione Africana per i Diritti Umani e dei Popoli nei cd. Principles and guidelines on the right to a fair trial and legal assistance in africa, par. (G).

[2] Nel Settembre 2010, la ventenne Judith Koryang fu condannata a morte per aver ucciso suo marito, soldato dell’armata Ugandese, dopo ripetuti abusi e gravi violenze. Secondo il Tribunale Militare la pena di morte “sarebbe servita come esempio per tutte le donne sposate a soldati, al fine di desistere dal complottare contro di essi per futili battibecchi”.

Da: Righting Military Injustice: Addressing Uganda’s Unlawful Prosecutions of Civilians in Military Courts, Human Rights Watch, 2011

[3] African Court Holds Rwanda Violated Victoire Ingabire’s Freedom of Expression, International Justice Resource Center: https://ijrcenter.org/2017/12/12/african-court-holds-rwanda-violated-victoire-ingabires-freedom-of-expression/

[4] Z. Matala, Right to Fair Trial Procedures in South Africa, http://hrlibrary.umn.edu/fairtrial/wrft-zm.htm

Silvia Casu

Silvia Casu, nata a Varese nel 1995, ha conseguito il diploma di maturità in lingue straniere nel 2014, che le ha permesso di avere buona padronanza della lingua inglese, francese e spagnola. Iscritta al quinto anno preso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano Statale, ha sviluppato un vivo interesse per la materia internazionale pubblicistica e privatistica, nonché per la cooperazione legale comunitaria, interessi che l'hanno portata nel 2017 ad aprirsi al mondo della collaborazione nella redazione di articoli di divulgazione giuridica per l'area di diritto internazionale di Ius in Itinere. Attiva da anni nel volontariato e nell'associazionismo, è stata dal 2014 al 2018 segretaria e co-fondatrice di un'associazione O.N.L.U.S. in provincia di Varese; è inoltre socio ordinario dell' Associazione Europea di Studenti di Legge "ELSA" , nella sezione locale - Milano.

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