martedì, Dicembre 3, 2024
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Come si ripartisce la giurisdizione tra giudice civile e giudice amministrativo? Il caso del pubblico impiego

L’annosa questione del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario ha risvolti interessanti anche in materia di pubblico impiego. A tal riguardo l’articolo 63 del D. Lgs. 165/2001 prevede che tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni siano devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Lo stesso articolo specifica che qualora emerga la rilevanza degli atti amministrativi presupposti, il giudice sarà tenuto alla disapplicazione degli stessi. Lo stesso decreto legislativo, all’articolo 3, sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario le categorie di lavoratori che rimangono escluse dal processo di privatizzazione. Infatti, il carattere pubblico del rapporti di lavoro e la natura amministrativa degli atti di organizzazione comporta il perdurare della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (la categoria annovera magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e quello delle forze di polizia; personale appartenete alle carriere prefettizie e diplomatiche e i dipendenti di talune Autorità Amministrative indipendenti). Dunque, se i primi 3 commi dell’articolo in commento assegnano al giudice ordinario (g.o.) la giurisdizione generale delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l’indennità di fine rapporto, conferimento, revoca di incarichi e responsabilità dirigenziale, contrattazione collettiva promossa dall’ARAN; il comma 4 dell’articolo 63 fa salva la devoluzione alla “giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3 [1], ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi[2]”. Dunque, essendo di natura pubblicistica gli atti relativi alle procedure di ammissione al rapporto di lavoro (in quanto prodromici alla costituzione del rapporto ed estranei alla privatizzazione), sono demandati alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il suddetto processo di privatizzazione del pubblico impiego è stato avviato dalla L. n. 421 del 1992 che ha espressamente escluso dalla giurisdizione del giudice ordinario le materie da 1 a 7 dell’articolo 2, comma 1, lett. c), della L. n. 421/1992 [3].

In breve, il giudice amministrativo si occupa della fase antecedente l’assunzione; il giudice ordinario è competente per le controversie relative al rapporto già costituito. Si pongono di seguito due esempi.

Da un lato si segnala la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, 20 aprile 2018, n. 2399[3]. In breve, per la questione che in questa sede interessa, l’appellane lamenta la erronea declaratoria del difetto di giurisdizione su cui si era pronunciato il Tar Lazio, sede di Roma, il quale aveva attribuito la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il Consiglio di Stato ritiene fondata la questione ed accoglie l’appello affermando la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia. Con la suddetta il Consiglio di Stato ha ribadito che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la decadenza dal servizio disposta dal Ministero delle politiche agricole nei confronti di un proprio dirigente, con contestuale risoluzione del rapporto di lavoro essendo stato accertato che il concorso era stato superato affermando il possesso di un titolo di studio in realtà non posseduto [4].  Si segnala che la Corte Cost., sentenza 27 luglio 2007, n. 329 ha chiarito che qualora la controversia abbia ad oggetto una ipotesi attinente ai procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro è, in quanto tale, espressamente escluso dal processo di privatizzazione del pubblico impiego. Nel caso in esame il potere di decadenza è altresì giustificato dalla violazione del dettato costituzionale, il quale all’articolo 98 prescrive il principio cardine su cui si fonda lo stesso rapporto, il principio di lealtà appunto, e dell’articolo 97 della Cost. che ha riguardo all’esigenza di tutelare l’eguaglianza dei concorrenti pregiudicati dalla competizione sleale con chi abbia partecipato alla selezione ed esibito documenti viziati.

La Cassazione, Sezioni unite civili, sent. 20 ottobre 2017, n. 24877, ha statuito che ove si verta in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni la giurisdizione è demandata al giudice ordinario visto che, tra l’altro, ad esso sono riconosciuti ampi poteri dal comma 2 dell’articolo 63 del D. Lgs. 165/2001 [5]. La stessa sentenza precisa che l’articolo 63 del D. Lgs. 165 del 2001 ha espressamente attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni. Il ricorrente si duole dell’erronea pronuncia sulla giurisdizione; sostenendo che la giurisdizione fosse del giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato ritiene infondati i motivi proposti, non potendosi ravvisare giurisdizione del giudice amministrativo in virtù della circostanza per cui la materia proposta non rientra nel novero delle controversie tassativamente attribuite al giudice amministrativo[5].

 

 

[1] A tal riguardo si segnala che l’articolo 3 del D. Lgs. 165/2001 è rubricato “Personale in regime di diritto pubblico”.

[2] Così il comma 4 dell’articolo 63 del D. Lgs. 165/2001.

[3] Di seguito si riporta il link che rimanda al testo integrale della pronuncia https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzq0/~edisp/gzgs3vjkprfhzlhqxkhncb2boe.html

[4] “1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonchè la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive
di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività
didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l’impiego pubblico ed altre
attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici; d) prevedere che le pubbliche amministrazioni
e gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali
e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi
”.

[5] “Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta che l’assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l’amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.” Articolo 63, comma 2, D. Lgs. 165/2001.

[5] Per altre ipotesi, si prenda in analisi la questione sul giudice competente in materia di amministratori di società partecipate dalla P.A. Sul punto LA SELVA P., Nomina e revoca degli amministratori delle società partecipate: giurisdizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo? in www.iusinitinere.it.

Rossella Santonicola

Rossella Santonicola, nasce a Napoli nel 1994, é studentessa di giurisprudenza dell'ateneo federiciano attualmente iscritta al suo ultimo anno. Conseguita la maturità classica, ad indirizzo linguistico a Nocera inferiore (provincia di Salerno), città dove vive fin dalla nascita, segue poi la sua passione per lo studio del diritto. L'ammirazione per il diritto e per le lingue e culture europee la portano a studiare per un semestre diritto e Amministrazione delle Imprese all'Università cattolica di Pamplona (Spagna), grazie alla vincita di una borsa del progetto europeo ‘Erasmus’. Questa esperienza le apre nuovi orizzonti fino a farle sviluppare propensione per le materie che riguardano la Pubblica Amministrazione e la comparazione tra ordinamenti giuridici, che la conduce ad uno studio critico e ragionato del diritto. A conclusione del suo percorso universitario è attualmente impegnata a scrivere la tesi in diritto amministrativo comparato dal titolo "La prevenzione e il contrasto della corruzione. Prospettive di diritto comparato tra Italia e Francia". Da sempre amante della lettura, nel tempo libero si dedica a classici e romanzi. Ama viaggiare, scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture e relazionarsi con persone sempre diverse. email: rossella.santonicola@iusinitinere.it

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