venerdì, Marzo 29, 2024
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Commissione UE: proposta di direttiva per la protezione dei whistleblowers

Il tema del whistleblowing sta acquisendo maggior rilievo in tutta Europa. A tal proposito, il 23 aprile 2018 la Commissione Ue ha presentato una proposta di direttiva, “Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law”. Questa, già sottoposta a consultazione pubblica, verrà vagliata dal Consiglio Ue e Parlamento Ue, per poi essere approvata. A tal riguardo si spera nell’approvazione prima della fine della legislatura (che cade nella primavera 2019). La proposta risulta essere assolutamente necessaria qualora si pensi, da un lato, a Paesi sprovvisti di una disciplina che tuteli i segnalatori di illeciti (a titolo esemplificativo: Germania, spagna e Portogallo), dall’altro, ala possibilità di miglioramento degli stati membri che già da tempo si erano dotati di una normativa in materia.

Nel “context of the proposal” si legge che i whistleblowers, ossia le persone che riferiscono o divulgano un illecito emerso nel contesto lavorativo, aiutano a prevenire danni e rilevare minacce nell’interesse pubblico che potrebbero, altrimenti, non emergere mai. Tuttavia, tali segnalatori sono spesso scoraggiati dal riferire le loro preoccupazioni per timore di ritorsioni. Da tali ragioni, si denota l’importanza di fornire un’efficace protezione degli informatori per salvaguardare l’interesse pubblico, sempre più riconosciuta a livello europeo ed internazionale.  La mancanza di protezione efficace dei whistleblowers solleva importanti preoccupazioni sugli influssi negativi, tra l’altro, sulla libertà di espressione e sulla libertà dei media, sanciti dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. La protezione dei whistleblowers, attualmente disponibile in Europa, è frammentata; e la mancanza di protezione degli informatori in uno stato membro può avere un impatto negativo sul funzionamento delle politiche dell’UE in quello Stato membro, ma possono inoltre esservi ricadute su altri Stati membri. In molti stati, infatti non vi è alcuna protezione nei confronti dei whistleblowers e delle eventuali ritorsioni che questi potrebbero subire. Tutto ciò comporta che potenziali informatori potrebbero non sentirsi protetti e non denunciare la situazione potenzialmente illecita, dunque si denoterebbe una “mancata opportunità” per prevenire ed individuare violazioni che potrebbero causare danni all’interesse pubblico[1].

In virtù di ciò la proposta della Commissione dell’UE mira a fornire una soluzione alla situazione descritta. La proposta è basata su alcuni articoli del Trattato sul funzionamento dell’UE e sull’articolo 31 del Trattato Euratom[2].

Questi articoli forniscono la base giuridica per migliorare l’applicazione del diritto dell’Unione:

  •  introducendo nuove disposizioni sulla protezione dei whistleblowers per rafforzare il corretto funzionamento del mercato unico, la corretta attuazione delle politiche dell’Unione in materia di sicurezza dei prodotti, sicurezza dei trasporti, protezione dell’ambiente, sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, sanità pubblica, protezione dei consumatori, protezione della vita privata e dati personali e sicurezza della rete e dei sistemi di informazione, concorrenza e interessi finanziari dell’Unione[3];
  •  garantire standard elevati in materia di protezione dei whistleblowers negli strumenti settoriali dell’Unione in presenza di già esistenti norme in materia”.[4]

La proposta della Commissione Ue si articola in 5 capitoli e 22 articoli.

In breve, si spiega il contenuto dei singoli capitoli.

Il capitolo I (artt.1 -3) circoscrive il campo di applicazione della direttiva e ne delinea la definizione; vengono infatti individuati i sopra esposti settori i quali necessitano della protezione e viene definito il campo di applicazione soggettivo della direttiva.

Il capitolo II (artt. 4-5) stabilisce l’obbligo per gli stati membri di garantire che le entità giuridiche per i settori privato e pubblico stabiliscano canali e procedure di segnalazione interna adeguati a ricevere e dare segnalazioni. In particolare, l’art. 5  statuisce che i canali di segnalazione garantiscano la riservatezza dell’identità della persona che segnala e che  la persona o il dipartimento competente a ricevere il rapporto segua diligentemente e informi il segnalante, entro un termine ragionevole, sullo status di avanzamento della segnalazione.

Il Capitolo III (artt. 6-12) obbliga gli stati membri a garantire che le autorità competenti dispongano canali di segnalazione esterni (autonomi ed indipendenti) e procedure per ricevere e dare seguito alle segnalazioni, stabilendo le norme minime applicabili a tali canali e procedure; su tale ultimo punto, ad es., per quanto riguarda le comunicazioni da instaurarsi con il soggetto segnalante, l’art. 9 stabilisce i termini per fornire riscontri al segnalante ed il regime di riservatezza applicabile. Queste procedure sono deputate al mantenimento dell’anonimato del segnalante.

Il Capitolo IV (artt. 13- 18) stabilisce norme minime in materia di protezione dei soggetti segnalanti e delle presone interessate ai reports. Nel dettaglio, l’art. 13 delinea le condizioni in base alle quali un dichiarante può beneficiare dell’anonimato; si richiede che i whistleblowers abbiano ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni riportate siano vere al momento della segnalazione (la ratio risiede nel tentativo di protezione contro segnalazioni dolose o abusive, al fine di garantire che coloro che dichiarino consapevolmente informazioni errate non ottengano protezione).

Il Capitolo V (artt. 19- 22) infine, stabilisce le disposizioni finali. L’articolo 19 specifica che gli stati membri hanno la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli nei confronti del soggetto segnalante, a condizione che tali disposizioni non interferiscano con le misure di protezione delle presone interessate. Inoltre, l’art. 21 impone agli stati membri di fornire alla Commissione informazioni sull’attuazione e applicazione della direttiva; si prescrive poi una relazione redatta dalla Commissione e presentata al Parlamento ed al consiglio entro due anni. Si prescrive anche la presentazione di statistiche fornite dagli stati membri alla Commissione, tali statistiche dovranno fornire i dati delle segnalazioni ricevute dalle autorità competenti.

Dunque, è doveroso segnalare una importante integrazione che la disciplina europeistica del tema, qualora la proposta fosse approvata, apporterebbe all’Italia. Infatti, attualmente la difesa dei whistleblowers è applicabile solo alle grandi aziende dotate di strumenti di compilance ed alle aziende quotate, ma qualora il disegno di legge andasse a buon fine, l’applicabilità della norma si estenderebbe anche alle aziende con più di cinquanta dipendenti. Ed inoltre, importante è anche la previsione di dover aggiornare il segnalante sullo status della segnalazione; ciò potrebbe apportare un “incentivo a segnalare”. Altresì, verrebbe posizionato sullo stesso piano la tutela dei segnalatori nell’ambito pubblico ed in quello privato. Infine, sarebbero oggetto di segnalazione non solo i fatti che hanno un rilievo penalistico ma anche i fatti che abbiano un interesse più pubblicistico e che sono definibili quali “abusi di legge”.

Si noti però che la proposta di legge, certamente apprezzabile per precisione e rigore tecnico, meriterebbe una seppur minima revisione. Infatti si pensa che i punti critici potrebbero risiedere nella previsione di sanzioni per segnalazioni dolose o vessatorie, che potrebbero scoraggiare le segnalazioni soprattutto negli stati membri in cui non vi è una adeguata protezione, o manchi del tutto, a tutela dei whistleblowers.

 

[1] Tali sono le ragioni esposte a pagina 1 della “Proposal for a directive of the European Parlament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law”.

[2] Di seguito si riporta l’art. 31 del Trattato Euratom: “Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanità pubblica. La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali così elaborate. Dopo consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i pareri dei comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali.”

[3] Si noti dunque che i settori di applicazione sarebbero, qualora la proposta della Commissione UE fosse approvata, sicuramente più ampi rispetto a quanto prevede la legge italiana.

[4] Si riporta tradotta la parte “legal basis” della Proposal for a directive of the European Parlament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law, pag. 5.

[5] Sul punto si veda altresì:

LA SELVA P., “Tutela della trasparenza nelle società partecipate della P.A: : le nuove linee guida ANAC“;

SANTONICOLA R., “Whistleblower. La disciplina della tutela del segnalatore  di attività illecite all’interno della Pubblica Amministrazione“.

SANTONICOLA R., “Whistleblowing: una legge a tutela della segnalazione di comportamenti illeciti”;

SANTONICOLA R., “Wistleblowing: analisi della nuova disciplina e problematiche applicative“;

SANTONICOLA R., “Whistleblowing utilizzato per rivendicazioni nei confronti dei superiori: ambito di applicazione dell’istituto“.

[6] Immagine: www.WeMove.EU

Rossella Santonicola

Rossella Santonicola, nasce a Napoli nel 1994, é studentessa di giurisprudenza dell'ateneo federiciano attualmente iscritta al suo ultimo anno. Conseguita la maturità classica, ad indirizzo linguistico a Nocera inferiore (provincia di Salerno), città dove vive fin dalla nascita, segue poi la sua passione per lo studio del diritto. L'ammirazione per il diritto e per le lingue e culture europee la portano a studiare per un semestre diritto e Amministrazione delle Imprese all'Università cattolica di Pamplona (Spagna), grazie alla vincita di una borsa del progetto europeo ‘Erasmus’. Questa esperienza le apre nuovi orizzonti fino a farle sviluppare propensione per le materie che riguardano la Pubblica Amministrazione e la comparazione tra ordinamenti giuridici, che la conduce ad uno studio critico e ragionato del diritto. A conclusione del suo percorso universitario è attualmente impegnata a scrivere la tesi in diritto amministrativo comparato dal titolo "La prevenzione e il contrasto della corruzione. Prospettive di diritto comparato tra Italia e Francia". Da sempre amante della lettura, nel tempo libero si dedica a classici e romanzi. Ama viaggiare, scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture e relazionarsi con persone sempre diverse. email: rossella.santonicola@iusinitinere.it

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