venerdì, Marzo 29, 2024
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Compensatio lucri cum damno: il principio di diritto formulato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Tradizionalmente la giurisprudenza è sempre stata concorde nel ritenere possibile la coesistenza della prestazione indennitaria – riconosciuta in favore dei dipendenti pubblici per le patologie contratte per cause di servizio, oltre che in favore delle cosiddette vittime del dovere – con il diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell’Amministrazione, a fronte dello stesso danno all’integrità psicofisica del dipendente.

Invero, si escludeva l’operatività del principio della compensatio lucri cum damno, atteso che l’illecito, fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, si configurava quale mera occasione rispetto all’indennizzo dovuto. Infatti la spettanza dell’indennità, sorgeva per il solo verificarsi della lesione durante l’espletamento delle proprie funzioni, prescindendo tout court da eventuali responsabilità dell’Amministrazione coinvolta.

Ciò nonostante, si è recentemente affermato un orientamento minoritario di segno opposto. Infatti, parte della giurisprudenza ha ritenuto suscettibile di applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, in ragione dell’unitarietà della condotta posta in essere che è causa – e non sola occasione – anche dell’indennizzo riconosciuto.

A fronte di una sentenza del TAR Calabria[1] che sposava l’orientamento tradizionale, riconoscendo il risarcimento del danno oltre che l’indennizzo, l’Amministrazione ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato che, rilevando la sussistenza “di un contrasto giurisprudenziale fra Sezioni della Corte di Cassazione e della possibilità che tale contrasto possa svilupparsi anche in seno alla giurisprudenza del Consiglio di Stato” ha ritenuto opportuno “deferire il presente ricorso all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (…) per la decisione del seguente punto di diritto (e conseguentemente per la eventuale definizione dell’intera controversia): se sia possibile o meno sottrarre dal complessivo importo dovuto al danneggiato a titolo di risarcimento del danno gli emolumenti di carattere indennitario versati da assicuratori privato o sociali, ovvero da enti pubblici, specie previdenziali[2].

Dall’ordinanza emerge, con evidenza, che la giurisprudenza si sia interrogata circa la possibilità di rendere applicabile o meno il principio della compensatio che consentirebbe di detrarre dall’ammontare del risarcimento del danno, quanto già versato dall’Amministrazione a titolo di indennizzo, onde evitare l’ingiustificato arricchimento che deriverebbe dal far gravare sul medesimo soggetto – l’Amministrazione coinvolta – due diverse attribuzioni patrimoniali in ordine al medesimo fatto lesivo.

Il 23 febbraio scorso, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato[3], ritenendo non suscettibile di cumulo il risarcimento e l’indennità dovuti dagli enti pubblici, ha formulato il seguente principio di diritto “la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto di cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale, quella corrisposta a titolo indennitario”.

 

[1] TAR Calabria, sez. I, 20 aprile 2016, n. 849.

[2] Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza n. 2719 del 6 giugno 2017.

[3] Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 1 del 23 febbraio 2018.

Chiara Svampa

Chiara Svampa nasce a Napoli nel novembre del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo Umberto I di Napoli, si iscrive al Dipartimento di Giurisprudenza presso l'università Federico II di Napoli dove attualmente frequenta l'ultimo anno. Sin da subito animata da grande passione, con il progredire degli studi si interessa in particolar modo al Diritto Amministrativo. A conclusione del suo percorso universitario è infatti impegnata nella redazione della tesi in Diritto Amministrativo relativa alle nuove modalità di conclusione del procedimento amministrativo, seguita dalla Prof. Spagnuolo Vigorita.

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