venerdì, Marzo 29, 2024
Labourdì

Comunicazione scritta del licenziamento – E’ possibile attraverso WhatsApp?

La legge 11 maggio 1990, n.108 disciplina i licenziamenti individuali.

All’ articolo 2 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare la volontà del recesso, a prescindere dalla tipologia del licenziamento, attraverso la forma scritta.

Si legge infatti che “ Il datore di lavoro, imprenditore o  non imprenditore, deve comunicare  per  iscritto  il  licenziamento  al  prestatore  di  lavoro”.

Previsione ad substantiam perché senza la comunicazione, il licenziamento viene qualificato come inefficace. (comma 3 dello stesso articolo)

La stessa legge prevede parimenti l’inefficacia del licenziamento nel caso in cui il prestatore di lavoro, entro quindici giorni dalla comunicazione, chieda le motivazioni del licenziamento e il datore di lavoro entro  sette giorni  dalla richiesta, non provveda a fornirgliele per iscritto.

Il licenziamento del lavoratore dipendente non può mai essere orale, anche nelle piccole aziende dove il rapporto tra datore di lavoro e dipendenti è diretto e informale. Al contrario, il licenziamento richiede sempre la forma scritta: diversamente, il licenziamento si considera come mai effettuato e l’azienda è obbligata a reintegrare il dipendente. A ricordarlo è la Cassazione con una recente sentenza [Cass. sent. n. 10547/2016.]

In caso di licenziamento orale, il datore di lavoro viene condannato dal giudice, a seguito della sentenza, a quanto segue:

1– lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015

  1. reintegrazione del lavoratore;
  2. indennità risarcitoria (pari all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. La misura non può essere inferiore a 5 mensilità);
  3. versamento contributi previdenziali e assistenziali.

 

In alternativa alla reintegrazione il lavoratore può chiedere il versamento di una indennità sostitutiva della reintegrazione (15 mensilità ultima retribuzione globale di fatto); resta fermo il diritto all’ulteriore indennità risarcitoria appena vista e al versamento contributi previdenziali e assistenziali

 

2– lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (“nuovi assunti”)

  • reintegrazione del lavoratore;
  • indennità risarcitoria (ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal licenziamento all’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, in misura non inferiore a 5 mensilità);
  • versamento contributi previdenziali e assistenziali.

 

In alternativa, su richiesta del lavoratore

 

  1. indennità sostitutiva della reintegrazione (15 mensilità ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR);
  2. indennità risarcitoria (pari all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. La misura non può essere inferiore a 5 mensilità);
  3. versamento contributi previdenziali e assistenziali.

 

Se però la giurisprudenza con un orientamento da ritenersi granitico, da sempre riteneva  la comunicazione consegnata a mani (e controfirmata) o la raccomandata a.r. le forme indispensabili affinché il contratto di lavoro si possa dire davvero sciolto, merita la nostra attenzione una recente ordinanza.

Infatti con l’ordinanza del 27 giugno 2017 il Tribunale di Catania ha ritenuto legittimo, sotto il profilo della sussistenza della forma scritta e della validità della sua comunicazione, il licenziamento intimato a mezzo “whatsapp”

il ragionamento del giudice estensore risulta rigoroso: partendo dal presupposto della necessità della forma scritta (come abbiamo già visto) e dall’ esonero per il datore di lavoro di adoperare formule sacramentali, [ex multis, Cass. Civ. sez. lav. 17 marzo 2009, n. 6447]  tale volontà di recesso può essere comunicata anche in forma indiretta purché in maniera non equivoca. E la tecnologia di whatsapp assolve tale onere.

Sia perché nel caso di specie, attraverso l’impugnazione stragiudiziale della parte ricorrente, la comunicazione in chat è stata correttamente imputata al datore di lavoro, sia perché la tecnologia in questione permette attraverso il sistema delle spunte doppie ( grigie e blu) di avere pronta certezza circa la ricezione della comunicazione e ancor meglio, nel caso delle spunte blu, della lettura. Un sistema che quindi migliora quello della raccomandata  a/r che circa la circostanza temporale della lettura, non può fornire alcuna informazione precisa.

A corroborare tale ragionamento perviene l’applicazione degli art. 1334 e 1335 del codice civile, che per quanto contemplino la presunzione di conoscenza da parte del destinatario nel momento in cui l’atto recettizio giunga nel suo domicilio, giurisprudenza recente e consolidata, prevede che l’interpretazione del concetto di domicilio non sia inclusiva del solo domicilio fisico del destinatario , ma che con  la nozione di indirizzo del destinatario debba identificarsi non solo il luogo dell’abitazione, dimora o domicilio del lavoratore, ma ogni luogo che, in quanto inserito nella sfera di dominio o di controllo del destinatario, appaia idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la cognizione del relativo contenuto (ex multis, Cass. Civ. Sez. Lav. 13 dicembre 2000, n. 15696).

 

 

nda: …Insomma dopo Catania , si consiglia di non fornire il numero di whatsapp al proprio datore.

 

Dott. Vincenzo Santoro

Classe 1992. Laureato in giurisprudenza alla Federico II nel 2016 con una tesi in diritto penale dell'economia,praticante avvocato presso più di uno studio legale. Gli piace tenersi in costante aggiornamento sul diritto italiano e su come le leggi incidano sulla nostra vita quotidiana. Al di fuori della vita professionale si è dedicato ad attività di intrattenimento e informazione: oltre a scrivere per Ius in Itinere, infatti, ha condotto anche dei programmi sulla web-radio. Affronta le situazioni sia come una sfida che come un modo per migliorarsi giorno dopo giorno. Adora i telefilm a sfondo legale di cui è un patito assoluto. Il suo motto? “La verità è relativa. Scegline una che funzioni.” La cosa che più gli piace di questo lavoro? Tutto

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