giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Confisca diretta del prezzo o del profitto del reato ed origine lecita del numerario: la parola (nuovamente) alle Sezioni Unite

1. La motivazione delle Sezioni Unite.

Con ordinanza n. 7021 del 17 Novembre 2020, depositata in data 23 Febbraio 2021, la sesta sezione della Corte di Cassazione rimetteva alle Sezioni Unite la seguente questione: “se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi come finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la “prova” della derivazione del denaro da titolo lecito[1]”.

L’ordinanza di rimessione originava dall’impugnazione proposta dal difensore dell’imputato avverso la decisione del Tribunale del Riesame di Salerno, il quale, pur ordinando il dissequestro di parte delle somme di denaro avvinte da vincolo reale, confermava l’operatività della cautela nel resto, disposta nei confronti del denaro a disposizione dell’imputato fino alla concorrenza del profitto del reato di traffico di influenze illecite.

Nell’esaminare la questione di diritto sottesa al loro esame, le Sezioni Unite[2] della Cassazione offrono un’ampia ricostruzione dei precedenti di legittimità inerenti il tema della confisca diretta del denaro quale prezzo o profitto del reato.

In primo luogo, nell’iter motivazionale si ricorda come le Sezioni Unite Miragliotta[3] abbiano determinato una prima estensione della nozione di profitto confiscabile, intendendo ricompresi in tale accezione non soltanto i beni appresi per effetto immediato e diretto dell’illecito, ma anche ogni altra utilità che l’imputato realizzi come effetto mediato ed indiretto della sua attività criminosa (il caso classico è quello dell’immobile acquistato con proventi immediatamente riconducibili all’illecito).

La naturale conseguenza dell’estensione della portata del concetto di profitto anche ai cd. “surrogati”, ha determinato, dunque, un ampliamento delle ipotesi di confisca diretta, atteso come il profitto indiretto del reato venga ricompreso nella nozione di “profitto” in quanto tale, e pertanto non inteso come equivalente valoriale.

In secondo luogo, il Supremo Consesso richiama la nota pronuncia delle Sezioni Unite Gubert[4], la quale, come noto, oltre a confermare che nella nozione di profitto debbano intendersi ricompresi i cd. surrogati, ha affermato come rientrasse nella nozione di profitto anche il risparmio di spesa corrispondente all’imposta evasa oggetto del reato tributario. Con ciò, gli Ermellini hanno sostenuto la confiscabilità, in via diretta, del denaro corrispondente all’imposta evasa rimasto nel patrimonio della persona giuridica, non potendo l’ente considerarsi terzo estraneo rispetto al reato (principio da ritenersi oggi superato per effetto dell’introduzione dei reati fiscali nel sistema 231[5]).

Si osserva, inoltre, come la giurisprudenza successiva abbia consolidato tale principio di diritto, affermando a più riprese come la confisca del prezzo o del profitto del reato (e analogamente, il sequestro preventivo delle disponibilità di conto corrente), quando rappresentato da una somma di denaro, sia sempre diretta e non per equivalente; ciò a cagione della fungibilità del denaro, bene che non potrebbe qualificarsi come equivalente valoriale del profitto o del prezzo e pertanto esorbiterebbe dal sistema della confisca per equivalente[6].

Tali coordinate ermeneutiche avrebbero trovato ulteriore conferma con l’avvento delle Sezioni Unite Lucci[7], le quali hanno legittimato l’apprensione diretta del denaro rinvenibile sui conti correnti di cui il soggetto avesse avuto la disponibilità. Peraltro, la richiamata sentenza, seguendo la linea interpretativa inaugurata dalle Sezioni Unite Gubert, ha affermato che la confisca per equivalente intervenga esclusivamente nei casi in cui non sia possibile confiscare il denaro, rafforzando, dunque, il principio tale per cui vi sarebbe un’ontologica incompatibilità tra la confisca di valore e le stesse somme di denaro.

Così delineato il consolidato quadro interpretativo in subiecta materia, gli Ermellini danno atto dell’esistenza di un orientamento che ha tentato di apportare un correttivo ai principi espressi dalla sentenza Lucci.

In particolare, alcune pronunce della sesta sezione, pur qualificando come diretta la confisca del denaro rinvenibile sui conti correnti dell’imputato, hanno sostenuto come tale evenienza sia possibile soltanto nei confronti del denaro già confluito su tali conti al momento della commissione del reato; secondo la Cassazione, inoltre, se si ammettesse la confisca diretta anche di somme di denaro derivanti da titolo lecito, o comunque somme incamerate nei conti per effetto di crediti sorti successivamente, si finirebbe obbiettivamente per trasformare una confisca diretta in una confisca per equivalente[8].

Le Sezioni Unite, nel dare risposta al quesito oggetto dell’ordinanza di rimessione, ritengono di dare continuità ai principi elaborati dalle Sezioni Unite Lucci.

In particolare, i Giudici si soffermano sulla fungibilità del denaro: tale sua caratteristica determinerebbe l’automatica confusione del profitto o del prezzo del reato, quando costituito da numerario, nel patrimonio del reo, che ne risulterebbe correlativamente accresciuto.

Pertanto, ai fini che qui interessano, non occorrerà ricercare le medesime banconote incamerate dall’imputato quale utilità derivante dall’illecito penale; a parere della Suprema Corte, invero, lo scopo della misura ablativa non è quello di ritrovare sui conti correnti le stesse banconote (intese in senso fisico), bensì realizzare l’apprensione della somma, già entrata nel patrimonio del reo per effetto del reato ed ancora rinvenibile nel suo patrimonio.

La fungibilità del denaro, inoltre, renderebbe impossibile ricercare in altra somma l’equivalente di valore. “Altrimenti detto, se la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato consistente in una somma di denaro ha necessariamente ad oggetto un valore, non v’è ragione che non possa essere quello stesso valore, se esistente nel patrimonio del reo, a formare oggetto di ablazione diretta[9]”.

Sulla scorta di tali premesse, i Giudici di Piazza Cavour negano che l’allegazione dell’origine lecita degli attivi monetari possa costituire un ostacolo alla confisca diretta. A parere della Corte, infatti, tale esegesi determinerebbe effetti indesiderati in punto di funzionalità della misura ablativa: da un lato, si onererebbe l’accusa della dimostrazione che proprio quel denaro (cioè quella somma, fisicamente intesa) rappresenti il profitto o il prezzo del reato; dall’altro lato, il riferire la confisca diretta ai soli casi di apprensione del denaro fisicamente conseguito confinerebbe l’istituto in parola ad ipotesi di scuola, mentre in tutti gli altri casi la confisca del denaro dovrebbe essere ritenuta una confisca per equivalente (come tale, applicabile solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge).

Le Sezioni Unite, pertanto, enunciano il seguente principio di diritto: “Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l’ablazione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest’ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita del numerario oggetto di ablazione[10]”.

2. Brevi note conclusive.

La sentenza analizzata nel presente contributo si pone in continuità con l’orientamento largamente maggioritario in materia di confisca di somme di denaro costituenti il prezzo o il profitto del reato.

I punti fermi della pronuncia in commento si possono riassumere nei seguenti termini: la confisca di somme di denaro è sempre una confisca diretta; in conseguenza, se il prezzo o il profitto del reato siano costituiti ab origine da numerario, quest’ultimo esorbita dal meccanismo della confisca per equivalente; infine, l’allegazione dell’origine lecita del numerario oggetto di ablazione non è ostativa alla confisca medesima.

La motivazione delle Sezioni Unite, ad avviso di chi scrive, suscita alcune perplessità.

Il punto critico dei principi richiamati è rinvenibile, in particolare, nella negazione della possibilità per l’imputato di fornire la prova dell’origine lecita del numerario.

Se la confisca del prezzo o del profitto del reato, qualora tale utilità sia costituita da denaro, deve essere sempre qualificata come confisca diretta, la natura giuridica dello strumento ablativo impone che sussista un nesso di pertinenzialità tra il bene confiscato ed il reato commesso.

Le Sezioni Unite, in un passaggio della motivazione, affermano a tal proposito come nel caso del denaro il legame pertinenziale con il reato non deve essere inteso come fisica identità del denaro, bensì come accrescimento patrimoniale effettivamente derivante dal reato, rinvenibile nel patrimonio del reo in forma monetaria.

L’assunto, tuttavia, mal si concilia con il numerario oggetto di provenienza lecita.

Nel caso in cui l’accrescimento patrimoniale derivi da un titolo lecito, a ben vedere, si va a perdere completamente quel nesso di pertinenzialità tra il reato e l’utilità conseguita per effetto della commissione del reato.

Ciò si scontra con i principi generali sottesi alla misura di sicurezza in commento, la cui ratio, evidentemente, è proprio quella di spezzare il rapporto tra il “bene pericoloso” e l’autore del reato, poiché la disponibilità della cosa manterrebbe viva nel reo l’idea e l’attrattiva per il reato.

Si ritiene, in conclusione, di condividere quell’orientamento espresso dalla sesta sezione della Cassazione[11], che introduceva una presunzione soltanto relativa di illiceità del denaro rinvenuto nei conti correnti dell’imputato; le Sezioni Unite, nel disattendere tale opzione interpretativa, potrebbero avere, di fatto, trasformato una possibile confisca di valore in una confisca diretta.

Fonte immagine: www.pixabay.com

[1] Cass. Pen., Sez. VI, ord. 17 novembre 2020 (dep. 23 febbraio 2021), n. 7021, egregiamente commentata da D. ATTANASIO, Sequestro del denaro disposto a fini di confisca (diretta): ancora una questione rimessa alla valutazione delle Sezioni Unite, in Sistema Penale, 31 Marzo 2021.

[2] Cass. Pen., Sez. Unite, sent. 27 maggio 2021 (dep. 18 novembre 2021), n. 42415.

[3] Cass. Pen., Sez. Unite, sent. 25 maggio 2007, n. 10280.

[4] Cass. Pen., Sez. Unite, sent. 30 gennaio 2014, n. 10561.

[5] Come autorevolmente sostenuto da G. VARRASO, Decreto fiscale e riforma dei reati tributari. Le implicazioni processuali, in Diritto Penale e Processo, n. 3/2020, p. 340.

[6] Cfr., ex plurimis, Cass. Pen., Sez. VI, sent. 7 gennaio 2015, n. 2336.

[7] Cass. Pen., Sez. Unite, sent. 26 giugno 2015, n. 31617.

[8] Cfr., in particolare, Cass. Pen., Sez. VI, sent. 29 gennaio 2019, n. 6816.

[9] Cass. Pen., Sez. Unite, sent. 27 maggio 2021 (dep. 18 novembre 2021), n. 42415.

[10] Cass. Pen., Sez. Unite, sent. 27 maggio 2021 (dep. 18 novembre 2021), n. 42415.

[11] Cass. Pen., Sez. VI, sent. 29 gennaio 2019, n. 6816.

Dario Quaranta

https://avvocatodarioquaranta.it/ Avvocato penalista, nato nel 1993. Ha conseguito il Master universitario di secondo livello in Diritto Penale dell'Impresa, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con la votazione di 30/30 e lode, ottenendo altresì il premio indetto dall'Associazione AODV231 destinato ad uno studente del Master distintosi per merito, ex aequo con altro partecipante. E' membro dell'Osservatorio Giovani e Open Day dell'Unione delle Camere Penali Italiane ed è responsabile della Commissione Giovani della Camera Penale di Novara. Frequenta dal 2021 il Corso biennale di tecnica e deontologia dell’avvocato penalista, attivato dalla Camera Penale di Torino. Si laurea in Giurisprudenza all'Università del Piemonte Orientale con la votazione di 110/110, discutendo una tesi in diritto penale intitolata: "La tormentata vicenda del dolo eventuale: il caso Thyssenkrupp ed altri casi pratici applicativi". Durante gli studi universitari ha effettuato un tirocinio di 6 mesi presso la Procura della Repubblica di Novara, partecipando attivamente alle investigazioni ed alle udienze penali a fianco del Pubblico Ministero. Da Maggio 2018 è Praticante Avvocato presso lo Studio Legale Inghilleri e si occupa esclusivamente di diritto penale. Da Dicembre 2018 è abilitato al patrocinio sostitutivo. Ad Ottobre del 2020 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso la Corte d'Appello di Torino, riportando voti elevati nelle prove scritte (40-35-35) ed agli orali. Nel corso della sua attività professionale ha affrontato molte pratiche di rilievo, inerenti in particolar modo i delitti contro la Pubblica Amministrazione,  i delitti contro la persona, contro la famiglia e contro il patrimonio, nonchè in tema di reati tributari, reati colposi, reati fallimentari e delitti relativi al DPR n.309/1990. Si è occupato inoltre di importanti procedimenti penali per calunnia e diffamazione. Ha sostenuto numerose e rilevanti udienze penali in completa autonomia. E' collaboratore dell'area di Diritto Penale di Ius In Itinere e di All-In Giuridica, ed ha pubblicato un contributo sulla rivista Giurisprudenza Penale . E'altresì autore della sua personale rubrica di approfondimento scientifico, denominata "Articolo 40", disponibile sul sito della Camera Penale di Novara. Vanta 46 pubblicazioni sulle menzionate riviste e banche dati, tra contributi autorali e note a sentenza. Indirizzo mail: dario.quaranta40@gmail.com

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