giovedì, Marzo 28, 2024
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Consiglio di giustizia amministrativa Sicilia: il Comune deve garantire il parcheggio per i disabili

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha messo un punto fermo in tema di concessione e recinzione di parcheggi per disabili richiedenti.  Parcheggiare, talvolta, diventa un’impresa ardua. Gli spazi pubblici adibiti a parcheggi diminuiscono di anno in anno, i parcheggi privati sono spesso pieni e così, di solito, si finisce a parcheggiare l’auto molto lontano rispetto la propria abitazione, o la propria destinazione. Questo può essere un vero problema, e lo è, se sei disabile al 100% e hai bisogno di maggiori attenzioni per svolgere le tue attività.

Questo tema, in Sicilia, ha coinvolto un’anziana signora, il Comune, il Tar ed il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia.

Tutto parte da una richiesta fatta al Comune. La suddetta aveva ad oggetto la delimitazione dell’area di parcheggio, avuta in concessione dinanzi l’abitazione della signora, tramite dissuasori mobili. Tale richiesta è stata respinta dal Comune, anche dopo la pronuncia del Tar in favore della sua accettazione.  La ragione che ha portato il Comune a respingere la richiesta è sempre stata la stessa: i dissuasori ostacolano la manovra dei veicoli sulla strada.  In seconda istanza, la protagonista, si rivolge prima al Tar e poi al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia. Su tale ultimo punto una premessa è d’obbligo. La Regione Sicilia è annoverata tra le Regioni ad autonomia speciale. Questa posizione le permette di far valere il secondo grado di giudizio amministrativo dinanzi il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia che svolge, sull’isola, le funzioni proprie del Consiglio di Stato.

Prima di addentrarci tra le ragioni, sentenze, richieste ed opposizioni del caso che ci occupa bisogna chiarire un ulteriore punto. La signora, protagonista della scena, ha un handicap accertato medicalmente e legalmente. Una disabilità grave ed elevata. I disturbi di cui soffre comportano un rallentamento dei movimenti e l’impossibilità di compierli da sola. Questi sono i presupposti su cui si fonda la sua richiesta reiterata, in più occasioni, al Comune. Il diniego di quest’ultimo “infondato e supportato da questioni non oggetto di richiesta e lontane dal merito della questione” così lo commenta il Tar Sicilia, apre una finestra su un panorama paradossale, inesatto ed oggettivamente iniquo: interessi personali del cittadino schiacciati da interessi ” presumibilmente collettivi”. Difatti l’impedimento causato dall’installazione dei dissuasori non avrebbe, in ogni caso, comportato una difficoltà di manovra tale da  impedire, ad un medio guidatore prudente e pratico, di percorrere la strada o sboccare sulle strade adiacenti. Inoltre, la giurisprudenza del Tar, ha fatto notare che non esistono solo i dissuasori come strumenti di recinzione posto-auto. Difatti, nella pratica quotidiana, vi sono anche altri strumenti come i paletti automatici o la “delineazione manuale”.

Oggetto del nostro interesse in questo scritto, però, è la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa. Ovvero la sentenza del 18 giugno 2018, n. 356. Il ragionamento del Consiglio di giustizia si fonda, fin dalla prima analisi, su elementi fattuali. E’ stata presa in considerazione la disabilità grave della ricorrente, la responsabilità dell’amministrazione pubblica di garantirle un parcheggio vicino e consono alle sue possibilità e, anche, che gli strumenti ed i metodi da utilizzare per segnalare il parcheggio riservato vengono lasciati nella disposizione comunale proprio per evitare lesioni di interessi diffusi e collettivi. Chiaro ed evidente è anche il richiamo alla sentenza del Tar Sicilia, la n.1785 del 2015. In essa era stato onerato il Comune dell’approvvigionamento del posto-auto ed essa, inoltre, richiamava la responsabilità dell’Ente locale in ordine ad un bisogno necessario e primario di una cittadina. Ciò che era stato evidenziato e che, ancora una volta viene sottolineato dal Consiglio di giustizia amministrativa, è che l’ente comunale è al servizio del cittadino e si occupa della protezione dei suoi interessi e del bilanciamento tra quelli personali e quelli collettivi. Il Consiglio rileva anche che l’onere attribuito al Comune dalla sentenza del Tar e disatteso deve essere considerato una lesione dello svolgimento dell’attività comunale di organizzazione e protezione del territorio. La recinzione di un parcheggio auto è onere del Comune perché, rappresentando la proiezione dei poteri centrali dello Stato, è l’unico in grado di proteggere tale interesse senza lederne altri.

Il Consiglio, in ultima battuta, rileva anche che il Comune a fondamento della sua richiesta di respingimento dell’ appello non ha sottolineato alcuna ragione di diritto limitandosi, in vero, ad eccepire una difficoltà di manovra per gli altri utenti. Tale difficoltà mai provata resta una goccia nel mare non rilevabile e non contestabile. La carenza del Comune, quindi, non si dirige solo verso le sue responsabilità di ente locale, ma si presenta anche nella sua linea difensiva.

“Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, parzialmente pronunciando, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, ordina al Comune di ottemperare alla sentenza 1785/2015”. Queste le ultime, forse, parole sulla vicenda che, probabilmente, se incanalata su un percorso di comunicazione tra ente e cittadino, di vicinanza ed operatività non avrebbe impiegato due gradi di giudizio e non avrebbe reso onerosa e spiacevole l’originaria richiesta della cittadina. Ancora una volta, quella che manca è la vicinanza, forse anche empatica, tra pubblica amministrazione e cittadino. E’ giusto che la P.A. faccia uno screening delle richieste, ma è anche giusto che un eventuale rifiuto debba essere motivato da elementi di diritto o fattuali concreti ed immediati. La pronuncia del Consiglio di giustizia, velatamente, ammonisce l’ente laddove non ha saputo bilanciare gli interessi che tutela e non ha saputo, in subordine creare un dialogo consapevole con la ricorrente.

Mirella Astarita

Mirella Astarita nasce a Nocera Inferiore nel 1993. Dopo la maturità classica prosegue i suoi studi presso la facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo Federiciano. Amante fin da piccola della letteratura e dei mondi a cui dà accesso, crescendo impara a guardare e raccontare con occhio critico ciò che la circonda. Le piace viaggiare, conoscere posti nuovi, sentire le loro storie ed immaginare come possa essere vivere lì. Di indole curiosa lascia poche cose al caso. La sua passione verso il diritto amministrativo nasce seguendo i primi corsi di questa materia. Attenta all’incidenza che ha questa sfera del diritto nei rapporti giuridici, le piace sviscerare fino in fondo i suoi problemi ed i punti di forza. Attualmente è impegnata nella stesura di una tesi di diritto amministrativo comparato, riguardante i sistemi di sicurezza.

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