giovedì, Marzo 28, 2024
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Consiglio di Stato: impossibile richiedere la demolizione laddove viga il sequestro del bene

sequestro

Una sentenza del Tar Marche, risalente a Maggio del corrente anno, ha fatto luce riguardo una situazione complessa e su cui, da anni, dottrina e giurisprudenza dibattevano proiettando diverse soluzioni.
Oggetto della disputa è la possibilità di demolire, e di far prendere efficacia ai conseguenti provvedimenti sanzionatori, un immobile abusivo colpito da sequestro penale. La questione è andata anche dinanzi il Consiglio di Stato, che, per la prima volta, dichiarando l’atto di demolizione invalido, si è discostato dall’indirizzo giurisprudenziale amministrativo e penale.

Una “terra di confine” difficile e liminale. L’intervento del Giudice di legittimità, infatti, ha consentito anche di far chiarezza sul soggetto deputato a dichiarare l’invalidità.
La vicenda che ha poi segnato l’istituto della demolizione è partita dalle Marche, dove, il TAR ha rigettato un ricorso propostogli contro due provvedimenti del Comune dove, nel primo, si sanzionava un’industria rimasta indifferente alle richieste di ripristino del territorio abusivamente occupato. Il secondo, invece, disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato oggetto degli interventi abusivi.
La questione subito passò al Consiglio di Stato. Da qui si è iniziato a trovare un punto d’accordo tra la giurisprudenza e la dottrina, che, già da tempo, aveva trovato altre soluzioni per casi analoghi.
Il processo di appello di tale vicenda ha dato la possibilità al Consiglio di Stato di esaminare la disciplina della validità e dell’efficacia dell’ordine di demolizione di opere abusive, sviscerando le deroghe applicabili a tale istituto.
La linea giurisprudenziale amministrativa e penale riteneva legittimo l’ordine di demolizione e validi i provvedimenti sanzionatori, anche in pendenza di sequestro. La ratio risiedeva nella natura cautelare del sequestro. Trattandosi di una misura cautelare reale non costituirebbe impedimento assoluto all’attuazione dell’ingiunzione , poiché il destinatario dell’ordine potrebbe comunque chiedere il dissequestro ex art. 85 disp. Att. c.p.p,
Il Consiglio di Stato si è discostato da tale linea, andando, senzameno, incontro alle tesi dottrinarie.
Ciò che il consiglio di Stato nella sentenza 17/05/2017 n°2337, ha esaminato è stato l’ordine di demolizione di un immobile colpito da un sequestro penale che, secondo il ragionamento del Giudice amministrativo, dovrebbe essere ritenuto affetto dal vizio di nullità ai sensi dell’art. 21 septies, L. 241 del 1990. La nullità, all’interno della procedura in esame si deve tradure come inefficacia per mancanza di un elemento essenziale dell’atto.
La Corte, però, ha esaminato e scomposto l’istituto riducendolo in pochi elementi guida essenziali. In primis bisogna osservare che, nel caso di specie, di demolizione posto sotto sequestro, l’impossibilità dell’oggetto attiene al momento genetico dell’ordine e lo vizia insanabilmente. Tale ragionamento trova sostegno normativo nell’art. 32 commi 3 e 4 bis del D.P.R. 327/2001 dove è ben comprensibile che le misure cautelari hanno carattere sanzionatorio e per questo, per poter essere validamente considerate devono poter essere ascritte alla colpa del destinatario. Ma, nel caso contemplato, la condotta del destinatario non ha alcun collegamento con il profilo di responsabilità in quanto l’esecuzione del provvedimento giudiziario con cui gli è stata sottratta la disponibilità del bene (sequestro) non discende da una sua volontà. L’irrogazione della sanzione, in siffatta situazione, si ritiene illegittima per difetto del necessario elemento psicologico della violazione.
La nullità e quindi inefficacia dovuta alla mancanza di un elemento essenziale nel provvedimento, si appoggia, però, per risolvere i dubbi giurisprudenziali ad un’altra osservazione che si rivolge ad un discorso equitativo.

Considerando l’assunto secondo il quale ogni rapporto, ogni gestione finanziaria, ed ogni interazione tra pubblico e privati deve essere retta da equità e giustizia; non si può pretendere che il cittadino impieghi tempo e risorse economiche per ottenere la restituzione di un bene di sua proprietà. Ciò risulta ancora più impensabile se prendiamo in considerazione la mancanza di un’espressa normativa.
Queste due questioni sono state poste come base per la decisione del Consiglio di Stato, ma, esse, sono state anche il trampolino di lancio per un’ulteriore osservazione che, poi, si rivedrà nel mutamento dell’istituto in esame.
Causa conseguenziale si riflette nel tema dell’incidenza del sequestro penale sull’efficacia dell’ordine a demolire e, di conseguenza, sulla decorrenza o meno del termine assegnato. Per la giurisprudenza fin quando il sequestro è in essere, la demolizione, sebbene sia validamente ingiunta, non è eseguibile. Partendo da questa premessa si arriva alla conseguenza giuridicamente necessaria dell’interruzione o sospensione del decorso del termine per la demolizione, durante tutto il periodo in cui il sequestro non rende possibile la demolizione. Il termine inizierà nuovamente a decorrere solo dopo il venir meno dello sequestro, per qualsiasi rilevante ragione.
La sentenza di Maggio 2017 ha non solo messo d’accordo giurisprudenza e dottrina, ma anche creato una nuova visione dell’istituto della demolizione. Il nuovo collegamento tra sequestro e demolizione li rende collegati da un nesso causale ed eziologico. Laddove vi sia già in atto il sequestro è impossibile richiedere la demolizione del bene immobile.

Mirella Astarita

Mirella Astarita nasce a Nocera Inferiore nel 1993. Dopo la maturità classica prosegue i suoi studi presso la facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo Federiciano. Amante fin da piccola della letteratura e dei mondi a cui dà accesso, crescendo impara a guardare e raccontare con occhio critico ciò che la circonda. Le piace viaggiare, conoscere posti nuovi, sentire le loro storie ed immaginare come possa essere vivere lì. Di indole curiosa lascia poche cose al caso. La sua passione verso il diritto amministrativo nasce seguendo i primi corsi di questa materia. Attenta all’incidenza che ha questa sfera del diritto nei rapporti giuridici, le piace sviscerare fino in fondo i suoi problemi ed i punti di forza. Attualmente è impegnata nella stesura di una tesi di diritto amministrativo comparato, riguardante i sistemi di sicurezza.

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