Conti correnti ed altri rapporti dormienti
Con l’articolo 1, comma 343 della legge del 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. legge Finanziaria 2006), il legislatore ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Fondo Rapporti Dormienti, alimentato dall’importo dei conti correnti ed altri rapporti dormienti.
Il Regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 345 della legge Finanziaria 2006, è contenuto nel DPR del 22 giugno 2007, n.116, il quale definisce come dormienti: il deposito di somme di denaro (conti correnti bancari e postali, libretti di risparmio, ecc.), il deposito di strumenti finanziari e i contratti di assicurazione (in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata); in relazione ai quali non è stata effettuata alcuna operazione e movimentazione da parte del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, per un periodo di 10 anni dalla data dell’ultima operazione e movimentazione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 7 agosto 2018 con un comunicato stampa[1] ha ricordato che, a partire dal mese di novembre 2018, inizieranno a scadere i termini per l’esigibilità delle somme relative ai conti correnti ed altri rapporti dormienti affluiti al Fondo Rapporti Dormienti nel novembre 2008. Il termine di prescrizione si calcola sommando al periodo di assenza di operazione e movimentazione di 10 anni, l’ulteriore periodo di 10 anni di giacenza delle somme all’interno del Fondo Rapporti Dormienti, si tratta in pratica di somme mai movimentate per 20 anni. Le somme contenute nel predetto fondo, così come stabilito dall’articolo 1, comma 343 della legge Finanziaria 2006, verranno utilizzate per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.
L’istituto bancario presso il quale il conto è stato aperto, a pochi mesi dall’ingresso dello status di conto dormiente, è tenuto a rendere nota l’esistenza di un rapporto che sta per diventare dormiente; il titolare, dalla data di ricevimento della comunicazione, avrà 180 giorni di tempo per evitare l’estinzione del rapporto. Decorso inutilmente tale termine il rapporto verrà estinto e le somme relative allo stesso verranno devolute al Fondo Rapporti Dormienti. La comunicazione avviene mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’ultimo indirizzo conosciuto, tuttavia quest’ultimo può risultare non valido se lo stesso è stato modificato o l’intestatario deceduto. Non sussiste invece alcun obbligo di informazione e comunicazione da parte dell’istituto nei confronti dei familiari del titolare, anche perché l’istituto potrebbe non conoscere l’identità di questi ultimi. Per questo motivo la CONSAP[2], che si occupa della gestione del fondo, ha messo a disposizione una banca dati, attraverso la quale ogni singolo cittadino può verificare l’esistenza di rapporti dormienti intestati a proprio nome o al nome del proprio dante causa[3]. La qualificazione come dormiente di un determinato conto o rapporto non pregiudica il diritto alla restituzione del titolare, infatti alla stessa CONSAP sono affidate le procedure relative alla verifica della sussistenza del diritto al rimborso e il versamento delle relative somme. Le domande verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di ricezione e in caso di mancato accoglimento della richiesta la CONSAP fornirà la risposta informando dei motivi del diniego.
Per evitare la dormienza di un conto corrente o altro rapporto finanziario è sufficiente che il titolare o un suo delegato effettui una qualsiasi operazione attiva sul rapporto finanziario (prelievo, versamento, pagamento con carta di credito, liquidazione parziale, ecc.) o comunichi all’intermediario di voler continuare il rapporto. Nel caso in cui il cliente intrattenga con il medesimo intermediario più rapporti è sufficiente che lo stesso cliente movimenti anche uno solo dei rapporti affinché la non dormienza si estenda a tutte le posizioni. Non sono considerate operazioni che evitano la dormienza né le operazioni automatiche (RID o altri pagamenti automatici) né le operazioni provenienti da terzi diversi dal soggetto appositamente delegato (es. accredito di bonifici da parte di terzi).
Per quanto riguarda i rapporti al portatore, questi presentano delle particolarità, infatti, la movimentazione di un rapporto al portatore non è considerata idonea ad interrompere la dormienza, ciò perché, in quanto soggetto alla disciplina della circolazione dei titoli al portatore potrebbe essere nella materiale disponibilità di un soggetto terzo. Per i rapporti al portatore, inoltre, a causa dell’evidente impossibilità per l’intermediario di conoscere il titolare pro-tempore di un titolo che può circolare mediante semplice consegna, si è stabilito che l’istituto dovrà esporre nei suoi locali aperti al pubblico e sul proprio sito web, un elenco contenente i numeri identificativi dei rapporti al portatore divenuti dormienti. In questo caso il termine di 180 giorni inizia a decorre dalla data di affissione e pubblicazione dell’avviso.
Si precisa che non è previsto il rimborso per:
- i beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita (polizze vita), per i quali il termine per la domanda di rimborso è scaduto il 20 novembre 2017 e l’istruttoria il 12 aprile 2018[4];
- i beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale;
- i beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all’articola 84, comma 2, del Regio Decreto n.1736 del 21 dicembre 1933;
- gli ordinanti degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione decennale dalla data di emissione del titolo di cui all’articolo 2946 c.c.
Secondo quanto riportato dalla relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato, l’ammontare disponibile del Fondo Rapporti Dormienti era, al 31 dicembre 2017, di 1,5 miliardi di euro. Quest’ultima somma verrà utilizzata, probabilmente, per il ristoro dei risparmiatori danneggiati, fino ad ora esclusi, che hanno perso i propri risparmi investendo in titoli emessi dalle banche aventi sede legale in Italia, sottoposte ad azione di risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018[5].
[1] Comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 127 del 7 agosto 2018 disponibile qui: http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0127.html.
[2] Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, società per azioni pubblica alle dipendenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
[3] La banca dati messa a disposizione da CONSAP è raggiungibile al seguente indirizzo: http://consultaconti.consap.it/ricercaconto.aspx.
[4] Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda al seguente link: .
[5] M. Mobili, Def, ai risparmiatori truffati dalle banche rimborsi per 1,5 miliardi, ottobre 2018, disponibile qui: https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-09-28/ai-risparmiatori-crisi-bancarie-fondo-rimborsi-15-miliardi-180458.shtml?uuid=AEP8U9AG.