giovedì, Aprile 18, 2024
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Rimborso Iva – Obbligo del contraddittorio nel caso di sospensione

L’Amministrazione Finanziaria, nel caso di sospensione del rimborso Iva di cui all’art. 23, D. Lgs n. 472/1997 per i “carichi pendenti”, è obbligata ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente prima di notificargli la decisione concernente la sospensione del rimborso.

Trattasi di un principio statuito dalla C.T.P. Di Milano che, con sentenza n. 4279/21/2017 del 12 giugno scorso, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente.

I Giudici si sono pronunciati sull’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale non solo alla luce della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015), che, in merito ai provvedimenti concernenti i tributi armonizzati, ha statuito l’obbligo del contraddittorio preventivo a pena di invalidità dell’atto amministrativo, ma ,soprattutto, in forza dell’art. 10-bis, L-n. 241/1990.

Tale disposizione sul procedimento amministrativo prevede che “ nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’Autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti (…) del mancato accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti (…9 dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale(…)”.

Pertanto, l’omessa comunicazione del preavviso di fermo da parte dell’Amministrazione finanziaria ha leso in modo insanabile il diritto di difesa del contribuente, pregiudicandogli la possibilità di presentare osservazioni e richieste e di interloquire, in via preventiva, con l’Ufficio per un’eventuale soluzione celere e stragiudiziale della vicenda.

A tal proposito i Giudici della C.T.P. hanno richiamato la sentenza della Cassazione a Sezione Unite n. 19667 del 18 settembre 2014, che statuisce che il provvedimento finale (nella fattispecie trattasi di ipoteca) “non preceduto dalla comunicazione al contribuente è nullo, in ragione dell’obbligo che incombe sull’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo” ( Cass. Sez. Unite, 18 settembre 2014, n. 19667)

Nella fattispecie oggetto del vaglio della Suprema Corte, inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha proceduto a rideterminare in corso di causa, senza fornire alcuna spiegazione, gli importi carichi pendenti; nel caso in cui fosse stato attivato il contraddittorio, le parti avrebbero potuto confrontarsi prima di arrivare al giudizio innanzi alla C.T.P.

Tale manifesta ed insanabile lesione dei diritti di partecipazione del contribuente e il mancato rispetto del modello procedimentale previsto dalla legge hanno indotto i Giudici della C.T.P. di Milano a rilevare la radicale ed evidente nullità del provvedimento di sospensione del rimborso IVA.

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