giovedì, Aprile 18, 2024
Fashion Law Influencer Marketing

Contraffazione online, cybersquatting e Instagram: l’utilizzo fraudolento degli #Hashtag

Contraffazione online, cybersquatting e Instagram: l’utilizzo fraudolento degli #Hashtag

Il fenomeno dello squatting consiste nell’occupazione di terreni ed edifici abbandonati, il più delle volte giustificata da scopi meramente associazionisti volti a contrastare le decisioni politiche che acquisiscono un forte riscontro mediatico. L’invasione di terreni ed edifici è contemplata nell’art. 633 c.p. nella misura in cui la norma assicura la tutela del pacifico godimento della proprietà in favor del proprietario o del titolare di un diritto personale o reale[1].

Parimenti, tale fenomeno trova una sua esplicitazione anche nell’ambito della proprietà intellettuale e della sua tutela nel web, acquisendo il nome di cybersquatting[2]. Il domain grabbing, o per l’appunto cybersquatting, altro non è che l’ipotesi nella quale viene acquisita la titolarità di nomi a dominio corrispondenti a nomi generici, marchi altrui, nomi di persone reali al fine di venderli o trarne un profitto nella propria sfera giuridica- patrimoniale[3].

Nonostante i due fenomeni vengano equiparati nelle definizioni del diritto dell’informatica, parte della dottrina preferisce, a contrario, porre in essere una distinzione: il cybersquatting riguarderebbe solo il nome generico di una persona, mentre il domain name sarebbe uguale alla denominazione di un marchio appartenente ad un terzo soggetto[4].

Ciononostante, la dottrina prevalente riconduce il fenomeno della occupazione di nomi a dominio, al fine di trarne un vantaggio di tipo economico, sotto l’istituto del cybersquatting. Tale attività illegale si concretizza nella appropriazione – priva di ogni giustificazione – del dominio web appartenente a grandi marchi o personaggi famosi, creando non solo una confusione verso la persona che acquista, ma di riflesso crea anche una lesione alla immagine del soggetto offeso. Va da sé che direttamente proporzionale al progresso tecnologico vi è l’evoluzione delle nuove strategie di imprese e di innovazioni commerciali.

Nella elaborazione delle strategie di web marketing, partendo dal principio generale della tutela del brand online, sono nate nuove forme di tutela nel contesto nazionale ed internazionale. In Italia, a titolo meramente esemplificativo, quando vi è il ragionevole dubbio che il proprio marchio venga utilizzato illecitamente da un soggetto privo di qualsiasi autorizzazione, l’imprenditore – proprietario del brand- si rivolge al Giudice che si occupa della tutela del marchio avviando la procedura con una semplice denuncia querela documentata.

Affinchè venga dato impulso a tale procedimento, il denunciante deve necessariamente accertarsi che il cybersquatter abbia registrato il dominio con scopi disonesti, deve richiedere la riassegnazione del dominio mostrando l’esistenza di un diritto proprio, e, infine vi deve essere identicità e confondibilità tra i due nomi a dominio[5]. Ma non bastano tali criteri affinchè possa delinearsi un reato di contraffazione online, così come definito dal Ministero di Grazia e Giustizia, “Trattasi di atto illegale di pirateria informatica, che consiste nell’appropriarsi del nome di un dominio già esistente per poi rivenderlo ad un prezzo molto più alto”, lo qualifica ufficialmente come condotta criminale, facendo riferimento ai seguenti articoli e normative:

  • art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi, di opere dell’ingegno o di prodotti industriali);
  • art. 640 c.p. (truffa);
  • art. 7 c.c. (diritto al nome);
  • art. 2569 – 2574 c.c.;
  • D.P.R. 795/1948;
  • D.L. 480/1992;
  • D.P.R. 595/1993;
  • D.L. 189/1996 (normativa marchi e segni distintivi).

Vi è di più, affinchè il soggetto possa realmente tutelarsi dal pericolo concreto di furto del nome a dominio, dovrà sempre registrare il proprio marchio presso l’Ufficio Brevetti[6] e dovrà verificare sempre la scadenza dei propri domini e rinnovarli. Inoltre, il reato di contraffazione online non si presenta solo sotto la forma del cybersquatting, spesso, nel commercializzare un prodotto su un social network come Instagram, vengono utilizzati, in modo fraudolento, degli #hashtag propri di un brand famoso affinché, quel bene contraffatto, possa essere confuso con un luxury good.

Contrariamente alla gran parte degli istituti propri della Fashion Law, la problematica dei Meta-tag ovvero delle keywords fuorvianti, ha consolidato una propria Giurisprudenza che ha delineato in maniera coerente ed ha eliminato quegli elementi che potessero dare interpretazioni contrastanti del reato in esame.

Il Tribunale di Roma, già nel 2001, stabiliva che tra le condotte che potevano essere ricondotte nel concetto di “concorrenza sleale” vi era anche l’impresa che sfruttava la notorietà del marchio altrui attraverso l’utilizzo di parole chiave che fossero in grado di confondere il consumatore[5]. Ma non solo, anche il Tribunale di Milano, nel 2009, si ricollegava alla precedente ordinanza romana, aggiungendo che tale fenomeno, non solo costituiva ipotesi di concorrenza sleale, ma, di riflesso, commetteva una violazione del marchio registrato.

Solo nel 2011 interviene la Comunità Europea con la Sentenza Interflora[8] a dare una definizione comunitaria alla violazione del marchio. Il titolare di un marchio avente diffusione sul mercato, ha il diritto di vietare l’uso dello stesso a un terzo terzo nel servizio di posizionamento su Internet, nel caso in cui, oltre ogni ragionevole dubbio, il concorrente possa trarne indebitamente vantaggio dal carattere distintivo, pregiudicando, di riflesso, il vero proprietario del marchio noto e già registrato, su cui vanta una serie di diritti inalienabili.

I giudici si sono tuttavia premurati di specificare che il titolare di un marchio famoso non può vietare annunci pubblicitari fatti comparire dai propri concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono al proprio marchio. La Corte di Giustizia UE ha inoltre stabilito che non è responsabile di contraffazione di marchio l’azienda che dimostri di aver fatto tutto il possibile per eliminare inserzioni online che associno il proprio nome al marchio altrui, se il gestore del sito internet non dà seguito alla relativa richiesta di cancellazione.

Tuttavia, il fenomeno della contraffazione online è sempre più diffuso, anche nella semplicità dell’utilizzo dei social network come Instagram. Esistono, ad esempio, migliaia di profili Instagram creati con lo scopo di immettere sul mercato merce contraffatta proveniente dal mercato cinese.

Senza il minimo sforzo e la minima difficoltà, per il soggetto che ignora gli illeciti che commette, è possibile acquistare per poco più di 100 euro una borsa di lusso che sul mercato è in realtà valutata alcune migliaia di euro. In tal caso, la normativa italiana, non pone un discrimen con la nota disciplina dell’art. 473 c.p., anzi, non vi è alcuna distinzione se l’illecito si è commesso su una bancarella ovvero in un luogo fisico od ancora su un sito internet.

Per tali ragioni, auspicandoci il consolidamento di una Giurisprudenza Unionale, la Giurisprudenza italiana necessita di un inserimento di norme, nel codice o attraverso l’ausilio di leggi ad hoc, volte a tutelare maggiormente il luxory brand in un mercato “nero” che cresce costantemente: Instagram.

[1] Garofoli, nota all’art. 633 c.p. nel Codice Penale Ragionato, ed. 2018.

[2] Definizione data dalla rivista #Diritto dell’informatica, ed. 2019.

[3] E. Palazzolo, La risoluzione stragiudiziale di controversie sul ccTLD .it: quello che occorre sapere, 6 Agosto 2018, Ius in itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/la-risoluzione-stragiudiziale-di-controversie-sul-cctld-it-quello-che-occorre-sapere-12003

[4] Cassano, Scorza, Vaciago, Diritto dell’internet. Manuale operativo, Bologna, 2012.

[5] Policy ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, disponibile qui:

[6] Ordinanza emessa nel gennaio 2011 dal Tribunale Civile di Roma.

[7] L. Berto, E’ possibile registrare un hashtag come marchio?, 13 Novembre 2017, Ius in itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/possibile-registrare-un-hashtag-marchio-6243

[8] Nel caso di specie i giudici comunitari hanno condannato una famosa impresa di GDO inglese che aveva utilizzato come tag il marchio di un’azienda di vendita e consegna di fiori a domicilio, per pubblicizzare lo stesso servizio. Il testo della sentenza è disponibile qui: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62009CJ0323&lang1=it&type=TXT&ancre=

Maria Elena Orlandini

Avvocato, finalista della II edizione della 4cLegal Academy, responsabile dell'area Fashion Law e vice responsabile dell'area di Diritto Penale di Ius in itinere. Maria Elena Orlandini nasce a Napoli il 2 Luglio 1993. Grazie all’esperienza di suo padre, fin da piccola si appassiona a tutto ciò che riguarda il diritto penale, così, conseguita la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio. Si laurea con 110 e lode il 20 Marzo 2018 con una tesi dal titolo "Mass Media e criminalità" seguita dai Proff. Carlo Longobardo e Prof. Felice Casucci, in cui approfondisce il modus attraverso il quale i social media e la tv siano in grado di mutare la percezione del crimine nella società. Nel 2019 ha conseguito con il massimo dei voti il Master di II livello in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso, specializzandosi in diritto penale dell'economia, con una tesi dal titolo "Il reato di bancarotta e le misure premiali previste dal nuovo Codice della Crisi di Impresa", sotto la supervisione del Prof. Rocco Alagna. Nel giugno 2020 ha superato il corso di diritto penale dell'economia tenuto dal Prof. Adelmo Manna, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Foggia, già componente della commissione che ha varato il d.lgs. 231/2001. All'età di 27 anni consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia. Dal 2019 segue plurimi progetti legati al Fashion Law e alla proprietà intellettuale, prediligendone gli aspetti digital in tema di Influencer Marketing. Nel 2020 viene selezionata tra i cinque giovani talenti del mercato legale e partecipa alla seconda edizione della 4cLegal Academy, legal talent organizzato dalla 4cLegal, visibile sul canale BFC di Forbes Italia, su Sky. Nel 2022 si iscrive al corso di aggiornamento professionale in Fashion Law organizzato dall'Università degli Studi di Firenze. Passione, curiosità, empatia, capacità di visione e self control costituiscono i suoi punti di forza. Collabora per le aree di Diritto Penale e Fashion Law & Influencer marketing di Ius in itinere. email: mariaelena.orlandini@iusinitinere.it

Lascia un commento