sabato, Aprile 20, 2024
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Contratto a favore, sul patrimonio e in danno del terzo: rapporti con la promessa del fatto del terzo

Sul piano degli effetti del contratto, il nostro ordinamento è retto dal principio di relatività degli stessi, posto dall’art. 1372 c.c., a norma del quale “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo dissenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”. Da tale principio discende quello dell’intangibilità della sfera giuridica altrui[1], in forza del quale un soggetto può subire incisioni nella sua sfera giuridica solo se vi ha consentito prestando il suo consenso.

Dirimente, allora, è decodificare il concetto stesso di “terzo”. In particolare, si suole utilizzare il criterio degli interessi sottesi al contratto, di talchè terzo sarà quel soggetto che non è stato parte del contratto né in senso formale né in senso sostanziale[2]. Pertanto, il principio di relatività degli effetti del contratto, da cui discende il divieto di ingerenza nell’altrui sfera giuridica, è diretto a garantire il rispetto della libertà di autodeterminazione in materia negoziale. Ciò posto, si possono richiamare due fattispecie disciplinate dagli artt. 1379 c.c. e 1381 c.c., che costituiscono applicazione concreta del principio in parola, nelle quali il Legislatore espressamente esclude che il contratto possa produrre effetti nei confronti dei terzi. In particolare, l’art. 1379 c.c. limita alle sole parti gli effetti di un divieto di alienare stabilito contrattualmente, per la cui validità si richiede, inoltre, che il divieto sia contenuto entro convenienti limiti di tempo e risponda ad un apprezzabile interesse di una delle arti.

La ratio di tale disposizione deve essere rinvenuta nello sfavore dell’ordinamento rispetto alle limitazioni delle facoltà del proprietario, quali ad es. la facoltà di disporre del bene o diritto di cui si è titolari. Altra fattispecie che conferma il principio di cui all’art. 1372 c.c., è la promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo, regolata dall’art. 1381 c.c. Secondo tale disposizione, colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto del terzo è tenuto ad indennizzare l’altro contraente nel caso in cui il terzo rifiuti di obbligarsi o non compia il fatto promesso. Ad obbligarsi, infatti, è il promittente, di conseguenza, il terzo, il cui fatto è stato promesso, non subirà gli effetti del contratto in esame a meno che non decida di aderire allo stesso, obbligandosi nei confronti delle parti. Il veicolo per l’ultrattività degli effetti del contratto al terzo resta pur sempre una manifestazione di volontà. Se il terzo aderisce al contenuto della promessa nulla quaestio; di contro, se non compie quanto indicato nella promessa, il promittente sarà tenuto ad indennizzare la controparte. Ciò posto, preme sottolineare che l’obbligazione indennitaria di dare diverrà attuale solo nel momento in cui, nonostante l’adempimento dell’obbligazione di facere, il terzo liberamente decida di non compiere il fatto promesso; nel caso in cui, invece, il promittente risulti inadempiente[3], in quanto il terzo non si obbliga per causa imputabile al primo e non per una sua libera scelta, verrà in rilievo un inadempimento contrattuale con conseguente, eventuale, obbligazione risarcitoria – non più meramente indennitaria – in capo al promittente. Ciò detto, è interessante osservare come la promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo presenti alcune affinità con una serie di fattispecie, definite dalla dottrina come negozi sul patrimonio del terzo, quali ad es. la vendita di bene altrui o la concessione di ipoteca su bene altrui. La differenza fondamentale va, tuttavia, rinvenuta nel fatto che, mentre nel negozio di cui all’art. 1381 c.c. si promette un fatto altrui, nelle ipotesi da ultimo richiamate ci si obbliga in proprio. Nella vendita di bene altrui, di cui all’art. 1478 c.c., infatti, il venditore assume in proprio l’obbligo di trasferire – e non quello di adoperarsi affinchè il terzo trasferisca – un bene che, al momento della stipula del contratto appartiene ad un terzo.

Tale obbligo, si badi, potrà essere adempiuto o acquistando il bene dal terzo, ovvero attivandosi affinchè il terzo trasferisca egli stesso il bene all’acquirente. Pertanto, in tal caso, il venditore sarà tenuto al risarcimento del danno, e non ad un mero indennizzo, laddove l’acquirente non acquisti la proprietà del bene. Salvo che dia prova della non imputabilità dell’inadempimento, prova che, invero, non potrà mai consistere nella semplice circostanza che il bene sia di proprietà di un terzo.

Alla luce di quanto osservato, è opportuno soffermarsi ora su una peculiare ipotesi che costituisce deroga espressa al principio di relatività degli effetti del contratto. Nel contratto a favore di terzo, ex art. 1411 c.c., infatti, quest’ultimo pur restando soggetto esterno al vincolo, subisce gli effetti di tale negozio[4]. La deroga al principio di relatività degli effetti del contratto, sottesa all’ipotesi in parola, si spiega in virtù di una serie di considerazioni che giustificano e rendono ammissibile tale estensione degli effetti ad un soggetto estraneo al negozio. In primis, il legislatore richiede che sia enucleabile, ai fini della validità della vicenda, un apprezzabile interesse dello stipulante, in modo da renderla giustificata sotto il profilo causale. In secundis, deve trattarsi di contratti che producano effetti positivi nella sfera del terzo: solo in tal caso, infatti, potrà ritenersi ammissibile una deroga al principio sancito dall’art. 1372 c.c. Da ultimo, è comunque necessario che il terzo dichiari di voler profittare della stipulazione in suo favore, ciò al fine di coerenziare tale fattispecie con il principio dell’intangibilità della sfera giuridica altrui. In altre parole, sarà il consenso del terzo a rendere efficace, nei suoi riguardi, un contratto stipulato tra altri soggetti; tale consenso ha, infatti, come conseguenza quella di stabilizzare gli effetti che il contratto medio temporeproduce nei suoi confronti.

Con riguardo a tale ultimo profilo, occorre precisare come l’eventuale rifiuto del terzo di profittare degli effetti del contratto debba essere qualificato in termini di rifiuto eliminativo, per distinguerlo sostanzialmente dal rifiuto impeditivo. Nel primo caso, infatti, il rifiuto fa venir meno e, dunque, elimina quegli effetti precari che si stanno già producendo nella sfera giuridica del rifiutante; nel secondo caso, invece, il rifiuto impedisce a monte il prodursi degli effetti. Da ultimo, occorre ora soffermarsi su una serie di negozi definiti dalla dottrina come contratti in frode o in danno dei terzi, dal momento che gli stessi producono effetti negativi nella sfera giuridica di soggetti rimasti estranei al vincolo negoziale. Ciò detto, è bene subito precisare come gli effetti negativi, che possono scaturire da tali contratti, siano solo quelli definiti indiretti e riflessi, connessi alla rilevanza esterna del negozio. Quest’ultimo, infatti, non potrà essere volto proprio a produrre effetti diretti negativi e dannosi nella sfera del terzo, dal momento che, in tal caso, verrebbe in rilievo un contratto nullo per causa o motivo illecito ovvero per contrarietà all’ordine pubblico; si tratterebbe, in altre parole, di meri atti giuridici produttivi di danno ex art. 2043 c.c.

Ciò posto, classico esempio di negozio riconducibile alla categoria dei contratti in danno dei terzi è quello della doppia alienazione immobiliare. In tale fattispecie, infatti, il primo acquirente che non abbia ancora trascritto, può subire un danno, riflesso, dal contratto di vendita stipulato successivamente dal medesimo acquirente sullo stesso bene immobile con altro soggetto che abbia provveduto a trascrivere prioritariamente l’acquisto. In tal caso, infatti, in virtù della regola della priorità della trascrizione, ex art. 2644 c.c.,  il primo acquirente che non abbia trascritto è destinato a soccombere rispetto al secondo acquirente, primo trascrivente. Al verificarsi della fattispecie in esame, pacifica la responsabilità contrattuale dell’alienante che viene meno all’obbligo di far acquistare la proprietà della cosa al primo acquirente; si è ritenuta, poi, configurabile anche una responsabilità aquiliana del secondo acquirente laddove in mala fede, poiché a conoscenza della prima alienazione.

[1]Cfr, F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, XVIII ed., Napoli.

[2]A titolo esemplificativo si osservi come il rappresentato, reale titolare dell’interesse fatto valere, giammai potrà essere considerato terzo rispetto al contratto stipulato dal rappresentante.

[3]Cfr., Cass., Sez III, Sent. n. 16225 del 29 ottobre 2003; Cass., Sez, Lavoro, Sent. n. 5347 del 29 maggio 1998.

[4]Occorre precisare che il terzo, non essendo parte del negozio, acquisterà solo un diritto alla prestazione dedotta nel contratto, con la conseguenza che egli, in quanto non titolare del rapporto contrattuale, non potrà esercitare tutte le azioni che dallo stesso scaturiscono, ma solo quella di adempimento o risarcimento del danno. Sul punto, Cass., Sez III, Sent. n. 18321 del 1 dicembre 2003.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

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