sabato, Novembre 2, 2024
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Il contratto di comodato – aspetti pratici ed opponibilità ai terzi

Dal telefono cellulare al decoder della pay tv, dalla autovettura alla casa…
Spesso si conquista il godimento di beni senza essere titolari sugli stessi di diritti reali; uno degli strumenti più utilizzati a tal fine, sempre più diffuso anche nelle pratiche commerciali, è il contratto di comodato.
Ma cosa comporta la conclusione del predetto contratto? Quali obblighi e quali diritti sono riconosciuti al soggetto che ottiene l’agognato bene?
A norma dell’art. 1803 c.c. “il comodato è il contratto col quale una parte (il comodante) consegna all’altra (il comodatario) una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”. Generalmente il predetto accordo è a titolo “essenzialmente” gratuito.

Struttura, diritti ed obblighi del comodatario e del comodante

Il comodatario, dal momento della consegna della cosa, può utilizzarla per l’uso convenuto o determinato dalla sua stessa natura, conseguentemente, diventa custode della cosa ed è tenuto a conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia. In costanza di rapporto è responsabile dell’eventuale perimento del bene, non rispondendo invece del deterioramento dipendente dal normale uso.
Pertanto se il comodatario subisce una perdita del bene per causa a lui imputabile (e in casi specifici anche in assenza di sua responsabilità) lo stesso resta vincolato in molti casi a proseguire il rapporto principale con il comodante e risponde della mancata restituzione del bene.
Nella gran parte delle fattispecie non è previsto corrispettivo a carico di chi detiene il bene, dovendo lo stesso soggetto sostenere i costi per l’uso della cosa.
In altri casi, soprattutto quando il comodato abbia ad oggetto immobili, può essere previsto il pagamento di una somma a copertura delle spese di gestione (condominio, utenze, imposte) o anche a titolo di canone anche se di modesto importo; in tali casi il comodato viene definito modale.
Tutte le spese sostenute dal comodatario per migliorie ed uso restano interamente a suo carico, potendo richiedere il rimborso solo delle spese straordinarie eventualmente anticipate e che siano riconosciute come necessarie ed urgenti per la conservazione del bene.
La disciplina codicistica prevede a carico del comodante l’obbligazione di risarcimento dei danni eventualmente prodotti dalla cosa al comodatario ma solo qualora la cosa risulti affetta da vizi a lui noti e non comunicati all’altra parte.
Il contratto può prevedere una durata espressa oppure in mancanza di fissazione di un termine questo può essere dedotto dall’uso convenuto. Allo spirare della scadenza sorge in capo al comodatario l’obbligo di restituzione.
Tale obbligo può però sorgere anche prima, in quanto, per espressa previsione dell’art. 1809 c.c., qualora sopravvenga “un urgente ed impreveduto bisogno del comodante” questi può chiedere la riconsegna immediata anche se non è ancora scaduto il termine concordato o il comodatario non abbia cessato di servirsi della cosa.
In mancanza di determinazione della durata il comodato (cd “precario” – art. 1810 c.c.) può cessare ad nutum, in qualsiasi momento, ed il comodatario è tenuto a restituire il bene a semplice richiesta da parte del comodante.

Il contratto in parola, per la cui validità non è necessaria la forma scritta, può avere ad oggetto beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili.
Analizziamo di seguito alcuni aspetti delle predette fattispecie.

Comodato di beni immobili – Tutele ed opponibilità ai terzi
È invalsa nella prassi concludere contratti di comodato di immobili. Senza voler in questa sede approfondire il rilievo che in svariati casi i proprietari preferiscano eludere contratti di locazione simulando la stipula di un comodato, cerchiamo di evidenziare quali sono i vantaggi ed rischi per un soggetto che risulta comodatario di un bene immobile.
Il vantaggio di maggior rilievo è che il comodato è gratuito; il canone eventualmente concordato deve essere di importo modesto, restando a carico del comodatario il solo peso delle spese ordinarie inerenti l’uso del bene.
Svantaggi possono rinvenirsi al contrario nella labilità della durata e nella inopponibilità del contratto ai terzi acquirenti.
In ordine alla durata abbiamo rilevato che il comodante non potrà far cessare il contratto prima che spiri il termine fissato o che il comodatario abbia terminato di usufruire del bene per l’uso convenuto, salvo che non dimostri il sopravvenuto, imprevedibile ed urgente bisogno di rientrare nel possesso/detenzione del bene.
Spesso però innanzi a contratti senza determinazione di un termine si aprono contenziosi a seguito dell’intervenuta richiesta di restituzione ad nutum del bene da parte del comodante.
Di recente la Suprema Corte (sez. III Civile, n. 3553/17) ha ribadito il principio che, anche in assenza di fissazione espressa della durata, per “il contratto sorto per un uso determinato” il tempo dello stesso è “determinabile per relationem”, e quindi non è assimilabile alla fattispecie del comodato precario.
Nel caso specifico il comodato di un appartamento era volto a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario. Intervenuta la crisi familiare, a seguito della separazione, il comodante aveva richiesto la restituzione dell’immobile sull’errato presupposto di ritenere il contratto stipulato a tempo indeterminato e quindi precario. La Corte di legittimità ha invece rilevato che proprio la destinazione del bene a casa familiare, che non viene meno all’insorgere della rottura coniugale stante altresì la presenza di figli, permette di classificare il comodato come non precario ed impedisce al comodante di richiedere la restituzione senza che sia insorta una sua reale, non contingente, necessità.
Si rileva in ogni caso che questa forma contrattuale non fornisce piene tutele alle esigenze abitative, in quanto non essendo un atto soggetto a trascrizione lo stesso non è opponibile al terzo acquirente.
Pertanto, se il comodante procede alla vendita dell’immobile concesso in comodato, l’acquirente potrà agire senza problemi contro il comodatario, ritenuto occupante sine titulo e richiedere la liberazione della casa.

  • Comodato di beni mobili registrati
    Anche per i veicoli, motoveicoli e natanti è possibile ricorrere al comodato d’uso.
    Occorre evidenziare che in tali casi il comodatario sopporterà tutte le spese per l’utilizzo del veicolo, carburante, olio motore, consumo dei pneumatici, mentre, in assenza di espressa pattuizione, rimarranno a carico del comodante le spese per l’assicurazione RCA e le imposte.
    In caso di sinistro, pur essendo l’effettivo detentore del bene, il comodatario non potrà richiedere il risarcimento del danno, spettando la relativa azione al proprietario.
    Il detentore potrà richiedere solo il ristoro dei danni subiti per il mancato utilizzo della cosa.
    Se il godimento del veicolo è superiore ai trenta giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 94, comma 4 bis, codice della strada, bisognerà comunicare al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (Motorizzazione Civile) il nominativo dell’effettivo utilizzatore del veicolo al fine di procedere alla relativa annotazione sulla carta di circolazione. In mancanza è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526. Tale obbligo sussiste soprattutto per le aziende, mentre resta escluso per il comodato concluso tra parenti conviventi.
    Negli altri casi è evidente però che, qualora l’agente accertatore constati la non identità tra conducente e proprietario del veicolo, difficilmente potrà elevare la predetta sanzione, dovendo essere provata altresì la detenzione e l’uso del veicolo per un periodo minimo di giorni trenta.
    Qualora si volesse evitare ogni rischio, si può procedere all’intestazione temporanea che prevede una spesa di gran lunga inferiore alla sanzione minima prevista.

 

Avv. Paola Minopoli

Avvocato civilista specializzato in contrattualistica commerciale, real estate, diritto di famiglia e delle successioni, diritto fallimentare, contenzioso civile e procedure espropriative. Conseguita la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con la II cattedra di Storia del Diritto Italiano dell'ateneo federiciano, dedicandosi poi alla professione forense. Ha esercitato prima a Napoli e poi nel foro di Milano, fornendo assistenza e consulenza a società e primari gruppi assicurativi/bancari italiani. Attualmente è il responsabile dell’ufficio legale di un’azienda elvetica leader nella vendita di metalli preziosi, occupandosi della compliance, fornendo assistenza per la governance e garantendo supporto legale alle diverse aree aziendali. Email: paola.minopoli@iusinitinere.it

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