Il contratto di fatto e da contatto sociale – Altre ipotesi di responsabilità contrattuale
Molto spesso non ci si rende conto che con l’esecuzione di alcune semplici azioni si conclude un contratto o si da vita ad un rapporto giuridico: l’inserimento delle monete in un distributore automatico, il prelievo del tagliando all’entrata di un parcheggio, il click del mouse, il download di una app con il proprio smartphone. Operazioni banali, a volte quotidiane, ma idonee a produrre specifici effetti giuridici.
In altri casi è addirittura sufficiente alla nascita di un rapporto obbligatorio il mero contatto tra determinati soggetti.
Il nostro ordinamento prevede che le obbligazioni possano derivare da espressa disposizione di legge, da contratto, da un atto illecito o da qualsiasi atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.).
Sulla scorta di tale norma è stata sviluppata da dottrina e giurisprudenza la figura del contratto da contatto sociale, a volte denominato contratto di fatto.
In base a tale teoria, elaborata a livello giurisprudenziale nel 1999[1], è stato ritenuto che particolari obbligazioni possano sorgere in assenza di un accordo negoziale ma, ciononostante, l’inadempimento o inesatto adempimento delle stesse comporta il prodursi di una responsabilità di natura contrattuale.
Il ragionamento logico-giuridico operato dalla Suprema Corte muove dalla considerazione che determinati soggetti, che svolgono attività qualificate (quali ad esempio il medico, l’insegnante, la banca, l’intermediario finanziario), rispondono delle cosiddette obbligazioni senza prestazioni, definite come obblighi “di cooperazione in chiave di protezione dell’altro soggetto del rapporto”.[2]
Tali obbligazioni sono pertanto imposte a quei soggetti proprio dallo svolgimento delle arti che professano.
I Giudici hanno osservato infatti che “per l’operatore di una professione cd. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato)” è sempre configurabile una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., indipendentemente dalla sussistenza o meno di un espresso rapporto negoziale.
Ciò perché il soggetto che entra in contatto con un tale professionista fa legittimo affidamento nelle capacità di quest’ultimo e nel fatto che dallo stesso non possa derivare alcun evento dannoso.
Pertanto in presenza di un cosiddetto “contatto sociale”, sorge l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, con la genesi in capo a colui che abbia ingenerato l’affidamento (in virtù della propria qualifica professionale) di un’obbligazione senza prestazione, consistente appunto nel dovere di proteggere la sfera giuridica dell’altro soggetto.
-Esercizio della professione medica
La sentenza in parola, avente ad oggetto nel caso specifico l’esercizio della professione medica, ha avuto l’effetto di produrre l’uniformità di trattamento per tutti i soggetti che in qualche modo avessero ricevuto un danno, indipendentemente dalla conclusione di un espresso contratto d’opera professionale con il medico ed, in secondo luogo, costituisce il preludio al riconoscimento dell’operatività della responsabilità contrattuale anche in altri ambiti.
Nonostante le critiche sollevate dagli operatori di settore e che con il tempo hanno condotto al diffondersi della cosiddetta “medicina difensiva” (creando la spinta per il legislatore a regolamentare, come vedremo in seguito, la responsabilità dei medici dipendenti di strutture sanitarie), l’impostazione della giurisprudenza di legittimità privilegiava la possibilità per tutti i soggetti di accedere alla stessa tutela sulla scorta di una condivisibile considerazione: “la prestazione sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d’opera professionale tra i due” e “trattandosi dell’esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza speciale abilitazione dello Stato […] e trattandosi quindi di una professione protetta, l’esercizio di tale servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto”.
Secondo tale impostazione, pertanto, anche in assenza di un espresso incarico, il medico rispondeva del suo operato a titolo contrattuale e non extracontrattuale.
-Insegnanti
Tale forma di responsabilità è stata applicata anche nei confronti di altri soggetti professionalmente qualificati.
Esempio è la determinazione come contrattuale della responsabilità dell’istituto scolastico o della scuola e dell’insegnante per i danni eventualmente occorsi ad un alunno. Anche in tali casi la Cassazione ha rilevato la nascita di un obbligo di protezione, scaturente dal contatto di fatto, affermando che “dal vincolo negoziale sorto a seguito dell’accoglimento della domanda di iscrizione all’istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell’allievo alla scuola sorge infatti a carico del medesimo istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questo fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso. Nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche l’insegnante assume uno specifico obbligo di protezione e vigilanza”[3].
-Banche
Ancora, nelle relazioni instaurate con gli istituti finanziari è stata riconosciuta la sussistenza di un’obbligazione di protezione anche a carico delle banche, che fa insorgere in capo alle stesse la responsabilità contrattuale per i danni prodotti da condotte poste in violazione alla legge; è stata affermata infatti che “la responsabilità della banca negoziatrice, per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 L. ass., l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso”. [4]
-Effetti della sussistenza di una responsabilità contrattuale
Ma quali sono le implicazioni sul piano pratico discendenti da tale impostazione?
Riconoscendo la responsabilità contrattuale dell’operatore, il danneggiato può agire in giudizio, non solo per aver ricevuto un danno per peggioramento del proprio stato ma anche per il mancato esito positivo della prestazione, senza essere altresì gravato da un eccessivo onere probatorio e nell’ordinario termine prescrizionale decennale.
Semplificando, il soggetto che lamenta un vulnus deve meramente allegare l’inesattezza dell’adempimento, mentre ricade sul soggetto asseritamente inadempiente la prova di aver correttamente adempiuto la prestazione dovuta.
-La nuova regolamentazione della responsabilità civile dei medici
In conclusione appare utile rilevare che il legislatore, accogliendo le richieste della classe medica, ha cercato di superare l’impostazione giurisprudenziale che, di fatto, aveva prodotto una crescita esponenziale delle fattispecie in cui era ravvisabile la responsabilità risarcitoria del medico.
Prima con la cd. Legge Balduzzi[5] e poi di recente con la L. 24/2017 (legge Gelli-Bianco) è stata regolamentata tra l’altro la responsabilità civile del medico dipendente della struttura sanitaria.
In particolare all’art. 7, L. 24/2017, viene cristallizzata la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata. Tale responsabilità di questi soggetti sussiste sempre, anche quando il paziente scelga direttamente il medico o le prestazioni siano svolte dal medico in regime di libera professione intramuraria o nell’ambito di attività di sperimentazione e ricerca clinica.
La norma in parola, al comma 3, precisa che l’esercente la professione sanitaria, alle dipendenze delle strutture sanitarie, risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Pertanto il legislatore sembra essersi svincolato dalla figura giurisprudenziale del contratto da contatto sociale qualificato, individuando una responsabilità extracontrattuale del medico in tutti i casi in cui non sia intercorso un espresso accordo negoziale con il paziente.
Alcuni autori però alla prima lettura della norma hanno reagito sostenendo che vale ancora la sussistenza dell’obbligazione senza prestazione, avendo il legislatore posto a carico del paziente il solo onere di provare il perfezionamento del rapporto contrattuale, che potrebbe essere generato sempre dal contatto con il professionista.
Occorrerà a questo punto attendere le prime interpretazioni della norma da parte dei giudici, per verificare l’effettivo abbandono della vecchia impostazione giurisprudenziale.
[1] Corte di Cassazione, III Sez. Civ. sentenza n. 589/1999
[2] F. Piraino, Adempimento e responsabilità contrattuale, Napoli, 2011
[3] Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 3612/2014
[4] Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 10534/2015
[5] D.L.158/2012 conv. L. 189/2012
Avvocato civilista specializzato in contrattualistica commerciale, real estate, diritto di famiglia e delle successioni, diritto fallimentare, contenzioso civile e procedure espropriative.
Conseguita la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con la II cattedra di Storia del Diritto Italiano dell’ateneo federiciano, dedicandosi poi alla professione forense.
Ha esercitato prima a Napoli e poi nel foro di Milano, fornendo assistenza e consulenza a società e primari gruppi assicurativi/bancari italiani.
Attualmente è il responsabile dell’ufficio legale di un’azienda elvetica leader nella vendita di metalli preziosi, occupandosi della compliance, fornendo assistenza per la governance e garantendo supporto legale alle diverse aree aziendali.
Email: paola.minopoli@iusinitinere.it