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Il contratto a favore di terzo tra le ipotesi di liberalità indirette

liberalità indiretteIl concetto di liberalità, così come proclamato dal legislatore, non comprende solamente la donazione tipica (ex art. 769 c.c.), ma anche una serie di altri atti i quali, pur producendo gli effetti propri della donazione, non sono donazioni sotto l’aspetto tecnico-giuridico. A tal proposito, infatti, è stato proclamato l’inserimento della donazione tra gli atti di liberalità di cui all’art. 809 c.c., rubricato «norme sulla donazione applicabili ad altri atti di liberalità»; tuttavia, a proposito di queste altre ipotesi di liberalità (indirette) si afferma solo che risultano «da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769» e che sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni, oltre a quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari.

Tale disposizione va intesa nel senso che tali atti di liberalità, alternativi a quelli dell’art. 769 c.c. e aventi una capacità espansiva da non consentire di formularne neppure una classificazione esauriente, non si sottraggono alle norme sulla revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli, a quelle sull’azione di riduzione delle donazioni poste a tutela dei legittimari per integrare la quota di legittima e, secondo la dottrina maggioritaria[1], alle norme in materia di collazione e imputazione ex se. Gli istituti richiamati, costituiscono i principali strumenti di tutela degli eredi e familiari del donante, i quali potrebbero essere pregiudicati a seguito di una qualche liberalità.

L’art. 809 c.c. consente, dunque, una interpretazione di una certa ampiezza, dal momento che è una norma materiale e di chiusura del sistema che tiene in considerazione i risultati sostanziali, in particolare la posizione del destinatario dell’atto.

Le strade di questi altri atti di liberalità (che si differenziano dalla donazione formale) divergono quando il loro comune fondamento, rappresentato da un incremento nella sfera giuridica del beneficiario, attuato dal disponente in modo disinteressato – o meglio, economicamente disinteressato – e senza compenso, si cala in fattispecie in grado di contenerlo e si arricchisce di particolarità in grado di concretizzarlo. Le due diramazioni fondamentali sono le liberalità negoziali e quelle c.d. non negoziali.

L’intera categoria delle donazioni indirette è carente di collegamenti legislativi in grado di disciplinare adeguatamente l’intera materia: è lasciato ampio spazio all’autonomia della parti alle quali è consentito utilizzare differenti tipi contrattuali per la composizione di interessi dalle più diverse peculiarità.

Una delle principali figure di liberalità indirette di tipo negoziale è il contratto a favore di terzo.

Il contratto a favore di terzo è una figura prevista dall’art. 1411 c.c. Si tratta di uno schema generale attraverso il quale si consente l’aggiunzione a contratti tipici (vendita, rendita vitalizia, mandato, deposito, ecc.) o atipici (per es. un trasferimento fiduciario di beni) di una clausola accessoria, giustificata da uno specifico interesse dello stipulante, con la quale il promittente accetta di eseguire la prestazione a beneficio di un terzo, anziché verso il suo naturale destinatario[2]. Peraltro la revoca della stipulazione è possibile fino a quando il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare e anche con disposizione testamentaria, fino a quando è in vita lo stipulante; poi, anche dai suoi eredi, se la prestazione debba essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante. La revoca della prestazione fatta con atto inter vivos è recettizia e non è ulteriormente revocabile, perché essa opera il consolidamento del beneficio in capo allo stipulante; viceversa la revoca contenuta in una disposizione testamentaria acquista rilevanza giuridica esterna solo con la morte dello stipulante ed è perciò, sino a tale momento, revocabile.

   Il meccanismo permette di arricchire il terzo beneficiario di un bene diverso da quello di cui si spoglia il donante[3]. La dottrina ha preso differenti posizioni in merito alla questione di quali liberalità fossero ipotizzabili col suddetto schema contrattuale.

   Taluno afferma che con il contratto a favore di terzo si integri non una donazione indiretta ma una donazione diretta tra stipulante e terzo, sia pure realizzata mediante un negozio diverso da quello della donazione ex art. 769[4]. Simile affermazione si rivela frutto di una contraddizione perché se il negozio utilizzato risulta essere diverso, la liberalità che ne deriva è, dunque, una liberalità diversa dalla donazione, che condivide con quest’ultima gli aspetti essenziali. Tra l’altro, questa impostazione, risente dell’adattamento tra liberalità indiretta e negozio indiretto secondo la quale l’interesse dello stipulante degraderebbe a mero motivo[5], a scopo o intento ulteriore inidoneo ad incidere sulla causa del contratto, quest’ultima identificata con l’interesse all’attribuzione al terzo. In realtà, non ricorrono scopi ulteriori, ma il terzo beneficiario è in posizione di estraneità rispetto al negozio utilizzato perciò, non può essere assimilabile alla donazione diretta.

   L’indagine sull’effettivo interesse “spontaneo” dello stipulante che si concretizza in un’attribuzione o prestazione a favore del terzo, attraverso una clausola ad hoc, ha portato parte autorevole della dottrina[6] a dare rilevanza causale all’interesse dello stipulante. Il terzo beneficiario che, almeno temporaneamente, risulta essere estraneo ad una manifestazione di volontà, a fronte di un corrispettivo, acquista il diritto per effetto diretto del contratto medesimo. L’effetto discende da una clausola c.d. di “deviazione dell’effetto” e sarà valida se corrisponde ad un relativo interesse contrattuale di natura liberale; tale interesse, integra la causa del contratto base.

   Da quanto detto sopra, emerge un’evoluzione teorica che ha portato ad una visione unitaria della causa del contratto a favore di terzo fino a constatare che l’interesse del terzo condizionerebbe l’assetto di interessi complessivo voluto dalle parti contrattuali, essendogli riservata la facoltà di dichiarare di non volerne profittare, ossia di rifiutare ab origine la liberalità.

   Tuttavia, il negozio concreto presenterà un duplice profilo causale: esso svolge contemporaneamente ed inscindibilmente la funzione del negozio inter partes, sotto forma di un determinato contratto avente la propria causa (rendita vitalizia, assicurazione ecc.), e quella dell’atto di liberalità a favore di un terzo[7]. Entrambi i profili attengono alla causa che però non deve essere vista come scomponibile, quanto qualcosa di unitario, valutata in modo differente a seconda della prospettiva dalla quale la si osserva. Infine, l’atto è unico ma consente di una duplice qualificazione che corrisponde un assetto di interessi comunque unitario.

   La corrispettività delle prestazioni tra stipulante e promittente si disgrega rispetto al terzo nel momento in cui questi dichiara di voler profittare degli effetti derivanti dal contratto: è in questo momento che tali effetti si cristallizzano e la funzione del contratto muta da corrispettiva a non corrispettiva, escludendo che il contratto a favore di terzo possa venir equiparato al contratto di donazione ma rientrare, quindi, nell’ambito delle liberalità indirette.

  Una parte della dottrina e la giurisprudenza della Cassazione reputano il contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo, disciplinato dagli artt. 1920 ss., come un caso particolare del contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.), senza tener conto delle differenze sostanziali, di natura e di disciplina, che limitano la coincidenza delle due figure[8]. Ne consegue che, se il contratto è posto in essere con intento di liberalità, esso rappresenta un’ipotesi di donazione indiretta.

Nel contratto a favore di terzi, come già analizzato, alla causa tipica voluta dalle parti, si abbina l’ulteriore interesse liberale dello stipulante a realizzare una prestazione a favore del terzo, mediante una apposita clausola. L’eventuale revoca della stipulazione – attuabile fino a quando il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare o con disposizione testamentaria, se la prestazione debba essere eseguita dopo la morte dello stipulante – consolida, salvo clausola contraria, il diritto al beneficio verso il suo naturale destinatario, cioè verso lo stipulante ai sensi dell’art. 1411, 3° comma, che dispone «in caso di revoca della stipulazione o rifiuto del terzo di volerne profittare, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante».

   Nell’assicurazione sulla vita per il caso di morte, invece, la stipulazione a favore di terzi non è una modalità accessoria e accidentale, ma è connaturata al contratto come sua funzione tipica[9].

   Nel contratto di assicurazioni, in nessun caso, il beneficio della prestazione può ricadere sullo stipulante; secondo quanto si intende dal disposto del 2° comma dell’art. 1920, «equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta per testamento a favore di una determinata persona», se lo stipulante non ha nominato il beneficiario o la designazione è stata revocata e non sostituita con altra o invalida, il diritto ai vantaggi provenienti dall’assicurazione non entra nel suo patrimonio. In assenza anche di una disposizione testamentaria nella forma dell’attribuzione della somma assicurata, il diritto deve ritenersi acquistato iure proprio dagli eredi, anche se non espressamente designati quali beneficiari[10].

   L’art. 1412 c.c. che disciplina l’ipotesi in cui la prestazione al terzo deve essere fatta dopo la morte dello stipulante, ammette soltanto la designazione nel contratto, mentre l’art. 1920 ammette un contratto con destinatario del beneficio in bianco[11].

   Oggetto della liberalità indiretta, in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo,  non è l’indennità pagata all’assicurato, ma il premio pagato al contraente, dato che si considera ciò che effettivamente è uscito dal patrimonio del donante. Dunque, ai fini della riduzione delle donazioni, ciò che dovrà essere imputato e sottoposto a riunione fittizia per il calcolo della legittima – e ai fini della collazione ciò che dovrà essere conferito – saranno i premi pagati, non le somme percepite dal beneficiario (art. 1923 c.c.).

Dott.ssa Vincenza D’Angelo

[1] Così sostengono, facendo leva sull’avverbio “indirettamente” contenuto nell’art. 737 c.c., G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2009, vol. ІІ, p. 1384; A. PALAZZO, Atti gratuiti e donazioni, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2000, p. 350; L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale, Successione necessaria, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. MENGONI, 4ª ed., Milano, 2000, XLII, tomo ІІ, pp. 194-195.

[2] L. MENGONI, Successione per causa di morte, Successione necessaria, cit., p. 200.

[3] A. PALAZZO, Atti gratuiti e donazioni, cit. p. 360.

[4] V. CAREDDA, Le liberalità diverse dalla donazione, Torino, 1996, p. 127.

[5] A. TORRENTE, La donazione, in Trattato di diritto civile, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1956, p. 55 ss.

[6] Con specifico riferimento al contratto a favore di terzo, U. MAJELLO, voce «contratto a favore di terzo», in Digesto/civ., vol. IV, Torino, 1989, p. 240 ss.; ID, L’interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi, Napoli, 1962, p. 10 ss.

[7] V. CAREDDA, Le liberalità diverse dalla donazione, cit., pp. 135 – 136.

[8] In tal senso, L. MENGONI, op. ult. cit., p. 200.

[9] Ibidem

[10] L. BUTTARO, Assicurazione sulla vita, in Enc. dir., III, Milano, 1958, pp. 646 ss., 656.

[11] A. PALAZZO, Atti gratuiti e donazioni, cit., p. 376.

 

Dott.ssa Vincenza D'Angelo

Vincenza ha conseguito a pieni voti la Laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2016 presso l'Università degli Studi "Roma Tre", discutendo una Tesi in Diritto delle Successioni dal titolo "Liberalità indirette e tutela  dei legittimari". Ha svolto la pratica forense e collaborato proficuamente negli studi legali nell'ambito del diritto civile, occupandosi prevalentemente di contenzioso. Nel 2021 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della Professione forense. Contatti: vincenzadangelo@yahoo.it

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