giovedì, Marzo 28, 2024
Labourdì

Contratto ibrido: un nuovo orizzonte e la prima sfida di Intesa San Paolo

A cura di Francesco Lombardo

 

I mesi di aprile e maggio saranno decisivi per la stesura del nuovo CCNL dei bancari. Tra le principali novità, sulle quali verterà la discussione tra i rappresentanti sindacali e rappresentanti delle associazioni datoriali, vi sarà sicuramente la questione del cosiddetto contratto ibrido o misto.

Questa tipologia contrattuale non era infatti presente nel precedente accordo collettivo, scaduto il 31 dicembre 2018 e prorogato fino al 31 maggio 2019.

Il contratto ibrido rappresenta una novità nel nostro ordinamento, in quanto prevede la coesistenza di due differenti rapporti di lavoro tra un’azienda e lo stesso lavoratore. Sono dunque posti in essere contemporaneamente un contratto di lavoro subordinato ed un contratto di lavoro autonomo.

Tale innovazione è stata introdotta sperimentalmente dal Gruppo Intesa San Paolo nel suo Protocollo per lo sviluppo sostenibile del 1 febbraio 2017[1].

La decisione di dare vita alla sperimentazione di questa nuova tipologia contrattuale è nata allo scopo di introdurre “nuove modalità di inserimento in azienda finalizzate a creare nuove opportunità di business ed incremento della redditività”[2]

Intesa San Paolo ha offerto a circa 400 nuovi assunti un contratto ibrido con determinate caratteristiche[3]:

  • per quanto riguarda il rapporto di lavoro subordinato, si stipula un contratto part-time[4] a tempo indeterminato. Con riguardo alla prestazione da svolgere in virtù del contratto di lavoro subordinato, il lavoratore si occuperà dell’attività di gestore in filiale, per una durata settimanale complessiva di 15 o 22 ore e 30 minuti, cioè due o tre giorni alla settimana. Oltre alla normale retribuzione, tale rapporto consentirà al dipendente di ricevere tutte le agevolazioni che hanno i sottoscrittori del contratto di lavoro subordinato “classico”, compreso il fondo pensione di gruppo e il fondo sanitario integrativo;

  • in relazione invece al rapporto di lavoro autonomo, si stipula un contratto di mandato o di agenzia[5], in cui il guadagno del lavoratore sarà rappresentato naturalmente dalle provvigioni. In tal caso egli svolgerà l’attività di consulente finanziario, regolarmente iscritto all’albo, come previsto dal Testo Unico Finanza, modificato, da ultimo, dalla legge 208 del 2015. Ci sarà quindi il conferimento di un incarico per l’offerta e la gestione di prodotti e servizi finanziari, con il divieto di sottoscrivere ulteriori accordi e rapporti in concorrenza alla banca datrice di lavoro/committente.

Occorre sottolineare che il lavoro ibrido è un’ipotesi totalmente diversa dal lavoro agile. Quando si parla di lavoro agile o smart working, infatti, vi è un unico contratto di lavoro subordinato, che prevede lo svolgimento della prestazione lavorativa “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza postazione fissa”[6].

Quando ci si riferisce al di lavoro ibrido, si parla invece di due contratti paralleli, distinti e contestuali: un contratto di lavoro subordinato svolto negli orari prestabiliti e nei locali aziendali, ed un contratto di lavoro autonomo, svolto all’esterno dell’azienda, gestito secondo i propri orari e secondo la propria organizzazione, sempre nell’ovvio rispetto di quanto previsto nel contratto di mandato o nel contratto di agenzia.

Il Protocollo di Intesa prevedeva la sperimentazione del contratto ibrido soprattutto per le nuove assunzioni di giovani[7]. Tale progetto prevedeva la sua realizzazione nell’arco di un biennio. Al termine della scadenza del termine biennale il lavoratore avrà la possibilità di chiedere la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da part-time a tempo pieno, con la relativa cessazione del contratto di lavoro autonomo, oppure potrà decidere di continuare il doppio binario del rapporto subordinato/autonomo (tal ultima ipotesi ovviamente è quella auspicata dall’istituto di credito che ha dato vita al progetto di sperimentazione).

Altra importante peculiarità di questo accordo aziendale del 2017 da sottolineare con interesse è rappresentato dal fatto che le organizzazioni sindacali, in considerazione della sperimentalità del contratto ibrido, si sono impegnate a costituire riferimento per il lavoratore anche per le esigenze connesse al rapporto di lavoro autonomo.

Essendo questa la prima volta che in Italia una banca sperimenta tale tipologia contrattuale ed avendo tale progetto durata biennale non ci si può ancora pronunciare sulla riuscita o meno di tale esperimento e sulla preferenza dei giovani lavoratori assunti a prediligere o meno questa nuova forma contrattuale rispetto alle classiche categorie previste. Considerato che le prime assunzioni con contratto ibrido sono avvenute nella primavera 2017, a breve si potranno effettuare le prime statistiche circa la percentuale di conversione del contratto subordinato da part-time a tempo pieno, e la percentuale di rinnovo del contratto ibrido.

Ció che si può constatare sin da subito è la necessità delle aziende di assumere nuove risorse ma cercando di non restare incardinate nei classici schemi contrattuali, che forse sono ormai alquanto inattuali oltre che eccessivamente onerosi per chi assume. Inoltre si conferma ancora una volta l’importanza della contrattazione collettiva e delle relazioni sindacali, che permettono di introdurre delle novità de facto, senza dover soffrire della lentezza dell’iter normativo, e che, evidenziano l’incapacità dell’apparato legislativo di interpretare tempestivamente i trend dell’economia e del mercato del lavoro attuale.

Si sottolinea altresì che è stato possibile introdurre questa innovazione grazie alla disciplina sui contratti di prossimità[8] che consente ai  “contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività”

Questa normativa ha così regolamentato la cosidetta “contrattazione di secondo livello”, ovvero l’attività negoziale svolta dai sindacati a livello territoriale o aziendale.  Ciò dovrebbe teoricamente consentire alla contrattazione collettiva di rispondere meglio ai bisogni delle aziende appartenenti a una determinata area territoriale o di una singola grande azienda.

Ed è proprio questo il caso di Intesa San Paolo, che aveva bisogno di innestare nel suo organico giovani laureati che potessero sostituire il personale in uscita per il pensionamento. Questo iniziale esperimento lascia intravedere la volontà dell’istituto di credito torinese di estendere in futuro il contratto ibrido ad un numero sempre maggiore di nuovi assunti. Ed anche le altre banche italiane sono pronte a seguire la stessa via intrapresa dal Gruppo Intesa.

.

Tornando però alle attuali trattative per il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei bancari, è evidente che sarà molto più tortuosa la strada verso l’introduzione del contratto ibrido rispetto a quella percorsa per la stipula dell’accordo aziendale di Intesa San Paolo del 2017.

Resta comunque chiaro che, se il più grande gruppo bancario italiano[9] ha introdotto una novità di tale importanza, il terreno è stato ormai solcato. Il contratto ibrido è uno strumento con cui si deve ormai fare i conti, nel settore bancario e non solo.

[1] Siglato tra Intesa San Paolo s.p.a. e le organizzazioni sindacali: FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN.

[2]  Protocollo per lo sviluppo sostenibile del Gruppo Intesa San Paolo, 1 febbraio 2017, Premesse.

[3] Protocollo per lo sviluppo sostenibile del Gruppo Intesa San Paolo, 1 febbraio 2017, Parte 3 “Politiche attive per lo sviluppo sostenibile del gruppo.

[4] In questo caso ci si riferisce ad un part-time verticale, in cui si lavora per l’intera giornata lavorativa ma solo alcuni giorni alla settimana, a differenza del part-time orizzontale che prevede una giornata lavorativa ridotta ma tutti i giorni della settimana.

[5] Ex articoli 1703 e 1742 c.c.

[6] Art. 18 legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

[7] Nel numero massimo di 400 unità e sottoscritte entro il 31 dicembre 2018 (data scadenza del CCNL bancari).

[8] Art. 8 D.L. 138/2011, convertito in legge dalla l.n. 148/2011

[9] Primo gruppo italiano per capitalizzazione, per numero di sportelli e per quota di mercato (fonte Sole 24 ore).

Fonti:

1 – Protocollo per lo sviluppo sostenibile del Gruppo Intesa San Paolo del 1 febbraio 2017.

2 – Guida FABI sul contratto di lavoro misto.

3 – Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato – l. n. 81/2017.

4- D.L. 138/2011, convertito in legge dalla l.n. 148/2011.

Rossana Grauso

Studentessa della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli "Federico II" e tesista in diritto finanziario, è socia di Elsa Napoli. Appassionata di tributaristica e diritto del lavoro, prende parte al progetto "Ius in Itinere" a giugno 2016, divenendone nel gennaio 2017 responsabile dell'area di diritto tributario e diritto del lavoro. Dall'ottobre 2017 è collaboratore editoriale per AITRA - Associazione Italiana Trasparenza ed Anticorruzione. Nel futuro, un master in fiscalità d'impresa e contrattualistica internazionale. Email: rossana.grauso@iusinitinere.it

Lascia un commento