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Corte di Giustizia, Causa C‑352/19 P, Région de Bruxelles-Capitale c. Commissione, sulla legittimazione ad agire

Le massime 

“[…] il ricorso di un ente regionale o locale non può essere equiparato al ricorso di uno Stato membro e deve, pertanto, soddisfare i presupposti di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2006, Regione Siciliana/Commissione, C-417/04 p, EU:C:2006:282, punti da 21 a 24).”

“[…] l’articolo 9 della Convenzione Aarhus non può avere l’effetto di modificare i presupposti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento fissati dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.”

Il caso

Con la sua impugnazione, la Région de Bruxelles-Capitale chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 28 febbraio 2019, Région de Bruxelles-Capitale/Commissione (T‑178/18), con la quale quest’ultimo aveva respinto, in quanto irricevibile, il suo ricorso per l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnovava l’approvazione della sostanza attiva glifosato fino al 2022 (in prosieguo: “regolamento di esecuzione della Commissione”), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modificava l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 333, pag. 10).

A sostegno della sua impugnazione avverso tale ordinanza, la Région de Bruxelles-Capitale deduceva due motivi: il primo vertente sulla violazione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»); il secondo vertente sull’erronea conclusione del Tribunale nel senso dell’assenza di incidenza diretta dell’atto controverso nei suoi confronti.

La motivazione

Con tale sentenza la Corte di Giustizia (in prosieguo: “la Corte”) ha respinto l’intera impugnazione.

In primo luogo, la Corte ha ribadito che gli enti regionali, al contrario degli Stati Membri, la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, non sono ricorrenti privilegiati (v. articolo 263, secondo comma, TFUE). Pertanto, questi ultimi, al fine di poter proporre un’azione di annullamento, devono soddisfare i requisiti di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Tale disposizione subordina la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione di cui non è destinataria, come, nel caso di specie, la Regione di Bruxelles-Capitale, alla condizione che essa sia direttamente e individualmente interessata da tale decisione o, se si tratta di un atto regolamentare, che essa sia direttamente interessata da quest’ultimo e detto atto regolamentare non comporti alcuna misura d’esecuzione.

In secondo luogo, in relazione al primo motivo di appello, la Corte ha ricordato che gli accordi conclusi dall’Unione Europea non prevalgono sul diritto primario dell’Unione e che, pertanto, il Tribunale non aveva l’onere di prendere in considerazione l’articolo 9 della Convenzione di Aarhus ai fini dell’esame circa la ricevibilità del ricorso, in quanto quest’ultimo non modifica i presupposti di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, del TFUE.

In terzo luogo, in merito al secondo motivo di appello, la Corte ha rammentato che, secondo la sua giurisprudenza costante, il presupposto dell’«incidenza diretta» presuppone che il provvedimento, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa dell’Unione senza intervento di altre norme intermedie (v., in tal senso, sentenze del 5 maggio 1998, Glencore Grain/Commissione, C‑404/96 P, EU:C:1998:196, punto 41, e del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a., C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923, punto 103).

Nel caso di specie, la Corte ha confermato che il regolamento di esecuzione della Commissione non aveva incidenza diretta sulla ricorrente poiché:

1. Tale regolamento di esecuzione non aveva l’effetto di confermare la validità delle autorizzazioni all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato;

2. L’obbligo posto a carico degli Stati membri in forza dell’articolo 43, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 1107/2009, da un lato, di statuire sulla domanda di rinnovo dell’autorizzazione all’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario entro un termine massimo di dodici mesi dal rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva contenuta in detto prodotto, e, dall’altro, qualora non sia presa alcuna decisione sul rinnovo dell’autorizzazione prima della sua scadenza, di prorogare l’autorizzazione per il periodo necessario, incombe, in Belgio, sull’autorità federale, e non sulle regioni, come la ricorrente.

3. Gli effetti della procedura di riconoscimento reciproco non sono conseguenza diretta del regolamento di esecuzione della Commissione.

Per scaricare la sentenza clicca qui.

Foto: Imago Images/P. Scheiber

Selma Abdel-Qader

Laureata in Giurisprudenza all’Università di Bologna nel 2013 con 110 e lode con tesi in diritto internazionale, consegue nel 2016 doppio Master in Diritto Internazionale alla Facoltà di Legge dell’Università di Georgetown e in Politiche Ambientali alla Scuola di Affari Internazionali di Parigi - SciencesPo. Ha completato tirocini al Tribunale Speciale per il Libano a L’Aia, al Center for International Environmental Law a Washington D.C. e alla Commissione Europea a Bruxelles. Ha lavorato per due anni in quanto consulente per compagnie multinazionali, associazioni di imprese e organizzazioni non governative in una compagnia di public affairs e comunicazione a Brussels, specializzandosi in sostanze chimiche, economia circolare, sostenibilità, product design, settore tessile, commercio internazionale e diritti umani. È iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna da Ottobre 2020 e, da gennaio 2021, all'Ordine degli Avvocati di Bruxelles in quanto avvocato stabilito. Lavora come Associate presso Fieldfisher LLP., a Bruxelles, nel dipartimento EU Regulatory, Competition and Trade, dove si occupa della legislazione europea in materia di sostanze chimiche, prodotti fitosanitari, legislazione sul prodotto e dispositivi medici.

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