venerdì, Marzo 29, 2024
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Corte di Giustizia UE: nessun diritto d’autore sul sapore degli alimenti

a cura di Francesca Michetti

Può esistere un “sapore d’autore”? La questione è all’origine della controversia tra due società olandesi operanti nel settore agroalimentare, la Levola Hengelo BV e la Smilde Foods BV, avente ad oggetto la pretesa violazione, da parte di quest’ultima, dei diritti di proprietà intellettuale della Levola attinenti al sapore di una crema al formaggio.

Sul punto, la recente pronuncia della Corte di Giustizia UE del 13 novembre 2018[1]ha chiarito che il sapore di un alimento non può essere qualificato come «opera» e pertanto non gode della tutela del diritto d’autore.

Il caso

Un caso singolare, quello che vede protagonista l’«Heksenkaas», il formaggio olandese spalmabile con panna ed erbe aromatiche, creato nel 2007, e di cui, dal 2011, la Levola detiene i diritti di proprietà intellettuale.

La vicenda ha origine nel gennaio 2014, quando la Smilde avviava la produzione di un nuovo formaggio spalmabile, il «Witte Wievenkaas», dal nome diverso ma dal sapore non dissimile a quello del suo concorrente.

Sosteneva la Levola che il sapore di un alimento – nel caso di specie il sapore dell’Heksenkaas – potesse essere qualificato come opera letteraria, scientifica o artistica tutelata dal diritto d’autore (ipotesi che nel nostro ordinamento risulterebbe riconducibile all’articolo 1 della Legge italiana sul diritto d’autore[2]). A tal fine, invocava, per analogia, la sentenza della Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) del 16 giugno 2006, in cui veniva ammessa, in linea di principio, la possibilità di riconoscere un diritto d’autore sull’odore di un profumo[3].

In particolare, rilevava che, a suo avviso, il diritto d’autore su un sapore si riferisce «all’impressione complessiva sugli organi del gusto prodotta dal consumo di un alimento, compresa la sensazione tattile percepita nella bocca»[4].

Nel caso in questione, ritenendo che il sapore del formaggio prodotto dalla Smilde costituisse una riproduzione della propria opera e che, pertanto, violasse i suoi diritti d’autore relativi al sapore dell’Heksenkaas, chiedeva ai giudici olandesi di ingiungere alla suddetta società di porre fine alla produzione, alla vendita e ad ogni altra operazione commerciale correlata al «Witte Wievenkaas»[5].

In prima istanza, il Rechtbank Gelderland, (Tribunale di Gelderland), con sentenza del 10 giugno 2015, respingeva la richiesta della Levola, non avendo quest’ultima chiarito espressamente quali elementi del sapore dell’Heksenkaas gli conferissero il carattere di una creazione intellettuale propria del suo autore[6].

Chiamato a pronunciarsi in sede di appello su tale controversia, il Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi), rilevava, sul punto, la presenza di orientamenti divergenti nella giurisprudenza degli organi giurisdizionali supremi nell’UE. Pertanto, sospendeva il processo e rimetteva alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale se il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2001/29 [7], ostasse a che il sapore di un alimento – come creazione intellettuale dell’autore – fosse tutelato dal diritto d’autore. In particolare:

  • se ostasse ad una tutela a norma del diritto d’autore il fatto che, sebbene la nozione «opere letterarie e artistiche»di cui all’art. 2, par. 1, della Convenzione di Berna[8]– che è vincolante per tutti gli stati membri dell’Unione – comprenda «tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione», in realtà tutti gli esempi riguardano opere percepibili con la vista e/o con l’udito;
  • se il carattere soggettivo dell’esperienza gustativa di un alimento ostasse a qualificare il sapore come un’opera protetta dal diritto d’autore;
  • se la direttiva 2001/29, che agli articoli da 2 a 5 prevede un sistema di diritti esclusivi per gli autori sulle loro opere e di limitazioni a tali diritti, ostasse all’estensione della tutela del diritto d’autore al sapore di un alimento[9].

La pronuncia della Corte di Giustizia UE

Investito della questione[10], l’Avvocato Generale dell’Unione Europea ha reso il proprio parere pronunciandosi su tre punti fondamentali: il primo, circa la necessità di una nozione di «opera» uniforme ed autonoma all’interno dell’Unione; il secondo, relativo al requisito di originalità della creazione intellettuale; il terzo, relativo alla identificabilità precisa e oggettiva del sapore come opera.

Proprio la circostanza che i sapori siano «effimeri, volatili e instabili» ostava, secondo le conclusioni dell’Avvocato Generale, ad una loro qualificazione – e tutela – come opere ai sensi del diritto d’autore.

A tali conclusioni si è conformata la Corte di Giustizia. In primo luogo, essa ha statuito che la direttiva 2001/29 non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli stati membri quanto alla determinazione del senso e della portata della nozione di «opera». Pertanto, anche in considerazione dell’esigenza di applicazione uniforme del diritto dell’Unione, tale nozione necessita di un’interpretazione autonoma ed uniforme in tutta l’Unione[11].

Ne consegue che il sapore di un alimento può essere tutelato dal diritto d’autore, a norma della direttiva 2001/29, solo nella misura in cui può essere qualificato come «opera» ai sensi della medesima direttiva.

Tale qualificazione, da un lato, presuppone che l’oggetto in questione costituisca una creazione intellettuale originale, dall’altro, richiede «un’espressione»di tale creazione intellettuale[12].

Infatti, ai sensi dell’Accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio – adottato nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e al quale l’Unione ha aderito – e del Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d’autore, del quale l’Unione è parte, «sono le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici a poter costituire oggetto di tutela in virtù del diritto d’autore»[13].

Di conseguenza, occorre che l’opera sia identificabile con sufficiente precisione e obiettività[14]. Nel caso di specie, la Corte rileva che «non vi è possibilità di procedere ad una identificazione precisa e obiettiva per quanto riguarda il sapore di un alimento»[15]. Invero, a differenza di un’opera letteraria, pittorica, cinematografica o musicale, che rappresenta un’espressione «precisa e obiettiva», l’identificazione del sapore di un alimento si basa su sensazioni soggettive e, pertanto, variabili, dipendenti da fattori quali l’età, le preferenze alimentari e le abitudini di consumo del soggetto che assapora il prodotto in questione, nonché dal contesto in cui quest’ultimo viene assaggiato.

Peraltro, allo stato attuale dello sviluppo scientifico non è possibile procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento, tale da consentire di distinguerlo dal sapore di un altro prodotto dello stesso tipo.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha quindi negato che il sapore di un alimento possa essere qualificato come «opera» e beneficiare, in quanto tale, della tutela del diritto d’autore ai sensi della normativa europea.

In conclusione, la Corte ha dichiarato che la direttiva 2001/29 «deve essere interpretata nel senso che essa osta a che il sapore di un alimento sia tutelato dal diritto d’autore ai sensi di tale direttiva e a che una normativa nazionale sia interpretata in modo da conferire ad un tale sapore una tutela ai sensi del diritto d’autore».

Una pronuncia dal sapore amaro, questa, che tuttavia riporta chiarezza sui confini applicativi della tutela del diritto d’autore. È proprio vero, allora, che «de gustibus non disputandum est».

 

[1]Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, sent. 13 novembre 2018, causa-C 310/17, Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=DD2091795030C99AB3032E1B017CC68B?text=&docid=207682&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4919692

[2]L. n° 633/1941, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. Ai sensi dell’art. 1, «Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».

[3]Corte Suprema dei Paesi Bassi, sent. 16 giugno 2006, Kecofa v. Lancôme (“Trésor”).

[4]Corte di Giustizia UE, sentenza n. 13 novembre 2018, C‑310/17 (punto 18).

[5]Corte di Giustizia UE, sentenza n. 13 novembre 2018, C‑310/17 (punto 18).

[6]Corte di Giustizia UE, sentenza n. 13 novembre 2018, C‑310/17 (punto 19).

[7]Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32001L0029

[8]Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, adottata a Berna nel 1886, stabilisce per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d’autore tra le nazioni aderenti,

[9]Corte di Giustizia UE, sentenza n. 13 novembre 2018, C‑310/17 (punto 25).

[10]Conclusioni dell’Avvocato Generale Melchior Wathelet, 25 luglio 2018, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=204426&doclang=IT#Footnote1

[11]Corte di Giustizia UE, sentenza n. 13 novembre 2018, C‑310/17 (punto 33).

[12]Corte di Giustizia UE, sentenza n. 13 novembre 2018, C‑310/17 (punto 36-37).

[13]Corte di Giustizia UE, sentenza n. 13 novembre 2018, C‑310/17 (punto 39).

[14]Bagnato M. E., “Sapore non tutelabile con il diritto d’autore”, http://www.altalex.com/documents/news/2018/11/14/sapore-non-tutelabile-con-il-diritto-d-autore

[15]Corte di Giustizia UE, sentenza n. 13 novembre 2018, C‑310/17 (punto 42).

Francesca Michetti

Francesca Michetti. Nasce a Chieti nel 1992. Laureata in giurisprudenza presso la LUISS Guido Carli con 110/110 e lode. Durante la stesura della tesi, dal titolo “Il divieto di perizia psicologica sull’imputato”, sviluppa un particolare e profondo interesse per lo studio del complesso rapporto tra il diritto, la psicologia e le neuroscienze. Spinta dal desiderio di avvicinarsi alla conoscenza scientifica del comportamento umano e dei meccanismi cognitivi e celebrali che lo governano, intraprende il dottorato in Business and Behavioral Science presso l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. Si descrive come una persona curiosa, riflessiva, precisa e determinata: le piace andare oltre la superficie di tutte le cose, alla ricerca del senso più profondo, di sé e degli altri.

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