giovedì, Aprile 18, 2024
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Corte Internazionale di Giustizia: l’organo giurisdizionale delle Nazioni Unite

La Corte Internazionale di Giustizia è il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite; attualmente presieduta dal giudice egiziano Ronny Abraham, svolge una funzione determinante nel campo del diritto internazionale. Prima però di analizzare la storia, la struttura e il funzionamento di quest’organo bisogna puntualizzare un assunto fondamentale: la funzione giurisdizionale internazionale e dunque il processo internazionale ha ancora oggi carattere arbitrale, ovvero un mezzo di risoluzione delle controversie che si basa sulla volontà delle parti di deferire una controversia insorta tra le stesse alla decisione arbitrale. Dunque gli Stati hanno la libertà di sottoporre al giudizio di un tribunale internazionale l’esame di una controversia, purché accettino come vincolante la rispettiva decisione.

Nonostante nel corso del tempo l’istituto dell’arbitrato si sia evoluto grazie a numerosi interventi normativi, ciò che resta invariato è il suo fondamento volontaristico. Dopo la fine della seconda guerra mondiale si è assistito ad un livello di istituzionalizzazione maggiore tramite la creazione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale a cui è subentrata nel 1945 la Corte Internazionale di Giustizia, tribunale permanente con sede all’Aja, il cui funzionamento è basato sulle norme contenute nello Statuto annesso alla Carta dell’ONU.

Dal punta strutturale la Corte è costituita ex art.3 dello Statuto da un corpo permanente di 15 giudici eletti dall’Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza, che restano in carica per nove anni e possono essere rieletti. I giudici sono scelti indipendentemente dalla loro nazionalità tra persone di alta levatura morale e che posseggono nel paese di appartenenza i requisiti per l’elezione di cariche giudiziarie. Sono seduti a titolo personale e non devono farsi condizionare dalle autorità del paese di appartenenza, essendo fondamentale la loro imparzialità e indipendenza nell’esercizio della funzione giudicante. Inoltre ex art.19: “I membri della Corte godono, nell’esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità diplomatiche”. La Corte elegge il Presidente e il Vice Presidente che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il funzionamento della Corte è scandito da rigide regole procedurali inderogabili dalle parti e previste dallo Statuto stesso. Una disamina delle norme più significative aiuterà a comprendere l’effettivo funzionamento dell’organo arbitrale.

L’art 34 stabilisce che solo gli Stati possono essere parti nei processi davanti alla corte, e gli stessi possono riconoscere la sua giurisdizione tramite:

– adesione all’art 36 dello Statuto che prevede: “Gli Stati aderenti al presente Statuto possono in ogni momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria ipso facto e senza speciale convenzione, nei rapporti con qualsiasi altro Stato che accetti il medesimo obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le controversie giuridiche”;

– inserimento in un accordo di una clausola compromissoria completa o la stipula di un trattato di arbitrato completo, che prevedono direttamente l’obbligo di sottoporsi al giudizio di un tribunale internazionale già predisposto.

Nel delineare le due funzioni dell’organo arbitrale è importante distinguere tra:

A) funzione giurisdizionale in materia contenziosa riguardo all’interpretazione e l’applicazione del diritto internazionale

Dalla lettura dell’articolo 36 emerge ancora una volta il carattere arbitrale della giurisdizione della Corte. La norma infatti stabilisce che:  “la competenza della Corte si estende a tutte le controversie che le parti sottopongano ad essa ed a tutti i casi espressamente previsti dallo Statuto delle Nazioni Unite o dai trattati e dalle convenzioni in vigore”. La norma estende la giurisdizione della Corte su tutte le controversie giuridiche concernenti:

  • l’interpretazione di un trattato
  • qualsiasi questione di diritto internazionale
  • l’esistenza di qualsiasi fatto che, se accertato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale
  •  la natura o la misura della riparazione dovuta per la violazione di un obbligo internazionale

Nell’esercizio della funzione giurisdizionale la Corte decide potendo ricorrere a due criteri. Se le parti lo chiedono ex art 38 potrà decidere secondo equità “ex aequo et bono”.; viceversa deciderà in base al diritto internazionale applicando le convenzioni internazionali sia generali che particolari, la consuetudine internazionale, i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili e le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche.

Il processo dinanzi alla Corte si svolge di regola in pubblica udienza, salvo che le parti richiedano diversamente o il pubblico non sia ammesso. Il procedimento si articola in una fase scritta e una orale, e la Corte può indicare le misure cautelari necessarie per salvaguardare i diritti di ciascuna delle parti, qualora risulti opportuno adottarle dalle circostanze del caso e purché sia data comunicazione alle parti e al Consiglio di Sicurezza. L’art 26 dello Statuto prevede inoltre che la Corte possa creare delle sezioni di almeno 3 giudici per trattare controversie in materia di lavoro e concernenti il transito e le comunicazioni, dando alle parti la possibilità di scegliere che le controversie vengano esaminate dalle sezioni stesse.

La fase decisoria: La Corte decide in base alla maggioranza dei giudici presenti, esponendo nella sentenza i motivi su cui è fondata. La sentenza spiega i suoi effetti obbligatori solo tra le parti e in relazione alla controversia ed ex art.60 si tratta di una decisione definitiva e senza appello. In caso di contestazione sul significato e la portata della sentenza, spetta alla Corte di interpretarla a richiesta di una delle parti. L’art 61 prevede la possibilità di presentare un’istanza di revisione di una sentenza “solo quando la stessa sia fondata sulla scoperta di un fatto di natura tale da costituire un elemento decisivo e che, al momento dell’emanazione della sentenza, fosse ignorato dalla Corte come pure dalla parte che chiede la revisione, sempreché l’ignoranza da parte di quest’ultima non fosse da attribuire a negligenza”.

B) funzione consultiva

Nell’esercizio della funzione consultiva la Corte è abilitata dall’art 65 dello Statuto a fornire pareri consultivi su questioni giuridiche avanzate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dagli Istituti specializzati delle Nazioni Unite quando essi siano autorizzati a farlo. L’Assemblea generale ha totale libertà nel richiedere un parere consultivo,viceversa gli altri organi ONU sono tenuti ad invocare il parere consultivo unicamente per questioni che riguardano le loro competenze.

Tra le più recenti e significative decisioni della Corte rientra il caso Jadhaw, India contro Pakistan, in cui la Corte ha accolto lo scorso 18 maggio la richiesta di misure provvisorie avanzata dall’India, bloccando l’esecuzione della pena capitale nei confronti di un cittadino indiano in Pakistan. L’uomo era stato condannato a morte ma non aveva potuto avvalersi, una volta arrestato, del diritto di avvisare il proprio console, e l’India contestava al Pakistan la violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

Un’altra fondamentale pronuncia risale al febbraio 2015 e va a chiudere una controversia dalla durata ultradecennale tra Croazia e Serbia in merito ai fatti accaduti tra il 1991 e il 1995. Gli stati si accusavano a vicenda circa la commissione di atti di genocidio durante il conflitto, ma la Corte alla luce della Convenzione sul genocidio del 1948 ha stabilito la mancanza dell’elemento soggettivo per la commissione del crimine, che in quanto crimine internazionale richiede specificamente la sussistenza della volontà di distruggere in tutto in parte un determinato gruppo etnico e religioso.

Fonti esterne:

a) Statuto della Corte Internazionale di Giustizia

Anna Giusti

Anna Giusti studia Giurisprudenza presso l'Università di Napoli Federico II. Attualmente svolge un tirocinio presso il Consolato Generale degli Stati Uniti di Napoli. La collaborazione con Ius in itinere nasce dalla volontà di coniugare la sua grande passione per la scrittura al percorso di studi. Collaborare per l'area di diritto internazionale le permette di approfondire le tematiche che hanno da sempre suscitato maggiore interesse in lei, ovvero il diritto internazionale penale, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti umani, il diritto dell'Unione Europea. Appassionata di viaggi, culture e letterature straniere, si è da sempre dedicata allo studio dell'inglese e del francese.

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