venerdì, Marzo 29, 2024
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Che cosa è la rescissione dal contratto?

Nel linguaggio comune molto spesso il termine “rescissione” è impropriamente utilizzato in modo generico per indicare un modo di porre fine ad un contratto o ad un negozio giuridico; in realtà è uno strumento, molto specifico, messo a disposizione di uno dei contraenti, per far dichiarare l’invalidità di un contratto quando lo stesso sia stato concluso nella ricorrenza di particolari circostanze.

La relativa disciplina è dettata dal codice civile dall’art. 1447 all’art. 1452.

Occorre preliminarmente rilevare che la rescissione può essere invocata in due casi:

  1. quando il contratto è stato concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.)
  2. quando il contratto è stato concluso in stato di bisogno (art. 1448 c.c.).

Stato di pericolo

Il primo caso ricorre qualora uno dei contraenti sia stato indotto ad obbligarsi a condizioni inique dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Al fine della declaratoria di rescissione a favore del contraente che ha formato la sua determinazione alla conclusione del contratto in modo non libero, devono sussistere pertanto tre elementi: l’esistenza di un pericolo concreto che involga la persona fisica, propria o di un terzo (con esclusione pertanto di eventuali fattispecie in cui il pericolo riguardi le cose), la conoscenza di questa necessità da parte dell’altro contraente e lo squilibrio delle prestazioni contrattuali, essendo tale strumento volto a tutelare “la specifica libertà di evitare contratti dannosi”.[1]

Con l’accoglimento della domanda di rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, il giudice può in determinati casi riconoscere all’altra parte un compenso per l’eventuale opera prestata.

Stato di bisogno – rescissione per lesione

Lo scenario della rescissione per lesione è invece il seguente: un soggetto, a causa di uno stato di bisogno, generalmente di natura patrimoniale, decide di concludere un contratto a condizioni svantaggiose e l’altra parte approfitta della condizione della controparte per trarne vantaggio.

La lesione si concreta quando vi è una sproporzione tra le prestazioni contrattuali; in particolare, la norma di cui all’art. 1448 c.c. fissa la misura del predetto divario, la cosiddetta lesione ultra dimidium, stabilendo che la rescissione può essere richiesta solo quando il valore della prestazione del soggetto in stato di bisogno ecceda di oltre la metà il valore della controprestazione.

Dinnanzi ad una domanda di rescissione per lesione, la prima verifica che effettua il giudice adito è quella relativa alla sussistenza ed all’entità della sproporzione delle obbligazioni, per poi andare ad individuare l’esistenza dello stato di bisogno e la volontà dell’altra parte di approfittarsi del predetto stato.

Relativamente al bisogno che spinge il contraente ad accettare un contratto svantaggioso, deve trattarsi di una condizione obbiettiva ed accertabile, che non deve necessariamente corrispondere ad un reale stato di indigenza del soggetto, essendo sufficiente, ad esempio, una semplice esigenza di liquidità. È però richiesta la sussistenza di un nesso di causalità psicologica tra la predetta esigenza e l’accettazione di una prestazione non proporzionata.

Riguardo alla posizione dell’altro contraente la giurisprudenza ha più volte individuato la necessità che tale parte sia non solo a conoscenza della necessità economica della controparte, ma che abbia altresì la consapevolezza che la conclusione del contratto gli apporti una considerevole utilità economica. Pertanto non deve trattarsi di una condotta attiva, volta a spingere il soggetto in stato di bisogno ad accettare condizioni lesive, ma basta la consapevolezza di ottenere un notevole vantaggio rispetto all’altra parte.

Tale condizione deve altresì essere concreta; è stato al riguardo affermato che “l’approfittamento dello stato di bisogno consiste nella consapevolezza che una parte abbia dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali derivante dallo stato di bisogno altrui di cui ha parimenti conoscenza e dunque non basta uno squilibrio solo ipotizzato da parte del contraente in posizione di vantaggio”. [2]

L’azione per ottenere la rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto, salvo che il fatto non costituisca reato, nel qual caso si applica, all’azione civile, se più lungo, il termine di prescrizione del reato (art. 2947 c.c.).

Effetti della pronuncia di rescissione

Nel caso di pronuncia di accoglimento, la sentenza produce un duplice effetto, uno liberatorio ex nunc, relativo alle prestazioni ancora da eseguire che non dovranno essere più effettuate, ed uno restitutorio ex tunc, relativo alle prestazioni già eseguite che ciascuna parte avrà diritto di ripetere dall’altra; pertanto le cose ricevute dovranno essere restituite unitamente agli accessori, ai frutti e le utilità eventualmente prodotte.

L’accoglimento della domanda di rescissione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, sempre che siano stati acquisiti prima dell’eventuale trascrizione della domanda.

Il contraente che ha tratto vantaggio dalla conclusione del contratto oggetto di domanda di rescissione può, a norma dell’art. 1450 c.c., evitare la stessa, offrendo una modifica al contratto che lo riporti ad equità.

Viste le caratteristiche dell’istituto, lo stesso non può essere pertanto inteso come una mera terminazione di un rapporto giuridico, costituendo la rescissione una vera e propria forma di invalidità del contratto prevista dal legislatore a tutela del contraente che accetta condizione inique a causa di uno stato di pericolo o di bisogno.

[1] Cassazione Civile sentenza 5482/1979

[2] Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza n. 1651/2015

Avv. Paola Minopoli

Avvocato civilista specializzato in contrattualistica commerciale, real estate, diritto di famiglia e delle successioni, diritto fallimentare, contenzioso civile e procedure espropriative. Conseguita la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con la II cattedra di Storia del Diritto Italiano dell'ateneo federiciano, dedicandosi poi alla professione forense. Ha esercitato prima a Napoli e poi nel foro di Milano, fornendo assistenza e consulenza a società e primari gruppi assicurativi/bancari italiani. Attualmente è il responsabile dell’ufficio legale di un’azienda elvetica leader nella vendita di metalli preziosi, occupandosi della compliance, fornendo assistenza per la governance e garantendo supporto legale alle diverse aree aziendali. Email: paola.minopoli@iusinitinere.it

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