martedì, Aprile 23, 2024
Labourdì

Cos’è il contratto di lavoro sportivo e le differenze tra professionismo e dilettantismo

Il contratto di lavoro sportivo è un contratto di natura speciale in quanto regola il peculiare rapporto lavorativo intercorrente tra una società sportiva ed uno sportivo professionista.
Tale contratto è disciplinato dalla l. 91/1981, contenente le norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti.

La norma innanzitutto individua quali sono i soggetti tra i quali intercorre tale rapporto di lavoro, pertanto da un lato vi è la società sportiva nella posizione di datore di lavoro, dall’altro vi sono gli atleti, gli allenatori, i preparatori atletici ed i direttori tecnico-sportivi, i quali rivestono invece la posizione di lavoratori.
Ai sensi di quanto previsto dalla legge di cui si parla, va precisato che il rapporto di lavoro si connota per essere subordinato quando lo sportivo svolge l’ l’attività in modo continuativo nel tempo.
Si parla, diversamente, di lavoro autonomo in presenza di tre requisiti e cioè:
– quando l’attività sportiva è svolta in occasione di una singola manifestazione o di più manifestazioni tra loro collegate, ma pur sempre entro un breve periodo di tempo;
– quando lo sportivo non sia vincolato contrattualmente a svolgere sedute di preparazione e di allenamento;
– quando la prestazione, pur avendo carattere continuativo, non sia svolta però per più di 8 ore settimanali, o 5 giorni mensili, o 30 giorni annuali.

Per quanto concerne la disciplina contrattualistica, la normativa richiede la forma scritta ad substantiam per tale contratto, dovendo poi lo stesso essere depositato dalla società stipulante presso la federazione sportiva nazionale al fine di essere approvata.
Inoltre, non possono essere applicate clausole di non concorrenza, o comunque limitative della libertà dello sportivo, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto lavorativo.
Al contratto di lavoro sportivo si applica l’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori in merito alle sanzioni che possono essere erogate dalla società sportiva.
E’ poi ammessa la possibilità di cessione del contratto da una società sportiva ad un’altra, prima della scadenza del contratto, a patto che vi sia il consenso da parte del lavoratore sportivo ceduto. E’ stato ad oggi eliminato il vincolo sportivo che prima limitava fortemente la libertà e l’autonomia contrattuale del lavoratore sportivo.
Tuttavia, vige ancora una limitazione abbastanza forte della libertà dello sportivo, in virtù della quale viene attribuito alla società sportiva che abbia provveduto alla formazione tecnica dello sportivo, il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso.

In merito a tale materia è doveroso affrontare la questione che concerne la distinzione tra sportivo professionista e sportivo dilettante, dal momento che rispetto a questo ultimo non si applica la l. 91/1981, cosi determinandosi inevitabilmente una lacuna normativa. Difatti, a fronte di una disciplina completa e garantista nei confronti dello sportivo professionista, manca una analoga regolamentazione per la situazione in cui si trova lo sportivo dilettante.
Il problema maggiore sta nel fatto che quasi tutti i requisiti riguardanti la distinzione tra dilettantismo e professionismo hanno natura formale, prescindendo dunque dalle condizioni reali in cui viene svolta l’attività sportiva.
Per esempio, spetta al C.O.N.I stabilire se far rientrare una determinata attività sportiva nel settore professionistico o se delimitarla nel settore dilettantistico. Ancora viene richiesto che la società sportiva, per poter assumere atleti professionisti, abbia la forma di una società di capitali o di società a responsabilità limitata.
Eppure non sono poche le discipline che, pur rimanendo confinate nell’ambito del dilettantismo, sono però dotate di un’importante organizzazione di mezzi e di strutture, nonché di atleti dotati di un elevato tecnicismo.
Secondo l’approccio adottato dalla giurisprudenza comunitaria, la distinzione tra le due categorie risiederebbe nel fatto che solo l’attività del professionista si caratterizza per essere continuativa nel tempo e per essere remunerata.
Non sempre, però, la giurisprudenza nazionale ha aderito a tale orientamento. Se infatti, volendone dare una definizione teorica, lo sportivo dilettante è quello che svolge l’attività sportiva senza corrispettivo o per puro diletto psichico-fisico, è anche vero che, nella pratica, accade molto spesso che l’attività svolta dallo sportivo dilettante sia comunque remunerata.

Pertanto, di recente è prevalsa la conclusione che, al fine di valutare se si possa parlare di professionismo sportivo piuttosto che di dilettantismo sportivo, è opportuno guardare al caso concreto. In particolare occorre rifarsi al criterio della prevalenza, sulla base di una valutazione da effettuare caso per caso, poiché spesso lo svolgimento di un’attività continuativa e remunerata non è una prerogativa dei soli sportivi professionisti.

Dott.ssa Marilù Minadeo

Nata a Napoli, il 26/07/1991. Nel marzo del 2016 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l' Università Federico II di Napoli. Ha intrapreso il percorso di preparazione al concorso in magistratura, frequentando un corso di formazione privato presso un magistrato. Inoltre, sta perfezionando la formazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di Napoli ed è praticante avvocato.

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