Crisi d’impresa: la nuova riforma fallimentare e i risvolti in ambito penale
La legislazione della crisi d’impresa è stata sottoposta a varie revisioni negli ultimi anni e di recente con il disegno di legge n. 2681 è stata introdotta una nuova disciplina in materia fallimentare. Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera e inviato al Senato per un successivo esame; il testo composto da 16 articoli, delega il Governo alla regolamentazione della materia. Il ministro della giustizia Andrea Orlando ha definito questa riforma fallimentare come una svolta di portata epocale, che cambierà le dinamiche per la gestione della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La prima trasformazione rilevante, che viene posta in luce, è una rivoluzione letterale poiché il termine fallimento sarà sostituito da quello di liquidazione giudiziale; dunque non si parlerà più di fallito, anche se il soggetto ha subito un insuccesso imprenditoriale, ma si cercheranno soluzioni di recupero. Sono programmati meccanismi di allerta, per evitare che le crisi d’impresa diventino irreversibili e sono previsti meccanismi stragiudiziali per favorire la mediazione tra debitori e creditori. Prima della crisi d’impresa, si richiede di attivare una fase preventiva di allerta da parte del debitore o d’ufficio dal tribunale su segnalazione dei creditori, l’imprenditore che attivi tempestivamente l’allerta per far fronte alla crisi d’impresa riceverà una serie di misure premiali quali la non punibilità di alcuni delitti fallimentari se il danno è di speciale tenuità ovvero diverse attenuanti per altri reati e riduzioni per debiti fiscali.
Nella delega sono collocate anche modifiche al Codice Civile di rilevante spessore.
L’aspetto che occorre maggiormente analizzare è come questa riforma incida nella sfera penale, date le modifiche previste sia sul piano sostanziale, che processuale. Viene introdotta una nuova causa di estinzione dei reati, infatti per quelli perseguibili a querela, si ritiene che il giudice potrà affermare l’estinzione del reato, dopo aver sentito le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato dove fosse possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Si inserisce l’aggravamento delle pene per alcuni reati contro il patrimonio, come l’aumento dei minimi edittali delle pene detentive e un aumento delle pene pecuniarie, per i reati di furto in abitazione, scippo e rapina. Differenti modifiche in tema di circostanze aggravanti e l’aumento delle pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, punito con la reclusione da 6 a 12 anni.
Cambiamenti anche per la disciplina della prescrizione, la decorrenza dei termini di prescrizione per alcuni reati in danno di minori, opererà al compimento del diciottesimo anno di età, salvo che l’azione penale non sia stata esercitata in precedenza. In questo ultimo caso, il termine di prescrizione decorrerà dall’acquisizione della notizia di reato. E’ regolamentata una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione, legata alla sentenza di condanna in primo grado; il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello e per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi, con la sentenza di condanna in appello, il termine resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi. Se l’imputato è assolto in secondo grado o in caso di annullamento della sentenza di condanna, nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o di dichiarazione di nullità della decisione, con restituzione degli atti al giudice, i periodi di sospensione di un anno e sei mesi saranno ricomputati per il calcolo del termine di prescrizione. L’interruzione della prescrizione opera per coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione solo per gli imputati, nei cui confronti si sta procedendo.
Per garantire il minor sacrificio possibile alla libertà personale va apportata una revisione al sistema del doppio binario, che prevede l’applicazione congiunta di pene e misure di sicurezza.
Nell’ambito del diritto penale processuale svariate sono le modifiche: in merito alla capacità dell’imputato di partecipare al processo, se l’incapacità, successivamente a svariati accertamenti, risulti irreversibile, il giudice dovrà revocare l’ordinanza di sospensione del procedimento e pronunciare sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere.
Modifiche sono previste per la fase delle indagini preliminari e riguardo la sentenza di non luogo a procedere si afferma che la sentenza emessa in sede di udienza preliminare può essere impugnata in appello, anziché direttamente in cassazione; la corte d’appello potrà decidere sull’impugnazione con rito camerale partecipato; il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello, potrà essere presentato dall’imputato e dal P.G. presso la corte d’appello, per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 606 del codice di procedura penale; sull’impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di Cassazione in camera di consiglio.
Novità anche per i riti speciali in tema di giudizio abbreviato e per le sentenze di patteggiamento.
Per la disciplina delle impugnazioni si stabilisce che questa possa essere proposta personalmente dall’imputato, purché non si tratti di ricorso per cassazione; l’atto di impugnazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, anche l’indicazione delle prove delle quali si deduce l’inesistenza o l’omessa o erronea valutazione. Per i casi d’appello opera l’inappellabilità anche delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite, con la sola pena dell’ammenda o con una pena alternativa, infine è reintrodotto il concordato sui motivi in appello.
La legge delega il Governo ad intervenire nel settore delle intercettazioni e le innovazioni dovranno essere apportate con svariati decreti legislativi.
Il disegno di legge contiene anche la delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario, che si ispira a particolari principi e criteri direttivi.
La riforma della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza, approvata lo scorso 11 ottobre, porterà svariati risvolti positivi: l’economia funzionerà meglio, aumenteranno le possibilità di crescita finanziaria e saranno più solide le prospettive per le imprese sane.
La riforma fallimentare è una delle riforme volute dall’Unione Europea ed è fortemente sentita da tutto il sistema economico.
Mariaelena D’Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.”
Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione.
Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.