giovedì, Marzo 28, 2024
Diritto e Impresa

D.L. n. 50/2017: le PMI-S.r.l. diventano delle “piccole” SPA

Il D.L. n. 50/2017 ha realizzato una modifica dirompente nella regolamentazione delle piccole e medie imprese costituite in forma di S.r.l.

Si tratta infatti di un intervento normativo che estende alle PMI-S.r.l. il reticolo di deroghe previste per le start-up innovative e per le PMI innovative, rispetto alla disciplina codicistica in tema di Srl.

Al fine di comprendere la portata della manovra correttiva del 2017, occorre ripercorrere brevemente l’excursus normativo che ha interessato la materia di cui si tratta.

Con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita bis), convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, il legislatore ha introdotto alcune deroghe alla disciplina codicistica societaria in relazione alle start-up innovative costituite in forma di S.r.l., al fine di promuovere tutte quelle attività imprenditoriali connotate da un’impronta innovativa:

  • prevedere nell’atto costitutivo categorie di quote fornite di diritti diversi (in deroga all’art. 2468 co.2 e co.3 c.c.);
  • creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (in deroga all’art. 2479 co. 5 c.c.);
  • compiere operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazioni a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi professionali (in deroga all’art. 2474 c.c.);
  • prevedere che le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di S.r.l. possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali (in deroga all’art. 2468 co. 1 c.c.).

Con il D.L. 24 gennaio 2015, n.33, c.d. Decreto Investment Compact 2015, il legislatore ha esteso tale deroghe anche alle PMI innovative e agli OICR che investano in azioni o quote delle predette società.

Successivamente, la portata applicativa delle predette deroghe alla disciplina codicistica in tema di S.r.l. è stata ulteriormente ampliata con la L. 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Stabilità 2017) a tutte le PMI (sostituendo la parola “PMI” alle parole “start-up innovative” e “PMI-innovative”), anche se prive del requisito dell’innovatività dell’oggetto sociale.

Tuttavia, la portata estensiva di tale intervento è stata sminuita da un’omissione rilevante del legislatore che, differentemente da quanto previsto all’art. 26 del Decreto Crescita bis, non ha esplicitato che per le PMI-S.r.l. operano le medesime deroghe codicistiche previste per le start-up innovative.

Si è trattato quindi di una scelta (probabilmente involontaria) che, di fatto, ha precluso alle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata di giovarsi di una regolamentazione societaria più flessibile e elastica.

Apportando un correttivo all’intervento del 2016, l’art. 57 del D.L. n.50/2017 (c.d. Decreto Correttivo) ha esteso (modificando l’art. 26 del Decreto Crescita bis) le deroghe ivi previste agli artt. 2468, commi 1,2,3, 2474 e 2479 comma 5 c.c. alle PMI-S.r.l.

Alla luce di tale modifica, non pare peregrino affermare che le PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata possono essere equiparate a delle piccole SPA.

Come per quest’ultime, invero, non opera il divieto di offrire al pubblico le partecipazioni dei soci (art. 2468, comma 1, c.c.).

Ne consegue che esse possono accedere a quella particolare forma di finanziamento alternativa al business angel e al venture capital, ovvero l’equity crowdfunding.

Parimenti, in deroga a quanto previsto all’art. 2468, comma 2 c.c., le PMI-S.r.l. possono derogare al principio di proporzionalità tra i diritti sociali e la partecipazione posseduta dai soci, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 2475 ultimo comma e 2265 c.c.

Inoltre, il legislatore ammette espressamente che le PMI-S.r.l. creino categorie di quote fornite di diritti diversi, anche derogando ai principi sanciti ai commi 2 e 3 dell’art. 2468 c.c. e all’art. 2479, comma 5,c.c.

Si tratta di una modifica dirompente se si tiene conto che la Relazione alla legge di riforma del diritto societario ha specificato che la creazione di particolari diritti ai sensi dell’art. 2468 c.c. non equivale a avallare la creazione di categorie di quote.

Infine, in merito al divieto per le S.r.l. di acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, l’art. 57 del D.L. n. 50/2017, riconosce alle PMI-S.r.l. di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera o di servizi.

Di Claudia Calderini

Claudia Calderini

Claudia Calderini fa parte di Ius In Itinere dal 2018 in qualità di Responsabile dell'area di Diritto Civile. Laureata con lode all'università di Napoli Federico II, dopo aver conseguito l'abilitazione forense, nel 2016 ha deciso di trasferirsi a Milano per partecipare al master "Diritto & Impresa" presso la Business school de il Sole 24 Ore. Dopo aver lavorato presso un primario studio legale milanese, dal 2019 lavora come Senior Legal Associate presso un fondo di investimento che si occupa di gestione di investimenti nel settore delle energie rinnovabili.

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