mercoledì, Aprile 24, 2024
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Da Maradona alla tutela del diritto all’immagine dei defunti

La scomparsa di personaggi che rimarranno nella memoria collettiva, si sa, è sempre seguita da polemiche e strascichi che certamente non rendono loro onore, e a questo destino non sfugge Diego Armando Maradona. Da qualche settimana il riposo del “pibe de oro” è infatti disturbato, tra le altre cose, dalle questioni ereditarie che vedono coinvolta la sua numerosa prole. Uno dei temi su cui si è maggiormente posta l’attenzione riguarda l’utilizzazione a fini commerciali dell’immagine del fuoriclasse, considerata ormai una fonte inestimabile di introiti[1]. La vicenda rappresenta uno spunto interessante per approfondire la tematica della tutela del diritto all’immagine dei defunti, sulla quale nel corso degli anni fiorente è stato il dibattito dottrinale, soprattutto alla luce delle difficoltà ad attribuire una tutela a soggetti ormai non più titolari di capacità giuridica, la quale, infatti, per come emerge da una lettura sistematica del Codice civile, si acquista alla nascita e si perde esclusivamente con la morte[2].

Dopo una prima fase conflittuale che ha visto fronteggiare i contrari e i favorevoli ad un riconoscimento, negli ultimi tempi è andata affermandosi la teoria meno rigorosa, all’interno della quale sono comunque sorti quattro diversi orientamenti che hanno tentato di fornire una giustificazione giuridica rispetto all’accordo della tutela suddetta. Secondo un primo orientamento il defunto conserverebbe una capacità giuridica limitata assimilabile a quella attribuita dalla disciplina codicistica al nascituro, anche non concepito[3]. Per un secondo orientamento, invece, i diritti della personalità del defunto sarebbero da considerarsi si privi di un titolare, ma non per questo inesistenti, dal momento che il loro esercizio dovrebbe comunque riconoscersi nei confronti di altri soggetti specificamente legittimati. In altri termini, sembrerebbe potersi ancora inquadrare il defunto in un centro di interessi, la tutela del quale spetterebbe, tuttavia, ad altri soggetti, che agirebbero pertanto direttamente a suo vantaggio. Un terzo orientamento ritiene poi che i diritti della personalità sarebbero oggetto di una vera e propria successione mortis causa, sebbene caratterizzata da alcuni elementi anomali come per esempio l’assenza di patrimonialità del suo oggetto. Infine, per il quarto orientamento, più diffuso in giurisprudenza, i diritti della personalità, un tempo attribuibili alla titolarità del defunto, sarebbero oggetto di un acquisto iure proprio da parte, essenzialmente, degli eredi, o comunque dei suoi familiari[4]. Ora, lungi dal voler identificare la teoria più corretta, si consideri soltanto che l’ordinamento ha recepito la posizione generale, attribuendo dunque in maniera esplicita una tutela post mortale ai diritti della personalità, e in particolare al diritto all’immagine. E numerose sono le disposizioni dalle quali è possibile evincere tutto ciò.

Occorre prima di tutto prendere in considerazione l’articolo 10 del Codice civile, ai sensi del quale l’esperimento dei rimedi – inibitorio e risarcitorio – previsti dall’ordinamento a seguito di un utilizzo abusivo dell’immagine spetta non soltanto al soggetto effigiato ma altresì al coniuge, ai figli e ai genitori.

La disposizione appena esaminata deve essere necessariamente letta in combinato disposto con la Legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore il cui articolo 96 fa un esplicito riferimento all’effige del defunto nella parte in cui dispone che “dopo la morte della persona ritratta si applicano le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell’articolo 93”. Di conseguenza, ai fini della riproduzione, pubblicazione o diffusione dell’immagine di un defunto “occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle e, in loro mancanza degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado”. Il suddetto consenso tuttavia è subordinato al principio del rispetto della volontà del de cuius, cosicché la riproduzione dell’effigie non può ritenersi lecita qualora una sua disposizione scritta preveda diversamente. E da ciò è possibile desumere a contrario che i propri diritti di immagine possano essere oggetto di eredità o di legato, e quindi di una o più disposizioni con cui vietarne, limitarne o disciplinarne l’utilizzazione. È il caso del celebre attore Robin Williams il quale, proprio attraverso testamento, ha disposto che, per un periodo di 25 anni dalla sua morte, intervenuta nel 2014, qualsivoglia introito derivante dall’utilizzo della sua immagine dovrà essere utilizzato esclusivamente a fini benefici[5].

La stessa legge sul diritto d’autore prevede però delle ipotesi in cui la regola del consenso può non essere applicata, cedendo il passo a diverse e preminenti esigenze. Recita al riguardo l’articolo 97 che “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”. Tra le cause di giustificazione rientra dunque la notorietà della persona ritratta, quand’anche, evidentemente, defunta, con la naturale conseguenza che non necessario risulterà il previo consenso dei congiunti indicati dall’articolo 93. Ciò significa forse che l’immagine di una persona nota defunta possa essere utilizzata indiscriminatamente, anche per ragioni commerciali? La risposta è in ogni caso negativa. La giurisprudenza di legittimità infatti, da ormai molto tempo, è giunta alla conclusione che l’utilizzo dell’immagine di una persona nota è libero soltanto nella misura in cui si prefigge il perseguimento di una finalità informativa o prevalentemente informativa, con la conseguenza che un eventuale utilizzo commerciale, o in generale un utilizzo non finalizzato ovvero non funzionale all’informazione, deve sempre essere sorretto dal consenso della persona interessata, e tutto lascia suppore che tale interpretazione possa estendersi anche ai casi in cui l’effigiato coincida con una persona defunta[6]. Su quest’ultimo punto interessante è la vicenda che ha visto coinvolti la figlia del celebre Totò e un noto partito politico di dimensione nazionale, il quale aveva fatto realizzare e affiggere una serie di manifesti propagandistici raffiguranti l’artista. Nel relativo giudizio la congiunta istante chiedeva la rimozione del materiale suddetto oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla violazione, tra gli altri, proprio del diritto all’immagine. E il giudice di merito non ha potuto far altro, accogliendo la domanda attrice, che recepire gli orientamenti giurisprudenziali prima accennati riferiti alla generale ipotesi di abuso dell’immagine di persona nota vivente[7].

In tale ambito rientrano tra l’altro i casi di cosiddetta resurrezione digitale, una tecnica attraverso la quale è possibile “far rivivere”, per mezzo della CGI[8], attori deceduti, e che attualmente è utilizzata nei casi di morte in corso di ripresa, ma che in futuro potrebbe condurre a scenari del tutto nuovi e imprevedibili fino a poco tempo fa. Ebbene, tenendo conto della natura prettamente commerciale della finalità perseguita, si tratta di una tecnica certamente lecita purché rispettosa, come visto in precedenza, della regola del consenso, da parte dei congiunti individuati dalla normativa di riferimento, ovvero della volontà del de cuius, la quale potrebbe risultare non soltanto da un testamento ma altresì da una pattuizione scritta, in altri termini dal contratto concluso in vita con una certa società di produzione cinematografica[9].

Sempre l’articolo 97 l.a., al secondo comma, prevede poi che la diffusione dell’immagine è da ritenersi in ogni caso lecita soltanto se non pregiudizievole dell’onore, della reputazione od anche del decoro della persona ritratta, e anche in questo caso sembra auspicabile applicare la norma in esame ai soggetti defunti. Tra l’altro, la disposizione sembra potersi applicare altresì ai casi in cui l’immagine raffiguri un cadavere. La diffusione di immagini di questo tipo è stata oggetto di vari provvedimenti del giudice nomofilattico, sebbene in riferimento allo specifico aspetto della diffusione avente finalità giornalistiche. In particolare, secondo la Cassazione  la pubblicazione a fini informativi di immagini raffiguranti le vittime di un omicidio“ può costituire reato se […] sono caratterizzate da particolari impressionanti e raccapriccianti, lesivi della dignità umana”. Sulla stessa lunghezza d’onda si è tra l’altro posto, in relazione al “caso Meredith”, il garante della privacy  [10]. Proprio Maradona, sebbene non sia stato vittima di un omicidio, è stato coinvolto in una vicenda assai triste quanto consona ad una migliore comprensione del caso in questione. Qualche giorno dopo la sua morte, infatti, alcuni impiegati dell’agenzia funebre avevano “approfittato” del momento per fare un selfie, poi pubblicato sui social, con la salma, scatenando immancabilmente l’indignazione in ogni angolo del mondo. Sembra evidente la violazione dell’articolo 97 l.a., e più in generale delle norme, sia costituzionali che sovranazionali, poste a tutela della dignità umana, a maggior ragione se si considera che già la stessa attività giornalistica, generalmente ritenuta preminente rispetto alla tutela dell’immagine altrui, deve sottostare ai rigidi limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità cui si è accennato pocanzi, figurarsi le ipotesi di diffusione per motivi assolutamente futili come nel caso concreto.

Proseguendo nella rassegna delle norme interne volte a tutelare l’immagine dei defunti, occorre accennare all’articolo 8 del Codice della proprietà industriale, il cui primo comma, attraverso una formula quasi analoga a quella del citato articolo 93 l.a., prevede che “i ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso”.

Infine, altrettanto rilevante è la normativa prevista a tutela della privacy, dal momento che il ritratto, come previsto dalla direttiva 95/46/CE, ora abrogata, è pienamente equiparato ad un qualsiasi altro dato personale. Il GDPR (ossia il regolamento europeo attualmente vigente in materia) stabilisce tuttavia in maniera espressa, al considerando 27, che le disposizioni in esso contenute non si applicano anche alle persone decedute, ma allo stesso tempo tiene a precisare che le singole autorità nazionali possono prevedere altrimenti attraverso norme di diritto interno. E infatti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il cosiddetto Codice della privacy), per come modificato in adeguamento al regolamento europeo, stabilisce all’articolo 2-terdecies che i diritti relativi alle persone decedute “possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. Da ciò discende che ai dati personali riferiti alle persone decedute, e dunque anche alle loro immagini, continuano ad applicarsi le tutele previste dalla normativa, non soltanto interna ma, per estensione, anche europea. E al riguardo il GDPR, all’articolo 4, specifica che ogni forma di trattamento dei dati personali deve essere subordinata al consenso della persona interessata (nel nostro caso della persona interessata ad agire a tutela del defunto) sebbene, ai sensi dell’articolo 6, il concorso di interessi ritenuti preminenti può condurre ad una disapplicazione della regola del consenso, tra i quali interessi, tuttavia, certamente non rientrano quelli di natura economico-commerciale.

Si è dunque visto che l’ordinamento tende a tutelare l’immagine dei defunti, non mancando tuttavia di prevedere delle eccezioni atte a soddisfare altre esigenze ritenute preminenti di volta in volta sulla base di uno specifico giudizio che tenga in forte considerazione il caso concreto. L’immagine è pertanto diffondibile, per esempio, per finalità artistiche ovvero, soprattutto, per finalità giornalistico-informative, e questa apertura non si nota parimenti per il perseguimento di finalità lucrative, considerate, a ragione, meno meritevoli di quelle sopra evidenziate. Tuttavia, pur sempre, in ogni caso, in un’ottica di tutela, l’ordinamento non esclude a priori un utilizzo di tal sorta, il quale tuttavia deve essere necessariamente subordinato al rispetto di rigidi paletti.

[1] Varese E., Mazza V., La vera eredità di Maradona sono i diritti legati alla sua immagine. Ma a chi spettano?, www.open.online, https://www.open.online/2020/12/14/la-vera-eredita-di-maradona-sono-i-diritti-legati-alla-sua-immagine/, 28 dicembre 2020.

[2] Torrente A., Schlesinger P., Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2019, pag. 90.

[3] Si pensi all’articolo 462, il quale attribuisce al nascituro la capacità di succedere, ovvero all’articolo 784, il quale attribuisce al nascituro la possibilità di essere destinatario di una donazione.

[4] Tescaro M., La tutela postmortale della personalità morale e specialmente dell’identità personale, in Jus Civile, 10, 2014, disponibile qui: .

[5] Robin Williams, spunta il testamento solidale: l’uso della sua immagine solo per beneficenza, www.repubblica.it, https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2015/04/02/news/robin_williams_il_testamento_solidale_l_uso_della_sua_immagine_solo_per_beneficenza-111062745/, 2 gennaio 2021.

[6] Cass., sez. I civile, 29 gennaio 2016, n. 1748. Ma si consideri anche la sentenza n. 5790 del 10 novembre 1979 della sezione I civile relativa al “caso Mazzola”.

[7] Tribunale di Bari, Sez. I, 31 dicembre 2012 – Giud. Caso – L. De Curtis c. Il Popolo della Libertà, in Putignano A., Commento alla sentenza, in Danno e responsabilità, 8-9, 2013.

[8] Computed-generated imagery.

[9] Borrelli L., Fast&Furious e la “resurrezione digitale”, www.oralegale.corriere.it, https://oralegale.corriere.it/2015/06/24/fastfurious-e-la-resurrezione-digitale/, 3 gennaio 2021.

[10] Cass., sez. III pen., 8 giugno 2001, n.  23356. Il provvedimento del Garante è invece disponibile al seguenti link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1509312.

Gennaro Calimà

Nato a Castrovillari, in provincia di Cosenza, il 9 giugno 1994. Dopo aver conseguito la maturità scientifica si iscrive al corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università della Calabria presso la quale consegue nel 2020 il titolo di dottore magistrale discutendo una tesi in Diritto processuale penale dal titolo "Le nuove frontiere delle neuroscienze nel processo penale". Dallo stesso anno, oltre ad aver intrapreso la pratica legale, ha iniziato a collaborare con Ius in itinere per l'area "IP & IT".

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