sabato, Aprile 20, 2024
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Dai modelli legali al comodato “di terzo genere”

A cura di Dott. Davide Gasparini, avvocato del Foro di Nocera Inferiore. Dopo aver svolto la pratica forense, frequenta la S.S.P.L. dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, diplomandosi con profitto.

Il contributo costituisce un tentativo di analizzare la natura, gli elementi fisionomici e la funzione del contratto di comodato, figura negoziale anfibologica con attribuzione patrimoniale essenzialmente gratuita, ma non sempre disinteressata e giustificata da cortesia e benevolenza.

L’analisi del tipo codicistico permette di comprendere il discrimine tra gratuità e cortesia e la necessità non infrequente di indagare preliminarmente l’esistenza del vincolo giuridico, soprattutto in presenza di atti di cortesia che richiamano schemi contrattuali tipici.

L’elasticità della fattispecie consente una sua declinazione d’indole atipica lontana dai modelli legali di cui agli artt. 1803/1809 e 1810 c.c. Il comodato “di terzo genere” rende negoziabile tra le parti il potere di restituzione del bene, derogando alla regola dell’esercizio discrezionale del recesso che caratterizza il prestito d’uso senza determinazione di durata. L’affermazione nella prassi negoziale della nuova figura ha portata dirompente, in quanto supera la secolare dicotomia commodatum – precarium, benché non conduca ad un vero e proprio “stravolgimento tipologico”. Tali peculiarità comportano una previa verifica giudiziale dell’astratta giuridicizzabilità dello schema individuale e il successivo controllo sulla liceità della causa concreta.

Il tema offre l’occasione di approfondire la riflessione sulle interferenze tra autonomia contrattuale e il discusso giudizio di meritevolezza, quindi, del rapporto tra libertà dei privati e valori dell’ordinamento giuridico. Questa la premessa e il fondamento del comodato di terzo genere, la cui operatività nei rapporti di lunghissima durata non manca di generare dubbi e perplessità, stante lo sfavore ordinamentale per le obbligazioni di durata indeterminata.

The contribution constitutes an attempt to analyze the nature, phisionomics basics and the function of the loan for use, misleading figure with free patrimonial provision, but not always disinterested and legitimated by courtesy and benevolence.

The analysis of code type allows an understanding of the separation between gratuitousness and courtesy as well as the, not infrequent, need to preliminarily investigate the existence of the legal obligation, especially in the presence of courtesy acts that recall typical contractual models.

The elasticity of the contract consents its atypical conformation distant from legal models referred to in paragraphs 1803-1809 and 1810 of the Civil Code. The commodatum « of third kind » makes the power of restitution of the assets negotiable between the parties, derogating from the rule of the discretional exercise of withdrawal that characterizes the loan for use without determination of duration.

The confirmation in practice of the new figure is extremely far-reaching as it overcomes the ancient dichotomy commodatum – precarium, even if it does not lead to a “typological twisting”. Such peculiarities entail a judicial verification of the abstract juridification of the individual scheme and the subsequent lawfulness check of the concrete cause.

The topic offers the opportunity to examine in depth the interferences between freedom of contract and judgment of merit, therefore, about the relationship between the freedom of private individuals and the values of the juridical system. This is the premise and the foundation of the loan for use of third kind, whose operation in long-term relationships does not fail to generate doubts and perplexities, given the disfavour in legal order for the obligations of indefinite duration.

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* Il presente articolo scientifico è stato sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista e pubblicato nel Numero 2/2020 della Rivista Semestrale di Diritto.

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