giovedì, Aprile 18, 2024
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Dal cinema alla TV: la telediffusione del film

Chi, dopo aver visto un film particolarmente avvincente al cinema, non si è chiesto quanto tempo ci sarebbe voluto per poterlo rivedere nella tranquillità della propria dimensione domestica? Andiamo quindi ad esaminare quali sono i passaggi che la telediffusione di un film richiede.

Iniziamo col dire che con il termine telediffusione si intende la tecnica, nata nel 1928 negli USA e sperimentata in Italia per la prima volta con successo nel 1952 (con riferimento alla televisione), alla base della trasmissione (via etere o via cavo) di immagini in movimento. Bisogna sapere, poi, che, per quanto sembrino avere la stessa accezione, i termini “film” ed “opera cinematografica” hanno due significati diversi. Mentre con il primo, infatti, si parla del prodotto industriale (cioè della pellicola impressionata), col secondo si intendono “le opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura al teatro e al cinema“[1]. In altri ordinamenti, invece, troviamo delle definizioni più “tecniche”, ad esempio negli USA, dove una legge del 1976 definisce le “motion pictures and other audio visual works” come “works that consist of series of related images which are intrinsically intended to be shown by use of machines or devices [….]“, o anche la legge francese del 1985, che ha sostituito i concetti di “opera cinematografica” e di “utilizzazione cinematografica” con quelli, di più ampia portata, di opera audiovisiva e di utilizzazione audiovisiva. Ad oggi, alla luce del Trattato di Ginevra sulla registrazione internazionale delle opere audio visive, siglato il 18 aprile del 1989, nonché dell’art. 2 della Convenzione di Berna, si sta gradualmente affermando la tendenza ad assimilare le opere cinematografiche con le altre opere “espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia” (con palese riferimento alle opere audiovisive)” [2].

Ai sensi della Legge sul diritto d’Autore del 1941, n. 633, mentre i diritti morali sull’opera cinematografica sono e restano in capo all’autore della stessa, i diritti di utilizzazione economica sull’opera, nei limiti dello sfruttamento cinematografico della stessa, spettano al produttore cinematografico. Questi, inoltre, salvo patto contrario, non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell’opera prodotta senza il consenso dell’autore del soggetto, dell’autore della sceneggiatura, dell’autore della musica e del direttore artistico [3]. Come ribadito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione 16771/12, “l’ espressione adoperata dall’ art. 46 1.d.a ,che, individuando l’oggetto del diritto spettante al produttore nello “sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta“, vi ricomprende ogni possibile utilizzazione economica dell’opera filmica in quanto tale (sia cinematografica che televisiva), comporta che il diritto spettante ex lege al produttore comprende non solo la proiezione dell’opera nelle sale cinematografiche o la sua diffusione televisiva, ma qualsiasi forma di comunicazione al pubblico dell’opera nella sua forma originaria, qualunque ne sia il supporto tecnico, quindi anche a mezzo videocassette, ed- e dvd nonché anche le eventuali nuove forme di comunicazione al pubblico e messa in circolazione del film introdotte dal progresso tecnico” [4].

Il produttore cinematografico è, de facto, colui che organizza la produzione dell’opera cinematografica (art. 45 L. n. 633/41, L.d.A.), chi, cioè, oltre a venire espressamente indicato come tale nei titoli del film, si occupa di organizzare luoghi, persone e strumentazione necessari alla realizzazione del film, garantendo l’apporto finanziario necessario e ottenendo il rilascio dei permessi per le riprese da parte delle Autorità competenti. In particolare, nell’industria cinematografica si distingue tra produttore finanziatore, che apporta alla produzione di un film le risorse finanziarie, e produttore realizzatore o esecutivo, che sviluppa il progetto cinematografico e ne cura direttamente la realizzazione [5]. È il produttore che si occupa di tutti gli aspetti contrattuali relativi allo sfruttamento dell’opera cinematografica e, pertanto, spetterà a lui decidere o meno di stipulare un contratto di telediffusione dell’opera cinematografica.

Quest’ultimo è il contratto con il quale il produttore cede o concede il diritto di diffondere il film a mezzo della televisione, dietro il versamento di un corrispettivo [6]. Esistono due iter principali attraverso i quali può essere effettuata la telediffusione del film, in rapporto:
a) Alle modalità tecniche di trasmissione;
b) All’eventuale rapporto contrattuale stretto tra l’organismo di emissione e l’utente.

Ciascuna delle due categorie, poi, si articola in varie sottospecie, a ciascuna delle quali corrisponde un distinto diritto di utilizzazione economica, come confermato dalla lettura degli articoli dal 12 al 18 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633, da cui risulta che “l’autore gode di tanti diritti patrimoniali quante sono le ipotetiche forme di sfruttamento commerciale dell’opera d’ingegno”[7]. Le sottospecie ricollegabili alla prima categoria succitata sono individuabili, ut sopra, in base alle modalità della diffusione stessa, perciò potremo avere una diffusione “via etere”, “via cavo” o “via satellite”. Riguardo, invece, a quelle relative all’eventuale rapporto contrattuale stretto tra l’organismo di emissione e l’utente, avremo:

1. La “free tv”, di cui chiunque sia dotato di un apparecchio televisivo può godere senza dover versare un corrispettivo;
2. La “pay tv”, intesa come la televisione privata per la cui fruizione gli telespettatori pagano un determinato importo al provider televisivo.
3. La “pay per view”, che implica la fruizione di uno o più programmi televisivi ben determinati e di cui l’utente paga un tanto a programma [8].
4. Il “video on demand”, servizio interattivo della televisione che consente agli utenti di fruire, gratuitamente o a pagamento, di un prodotto di intrattenimento in ogni tempo e luogo, purché in presenza di una connessione internet.

In forza dell’art. 19, primo comma, della Legge del 22 aprile 1941, n. 633, che stabilisce che “I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti”, con il contratto in oggetto il produttore cinematografico potrà disporre di ognuna delle sottospecie esaminate, scegliendo di cedere o concedere i relativi diritti in toto o singolarmente. Vige, poi, l’onere della forma scritta, ad probationem, ma solo per la parte del contratto che riguarda la concessione dei diritti di utilizzazione economica [9]. Il contenuto, d’altro canto, dovrà ricomprendere:

I) Titolo e autori del film, durata e nomi degli interpreti principali;
II) Se il film è ancora in fase di produzione, la data entro cui sarà possibile esibire copia campione;
III) Il territorio in cui il cessionario o il concessionario potrà diffondere il film tramite televisione;
IV) Se si tratta di concessione, la durata della stessa nonché il numero di passaggi televisivi concesso;
V) La pedissequa elencazione dei diritti concessi o ceduti.

Il produttore sarà tenuto ad adempiere alle obbligazioni gravanti sul concedente o cedente, così come l’organismo di emissione televisiva deve adempiere agli obblighi gravanti sul concessionario o cessionario del diritto di utilizzazione economica dell’opera cinematografica. Il produttore, tuttavia, sarà tenuto ad adempiere anche ad ulteriori obblighi:
a) Consegnare, nel luogo ed entro i termini indicati nel contratto, copia negativa del film per la telediffusione;
b) Rendere note all’emittente televisivo le opere musicali che sono state utilizzate all’interno della colonna sonora del film, in quanto, l’emittente sarà tenuto a versare un equo compenso sia agli autori ed editori musicali delle stesse, sia alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), nonché, per la stessa ragione, i nominativi degli autori del film e degli eventuali traduttori o adattatori dei dialoghi, nonché quelli degli artisti interpreti od esecutori che abbiano sostenuto una parte di notevole importanza artistica [10].

Come si vede, i passaggi e gli accordi che vanno presi sono numerosi, ecco quindi spiegato perché, molte volte, prima di riuscire a vedere un film sul nostro “piccolo schermo” domestico, è necessario attendere anche vari mesi.

 

[1] Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

[2] L’Opera cinematografica nell’ordinamento giuridico italiano ed internazionale, disponibile qui: http://www.mdcromaovest.it/LOPERACINEMATOGRAFICANELLORDINAMENTOGIURIDICOITALIANOEDINTERNAZIONALE.htm

[3] Artt. 44 e 46 Legge del 22 aprile 1941, n.633.Legge del 22 aprile 1941, n.633

[4] Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 12086, 17 maggio 2013.

[5] Claudia Roggero, Contratti di produzione cinematografica: il produttore, il produttore esecutivo e gli accordi per lo sviluppo di un film, novembre 2016, disponibile qui: https://www.dandi.media/2016/11/contratti-produzione-cinematografica/

[6] Art. 16 e 16 bis, Legge del 22 aprile 1941, n. 633.

[7] A. Miccichè, Legislazione dello spettacolo, edizione 2007.

[8] Dizionario Garzanti, edizione 2014.

[9] Art. 110 Legge del 22 aprile 1941, n. 633.

[10] Artt. 32, 44, 46, comma III, 46-bis, comma II e III e 84, comma II, Legge del 22 aprile 1941, n. 633.

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

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