venerdì, Aprile 19, 2024
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Dal Common Law al Civil Law: il trust

L’ordinamento italiano, un ordinamento di civil law, cioè un ordinamento caratterizzato dalla presenza di codici che disciplinano in astratto tutti i casi che possono essere portati davanti al giudice, è ultimamente influenzato da una serie di istituti che provengono invece dagli ordinamenti di common law utilizzati nei paesi anglosassoni (Inghilterra e America), che sono invece caratterizzati dall’assenza di codici, dove i giudici decidono sulla base del “precedente vincolante”.

Si è infatti sentito spesso parlare dell’istituto del TRUST. Cos’è e a cosa serve?

ll trust è un rapporto giuridico, precisamente un patto di fiducia, che intercorre tra un soggetto (detto settlor o disponente) il quale affida la proprietà e la gestione di un dato bene ad un altro soggetto (detto trustee) , affinchè quest’ultimo gestisca il bene nell’interesse di un terzo soggetto denominato beneficiario. In parole più semplici il settlor trasferisce beni nel patrimonio del trustee a patto che questo li gestisca per una finalità che gli verrà indicata dal settlor e che avvantaggerà la posizione del beneficiario. Quindi il trustee è FORMALMENTE proprietario di questi beni ma non ne ha la piena disponibilità perchè non potrà servirsene a proprio piacimento ma dovrà rispettare quanto gli è stato indicato dal settlor.

Per esempio, fra le possibili finalità del trust, può evidenziarsi quella con cui un  settlor attribuisce al trustee un certo bene immobile, questi dovrà conservarlo  e gestirlo per consegnarlo al beneficiario al verificarsi di un dato evento come il raggiungimento della maggiore età del beneficiario.

Ma come è avvenuto il riconoscimento di un istituto simile nel nostro ordinamento? L’Italia applica il trust, grazie alla ratifica della CONVENZIONE DELL’AJA  che aveva come scopo specifico quello di renderlo utilizzabile anche negli ordinamenti di civil law. Questa convezione si è svolta nel luglio 1985, ma è entrata in vigore in Italia a partire dal 1 gennaio 1992.

Le caratteristiche fondamentali del trust sono sostanzialmente due: l’idea di una di PROPRIETA’ FORMALE e la considerazione di esso come un ATTO DI SEGREGAZIONE PATRIMONIALE.

L’articolo 832 del codice civile, afferma che:” il proprietario ha diritto di disporre e godere delle cose in modo pieno ed esclusivo..”. Da questa frase possiamo comprendere perchè l’Italia non abbia autonomamente previsto un simile istituto ma lo abbia dovuto ereditare dalla cultura anglosassone: il trustee infatti non ha un potere pieno ed esclusivo sui beni del settlor che entrano nel suo patrimonio, ma ha un potere limitato al perseguimento dell’obiettivo che gli è stato indicato dal settlor stesso. Per cui l’Italia ha dovuto accettare l’idea dell’esistenza di una proprietà per così dire FORMALE dei beni che entrano a far parte del patrimonio del trustee al fine di rendere applicabile l’istituto.

Il trust, soprattutto nell’esempio fatto sopra, sembrerebbe essere uno strumento simile al testamento o ad una donazione. Ma qual è la differenza e soprattutto quale il motivo di tanto successo?

Il trust si considera uno strumento di segregazione patrimoniale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui i beni del settlor entrano a far parte (formalmente) del patrimonio del trustee, questi beni saranno considerati una massa distinta rispetto ai beni per cui il trustee è sia formalmente che sostanzialmente proprietario (cioè i beni propri). Per cui se malauguratamente il trustee dovesse essere sottoposto a pignoramento o altre attività esecutive, i beni di cui questo dispone solo formalmente non potranno essere colpiti. Questa è quindi una importante caratteristica del trust, che lo rende dunque totalmente diverso dalle nostre categorie giuridiche probabilmente un pò obsolete e non al passo con i tempi.

Anna Formicola

Anna Formicola, iscritta all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, ha iniziato il suo corso di studi già con una matura passione per l'ambito civilistico. La sua penna è semplice, ma diretta. Arrivare al dunque e rendere l'argomento accessibile a tutti i lettori, è il suo obiettivo principale. Masticare il diritto non è una cosa facile, ma grazie all'ausilio di casi concreti e vicini alla relatà quotidiana, i suoi articoli saranno piacevoli da leggere e accresceranno di certo le vostre conoscenze.

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