Dalle pagine allo schermo: il contratto di acquisto dei diritti di adattamento cinematografico del romanzo
Realizzare un‘opera cinematografica [1] è di per sé molto complesso, ma nessuna delle numerosissime operazioni necessarie per realizzarne una può cominciare senza l’idea di partenza e, per quanto la creatività sia elemento essenziale di chi lavora nel mondo del cinema, molto spesso le opere cinematografiche non sono “farina del sacco” del regista o dello sceneggiatore, ma sono tratte o, in alcuni casi, assimilate ad un romanzo preesistente (il c.d. adattamento cinematografico). In pratica, a volte un’opera letteraria diventa talmente famosa che, sia per motivi di marketing che per fare la gioia dei suoi fan (come anche la loro disperazione, come molti blog tendono a precisare), ne viene realizzata la versione cinematografica. In tal caso, sarà onere del produttore cinematografico [2], ancor prima di affidare a redazione di soggetto e sceneggiatura, acquisire i diritti di adattamento [3] o riduzione cinematografica dal titolare dei diritti di utilizzazione [4] (facenti parte della macro-categoria dei diritti patrimoniali in capo all’autore) del romanzo.
Scopo del contratto è il raggiungimento di un accordo in cui il titolare dei diritti di adattamento cinematografico del romanzo (l’autore o, nel caso in cui questo glieli avesse trasferiti, l’editore) li concede o cede al produttore verso un corrispettivo da stabilirsi. Il contratto di acquisto dei diritti di adattamento cinematografico del romanzo dovrà avere la forma scritta [5] ab substantiam, ed avrà ad oggetto l’ampiezza, le condizioni e i termini della cessione dei diritti dell’autore dell’opera letteraria per la realizzazione dell’opera cinematografica.
Sotto un profilo strettamente giuridico, soggetto e sceneggiatura di un’opera cinematografica che prendano spunto da un romanzo preesistente appartengono alla categoria delle opere derivate. Su queste, in base al combinato degli articoli 4, 7 e 10 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633, insisterebbero due diritti:
- Quello dell’autore dell’opera originaria;
- Quello dell’elaboratore, nei limiti del suo lavoro [6];
Ma esaminiamo la faccenda nel dettaglio.
Perché si possa propriamente parlare di opera derivata, è fondamentale che, nell’opera successiva, siano riscontrabili elementi di forma già presenti nell’opera originaria; se invece l’autore dell’opera successiva (nel nostro caso l’autore cinematografico [7]) abbia semplicemente tratto ispirazione dall’opera precedente, senza, quindi, che riprendere elementi espressivi, non si potrà parlare di opera di elaborazione, bensì di opera nuova. In base, poi, a quanto disposto dall’art. 4 della Legge 633/41, la protezione delle opere di elaborazione avviene “senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria”. Ciò significa:
- Che, affinché l’opera elaborata possa essere messa in commercio, è fondamentale il previo consenso del titolare dei diritti di utilizzazione dell’opera originaria;
- Che sull’opera derivata sussiste una comunione dei diritti, tra autore dell’opera originaria e autore dell’elaborazione, che risultano, infatti, essere coautori del risultato finale.
Perciò, una volta stipulato il contratto di acquisto dei diritti di adattamento cinematografico del romanzo con l’autore dello stesso, sarà meglio che il produttore cinematografico si renda cessionario dei diritti del soggetto che va ad eseguire l’elaborazione dell’opera letteraria, in quanto di tale elaborazione (nonché dell’opera cinematografica che ne deriverebbe) l’autore del romanzo potrebbe ritenersi coautore. I diritti di cui si è appena fatto cenno sono, essenzialmente, quelli previsti dall’art. 18 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633, ovvero: “Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell’opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4 […] il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta […] il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione”.
Nel caso in cui il produttore non acquisisse i diritti di adattamento cinematografico dall’autore del romanzo ma proseguisse nell’affidare l’elaborazione dell’opera, commetterebbe un illecito. In particolare, in questo caso rilevano gli istituti della contraffazione, termine con cui si intende la violazione dei diritti economici di sfruttamento dell’autore (riproduzione, pubblicazione, diffusione, elaborazione abusive, ecc.) fino alla sussistenza degli stessi, e del plagio, ovvero “la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell’omissione della citazione delle fonti” [8]. Tutto ciò non si applica, in ogni caso, nell’eventualità in cui si sia solamente tratto ispirazione dal romanzo preesistente e, comunque, “Deve escludersi la sussistenza del plagio di un’opera cinematografica allorché la nuova opera si fondi sì sullo stesso schema narrativo o idea ispiratrice, ma si differenzi negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva” [9].
[1] V. Ertola, “Dal cinema alla TV: la telediffusione del film”, disponibile qui: http://www.iusinitinere.it/dal-cinema-alla-tv-la-telediffusione-del-film-10653. “I termini “film” ed “opera cinematografica” hanno due significati diversi. Mentre con il primo, infatti, si parla del prodotto industriale (cioè della pellicola impressionata), col secondo si intendono “le opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura al teatro e al cinema“”.
[2] E’ produttore cinematografico “chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica” ex art 45, Legge 22 aprile 1941, n. 633, disponibile qui: http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore.
[3] Adattamento cinematografico, Wikipedia, disponibile qui: https://it.wikipedia.org/wiki/Adattamento_cinematografico. “Creare un film basandosi su un’opera esistente e nata con un diverso mezzo, spesso un romanzo o un’opera teatrale, ma anche un videogioco, un fumetto o una serie televisiva”.
[4] art. 12 Legge 22 aprile 1941 n. 633.
[5] “La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto” ex art 110 Legge 22 aprile 1941 n. 633 .
[6] “È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro” ex art. 7 Legge 22 aprile 1941 n. 633.
[7] In base all’art. 44 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 sono autori delle opere cinematografiche: “l’autore del soggetto, della sceneggiatura, della musica (solo se creata in occasione e per il film) e il direttore artistico”.
[8] art 4, comma IV, del Codice etico dell’ALMA MATER STUDIORUM.
[9] Tribunale di Torino, sentenza del 24/08/2008, Iacovoni c. Soc. FIAT AUTO
Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico (“L’Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità”). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l’università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l’esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l’area “IP & IT”.