venerdì, Marzo 29, 2024
Litigo Ergo Sum

Danno da trascrizione illegittima

Per analizzare compiutamente il tema del danno da trascrizione illegittima, pare doveroso, in via preliminare, accennare alle caratteristiche proprie dell’istituto della trascrizione. In particolare, della trascrizione se ne occupa il Libro VI c.c., non a caso rubricato “Della tutela dei diritti”. Difatti l’istituto de quo, come emerge dal combinato disposto degli artt. 2643 e 2644 c.c., è uno strumento di pubblicità legale con valore eminentemente dichiarativo, che ha la funzione di rendere opponibile a terzi determinati atti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili o mobili registrati. In particolare, dall’art. 2644 c.c. è enucleabile il principio della priorità della trascrizione, per cui chi per primo trascrive un atto soggetto a trascrizione prevarrà rispetto ai diritti degli altri aventi causa incompatibili con quello che emerge dall’atto trascritto, ancorché l’acquisto del diritto da parte dei terzi sia avvenuto in data anteriore rispetto all’acquisto da parte del soggetto che, per primo, ha proceduto alla trascrizione. Si badi, però, che in alcuni casi il nostro ordinamento accorda alla trascrizione una funzione meramente prenotativa ed è quanto accade, per esempio, nel caso della trascrizione del preliminare ex art 2645 bis c.c., e nel caso della trascrizione delle domande giudiziali ex artt. 2652 e 2653 c.c.[1]

A riguardo, giova premettere che dagli artt. 2652 e 2653 c.c. emerge un’elencazione tassativa delle domande giudiziali che possono essere oggetto di trascrizione e, peraltro, le norme in esame devono leggersi in combinato disposto con l’art. 111, comma 4, c.p.c., laddove si specifica che la trascrizione della domanda giudiziale crea sul bene oggetto di disposizione una sorte di vincolo di indisponibilità. Ciò premesso, può accadere che con mala fede o per una errata interpretazione degli artt. 2652 e 2653 c.c. o, ancora, per imprudenza un soggetto trascriva una domanda che non è trascrivibile o perché non ricompresa nell’elenco tassativo delle norma succitate o perché la domanda trascritta sia risultata, allo scrutinio del giudice, infondata. In queste ipotesi dottrina e giurisprudenza si sono interrogate su quale sia lo strumento a cui possono ricorrere le parti per ottenere tutela qualora la trascrizione della domanda, così effettuata, cagioni loro dei danni. Secondo una parte della dottrina, in entrambe queste ipotesi dovrebbe trovare applicazione l’art. 96 c.p.c. Difatti, secondo tale impostazione ermeneutica, con la previsione di cui al 2° comma dell’art. 96 del codice di rito, il legislatore avrebbe inteso sottrarre alla sfera di applicabilità dell’art. 2043 c.c. le ipotesi in cui il diritto al risarcimento del danno trovi la sua fonte e sia collegato alla condotta tenuta dalle parti medesime nel corso del processo. In altri termini, secondo tale tesi, quando il danno sia stato cagionato nell’ambito del processo, in violazione del dovere di lealtà che in tale contesto dovrebbe animare la condotta delle parti, allora si dovrebbe applicare l’art. 96 c.p.c., norma speciale rispetto all’art. 2043 c.c. disciplinante l’illecito aquiliano.

Tuttavia, questa ricostruzione è avversata da quella parte della dottrina che la ritiene in aperto contrasto con il dettato normativo di riferimento. Infatti, l’art. 96, 2° co., c.p.c., si riferisce espressamente all’ipotesi in cui il giudice accerti l’inesistenza del diritto fatto valere dalla parte, sicché, la norma configurerebbe una responsabilità a carico della parte che eserciti una pretesa fondata su un diritto insussistente. Ne consegue che in caso di trascrizione illegittima dovrebbe farsi applicazione del più generale principio de neminem ledere ex art 2043 c.c. e, quindi, dei criteri che regolano la responsabilità extracontrattuale. Si badi che l’applicazione dell’una o dell’altra norma non è irrilevante, posto che la questione (apparentemente solo) teorica presenta importanti ricadute applicative con riferimento ai criteri soggettivi di imputazione della responsabilità, all’onere probatorio, ravvisabile in capo alle parti e all’individuazione del giudice competente a conoscere della controversia. Infatti, l’art. 96 c.p.c., mentre al 1° comma prevede che l’imputazione della responsabilità in ipotesi di dolo e colpa grave, al 2° comma, invece, laddove il legislatore richiama le norme sulla normale prudenza sembra riferirsi al criterio di imputazione soggettiva della colpa lieve. Inoltra, sotto il profilo dell’onere probatorio, si evidenzia che nell’ipotesi di cui al 1° e 2° comma dell’art. 96 c.p.c., l’ingiustizia del danno subito nn deve essere provata dal danneggiato in quanto essa è in re ipsa, insita nel precetto disatteso e, quindi, nella condotta sleale che la parte ha avuto nelle more del processo.

Da ciò consegue che al fine di favorire l’instaurazione di un simultaneus processus, competente a conoscere della controversia de qua sarà lo stesso giudice innanzi al quale si è svolto il processo, processo nell’ambito del quale si è accertata l’esistenza o meno del diritto vantato dalla parte e, che, quindi, sarà chiamato a valutare anche il modo in cui le parti hanno fatto valere in giudizio la propria pretesa. Diversamente, ove si abbracciasse la tesi che sostiene l’operatività dell’art. 2043 c.c., in primis si prescinderebbe da qualsiasi graduazione dell’elemento psicologico, posto che la littera legis della norma de qua richiama in modo generico gli elementi del dolo e della colpa. In secundis, sotto il profilo dell’onere probatorio, dall’applicazione dell’art 2043 c.c. ne consegue che l’onere probatorio è tutto in capo al danneggiato che, pertanto, dovrà dimostrare l’ingiustizia del danno subito. Da ciò consegue peraltro la possibilità per il danneggiato di far valere la proprio pretesa risarcitoria instaurando un giudizio autonomo e, dunque, non nelle forme dell’”incidente in differita” come avviene nel caso in cui si sostenga l’operatività dell’art. 96 c.p.c. Consapevoli di tali ricadute applicative altra parte della dottrina e parte della giurisprudenza hanno preferito una ricostruzione intermedia fondata sostanzialmente sul discrimen tra trascrizione ingiusta e trascrizione illegittima.

La prima si verificherebbe ogni qual volta una parte trascriva una domanda che, seppur trascrivibile in astratto ex artt. 2652 e 2653 c.c., in concreto non potrebbe essere trascritta per l’infondatezza del diritto con essa fatto valere; diversamente, nel caso di trascrizione illegittima, la parte trascrive una domanda che già in astratto non potrebbe essere trascritta, data l’elencazione tassativa enucleabile dagli artt. 2652 e 2653 c.c.

Presupponendo tale distinzione parte della Giurisprudenza[2] ha sostenuto che la trascrizione illegittima sarebbe disciplinata dall’art. 96, 1° comma, invece quella infondata dall’art. 96, 2° comma, c.p.c. Secondo un’altra impostazione giurisprudenziale[3], invece, mentre nell’ipotesi di trascrizione infondata e, quindi, ingiusta, troverebbe applicazione l’art. 96, comma 2, c.p.c. che riguarda proprio l’ipotesi in cui un soggetto faccia valere una pretesa infondata, pur esercitando un’azione in astratto trascrivibile, diversamente, nel caso di trascrizione illegittima troverebbe applicazione l’art. 2043 c.c., posto che, repetita iuvant, in questo caso la domanda non era trascrivibile nemmeno in astratto. Quest’ultima ricostruzione, pii, è stata accolta anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che hanno chiarito che, posto il rapporto di specialità che intercorre tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 96 c.p.c., “l’azione di risarcimento del danno subito in conseguenza della trascrizione di una domanda giudiziale trova il suo titolo giuridico nell’art. 2043 c.c. nell’ipotesi di domanda non trascrivibile, in quanto non ricompresa in nessuno dei casi ex artt. 2652 e 2653 c.c., dovendosi ravvisare nella formalità eseguita contra legem un vero e proprio fatto illecito.

L’azione risarcitoria trova, invece, fondamento nell’art. 96 c.p.c., comma 2, che disciplina la responsabilità processuale aggravata, nell’ipotesi di domanda che, pur essendo astrattamente suscettibile di trascrizione, in concreto non poteva esserlo, non sussistendo il diritto che con quella domanda viene fatto valere[4]. Sicché, accolta tale distinzione le Sezioni Unite ne traggono le dovute conseguenze in punto di onere probatorio e di giudice competente a conoscere della controversia. Nel caso di trascrizione illegittima, valorizzando l’operatività dell’art. 2043 c.c, il danneggiato dovrà provare l’ingiustizia del danno patito e potrà a tal fine promuovere un autonomo giudizio di risarcimento del danno; diversamente, nel caso di trascrizione infondata e, dunque, nel caso di trascrizione legittima in astratto ma ingiusta in concreto, il soggetto potrà giovarsi di un onere probatorio alleggerito dal fatto che l’ingiustizia del danno subito si immedesima nella violazione dell’art. 96 c.p.c. e, di conseguenza, ciò spiega perché competente a conoscere della controversia inerente il risarcimento del danno sarà lo stesso giudice innanzi al quale si sia svolto già il processo da cui la pretesa risarcitoria trova origine.

 

NOTE.

[1] In questi casi, dunque, la trascrizione del definitivo o della sentenza che chiude il giudizio retrocederà al momento della trascrizione del preliminare o della domanda giudiziale.

[2] Cfr., Cass., 2002 n. 4947.

[3] Cass., 2007 n. 25248; Cass., 2010 n. 13127.

[4] Sez. Un. Cass., 2011 n. 6597.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

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