venerdì, Marzo 29, 2024
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Dazn e i diritti del consumatore

Il mondo del calcio, così come quello della televisione, hanno visto nel 2021 un anno rivoluzionario alla luce dell’acquisizione dei diritti relativi alla trasmissione delle partite di Serie A di calcio da parte dell’azienda britannica Dazn, la quale ha sbaragliato la concorrenza delle classiche emittenti satellitari[1].

In particolare, Dazn offre un servizio di trasmissione di tipo streaming, che si basa cioè interamente sulla rete internet e che consente di fruire di determinati contenuti audio-video in tempo reale e senza preventivamente salvarli sul proprio dispositivo[2].

Si è trattata indubbiamente di una svolta epocale che, come tale, è stata oggetto di numerosi timori e critiche, soprattutto in virtù della lentezza del Paese nella vitale corsa alla transizione digitale e, di conseguenza, del digital divide, ossia il divario intercorrente tra gli individui che hanno pieno accesso alle tecnologie digitali e telematiche e quelli che, a vario titolo, non lo hanno[3]. Si tratta di una tematica di non poco conto, capace di chiamare in causa il principio di uguaglianza in senso sostanziale enunciato dall’articolo 3 della Carta costituzionale[4].

Ed effettivamente, i problemi da parte di Dazn non sono mancati[5]. Già nella prima giornata di campionato numerosi sono stati i disservizi segnalati, tra cui la scarsa qualità, in termini di risoluzione, dei contenuti, il mancato caricamento degli stessi, il buffering continuo, la latenza rispetto all’evento in diretta e l’assenza di sincronizzazione tra medesimi contenuti fruiti dai singoli utenti.

Non si è fatta attendere la risposta dell’emittente, che si è giustificata addebitando la colpa a specifici picchi di traffico, naturali nella fase iniziale di qualsivoglia competizione, capaci di intasare i Content Delivery Network (CDN) di cui essa si serve[6].

Tutto ciò ha dato inevitabilmente seguito a legittime reazioni da parte degli attori interessati, in primis la Lega Serie A, mittente di una lettera di chiarimenti proprio nei confronti della pay TV, ma soprattutto il Parlamento, il quale ha richiesto un’apposita interrogazione in persona del deputato Luca Pastorino, secondo cui “gli abbonati devono poter usufruire di un servizio all’altezza dei costi e dell’importanza del campionato” e “la politica non può derubricare la vicenda come una questione secondaria[7]. Da segnalare è anche l’intervento dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), la quale, con un comunicato stampa datato 25 agosto 2021, ha tenuto a ribadire la propria “costante attenzione sulla qualità del servizio a tutela dei consumatori”, anche alla luce degli impegni assunti in occasione di precedenti incontri tra le parti[8].

Come detto, la novità Dazn ha ingenerato negli appassionati di calcio timori non indifferenti, specialmente se si considera che lo streaming rappresenta una realtà nuovissima per molti. Si aggiunga, inoltre, che le restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 vietano il riempimento al 100% degli stadi, ma anche di quei locali commerciali, come ad esempio bar e club, in cui tradizionalmente si è soliti riunirsi il giorno della partita. Insomma, è evidente che la visione di determinati contenuti sia divenuta oggetto di un’accresciuta domanda cui è necessario riconoscere adeguata protezione.

In dettaglio, il contratto sottoscritto dal tifoso con Dazn presenta delle particolarità che destano una certa attenzione da parte del Legislatore. Si tratta infatti di un contratto telematico, naturalmente stipulato a distanza, del tipo B2C (Business to Consumer). Il contratto così descritto rientra senza dubbio tra quelli disciplinati dal Codice del consumo, con la conseguenza che il tifoso acquirente dell’abbonamento altro non è che un consumatore, o utente, della specie indicata dal Codice stesso all’articolo 3, punto 1, lettera a), vale a dire “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, e come tale è titolare di diritti fondamentali enunciati dall’articolo 2 della medesima fonte normativa. Tra questi è bene citare, per ciò che riguarda l’oggetto di questo contributo, quello alla “qualità dei prodotti e dei servizi”.

Ma cosa può fare concretamente il tifoso nel momento in cui si imbatte in disservizi del genere? Egli gode essenzialmente del diritto a recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e senza fornire alcun tipo di motivazione. Si tratta del diritto di ripensamento di cui all’articolo 52 della disciplina consumeristica, la quale prevede il rimborso integrale, e senza spese, delle somme già corrisposte.

Al di là del diritto di recesso, la normativa non prevede però ulteriori strumenti spendibili dal consumatore in caso di inefficienze dei servizi streaming. L’unica disciplina invocabile risulta dunque essere, in via subordinata, quella di cui all’articolo 1218 del Codice civile, rubricato Responsabilità del debitore, il quale attribuisce al creditore-tifoso la possibilità di adire l’autorità giudiziaria, al fine di ottenere il risarcimento del danno sofferto nel momento in cui la controparte contrattuale si rende autrice di una prestazione inesatta, se non addirittura inesistente. E per quello che riguarda il caso concreto, la fornitura del servizio da parte di Dazn, con tutte le problematiche sopra descritte, rientra certamente nel quadro di una prestazione inesatta.

Ovviamente nulla esclude che il consumatore non opti per l’immediata cessazione del servizio. Si tratta infatti di un’opzione relativamente semplice da porre in essere e che non comporta ulteriori costi, se non la perdita delle somme già corrisposte, perdita tuttavia compensata dalla possibilità di continuare a fruire del servizio fino alla scadenza del contratto. E nulla esclude, altresì, che il fornitore del servizio non preveda volontariamente, e magari anche su pressione delle associazioni rappresentative dei consumatori, degli strumenti utili a richiedere rimborsi per i disservizi in tempi certi e celeri, senza dover pertanto adire l’autorità giudiziaria e/o porre fine al rapporto tra le parti.

In futuro, si prevede comunque una maggiore semplicità, per il consumatore, nella gestione e nel superamento dei disservizi patiti nella fruizione di contenuti digitali. Recentemente è stata infatti approvata[9] una Proposta di Direttiva dell’Unione Europea che amplifica i diritti dei consumatori cosiddetti digitali[10], categoria in continua espansione negli ultimi anni, soprattutto come conseguenza della nascita e dello sviluppo di numerose società erogatrici di contenuti in streaming.

La Direttiva, infatti, dovrebbe principalmente prevedere l’obbligo per l’erogatore del servizio a che il contenuto digitale sia conforme a quanto previsto dal contratto. E nel caso di un’inosservanza di tale obbligo, il consumatore avrebbe a disposizione un ampio ventaglio di possibilità. Potrebbe certamente recedere dal contratto, aldilà del diritto al ripensamento, con rimborso integrale delle somme corrisposte, sebbene soltanto in particolari ipotesi espressamente previste dalla norma, ma soprattutto potrebbe richiedere una riduzione del prezzo già pagato proporzionalmente “alla diminuzione di valore del contenuto digitale ricevuto dal consumatore rispetto al valore del contenuto digitale conforme al contratto”.

In ogni caso, tutto lascia presagire che le prossime settimane saranno fondamentali per conoscere l’evoluzione della vicenda, specialmente se si considera che esse saranno caratterizzate dalla trasmissione dei big match, i quali, inevitabilmente causeranno quei picchi di traffico da cui è scaturita tutta la vicenda di cui ci si occupa. In attesa di interventi normativi, tuttavia, la sensazione è che si possa raggiungere una soluzione a tutela dei consumatori grazie all’intervento di soggetti terzi, come le associazioni rappresentative dei consumatori o le autorità indipendenti preposte.

[1] Diritti tv, Dazn batte Sky: nella gara per il campionato di calcio vince il web, www.ilfattoquotidiano.it, https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/30/diritti-tv-dazn-batte-sky-nella-gara-per-il-campionato-di-calcio-vince-il-web/6148678/, 30 marzo 2021.

[2] Streaming, in Vocabolario online, www.treccani.it, https://www.treccani.it/vocabolario/streaming/, 31 agosto 2021.

[3] Granelli A., Digital divide, in Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, www.treccani.it, https://www.treccani.it/enciclopedia/digital-divide_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/, 31 agosto 2021.

[4] Per approfondire, Cerquozzi F., “Diritto di accesso ad Internet” e Costituzione, www.iusinitinere.it, https://www.iusinitinere.it/diritto-di-accesso-ad-internet-e-costituzione-31496, 24 ottobre 2020.

[5] Rovelli M., Dazn e i problemi nel primo weekend di Serie A: cosa è successo, le proteste social, cosa si può fare, www.corriere.it, https://www.corriere.it/tecnologia/21_agosto_23/dazn-problemi-primo-weekend-serie-a-cosa-successo-proteste-social-cosa-si-puo-fare-f6f3bb54-03e1-11ec-8839-6d407abf089f.shtml?refresh_ce, 23 agosto 2021.

[6] Gozzini A., La Lega chiede chiarimenti, Dazn risponde: “Dispiaciuti, è una fase di assestamento”, www.gazzetta.it, https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/24-08-2021/serie-a-dazn-comunicato-problemi-lega-420686666374.shtml, 24 agosto 2021.

[7] Dazn, interrogazione parlamentare dopo problemi, www.adnkronos.it, https://www.adnkronos.com/dazn-interrogazione-parlamentare-dopo-problemi_gpZvNDGGtdUUMS2yqW2pr, 23 agosto 2021.

[8] Il comunicato stampa è disponibile al seguente indirizzo: https://www.agcom.it/documents/10179/23843036/Comunicato+stampa+25-08-2021/cd959190-8b1e-427b-9010-90b44f1382b9?version=1.0.

[9] Formica F., Streaming, giochi e social: la Ue vara una “lenzuolata” di diritti per i consumatori, www.repubblica.it, https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/diritti-consumatori/2019/01/30/news/streaming_giochi_e_social_network_l_unione_europea_vara_una_lenzuolata_di_diritti_per_i_consumatori-217735943/, 30 gennaio 2019.

[10] La proposta di direttiva è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0634&from=EN.

Gennaro Calimà

Nato a Castrovillari, in provincia di Cosenza, il 9 giugno 1994. Dopo aver conseguito la maturità scientifica si iscrive al corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università della Calabria presso la quale consegue nel 2020 il titolo di dottore magistrale discutendo una tesi in Diritto processuale penale dal titolo "Le nuove frontiere delle neuroscienze nel processo penale". Dallo stesso anno, oltre ad aver intrapreso la pratica legale, ha iniziato a collaborare con Ius in itinere per l'area "IP & IT".

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