giovedì, Marzo 28, 2024
Diritto e Impresa

Il “decalogo” della Cassazione sui limiti del diritto di cronaca

 cronaca

Per quanto attiene al rapporto tra la tutela dell’onore e il diritto di informare, l’elaborazione di criteri di bilanciamento si deve principalmente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale a partire dalla storica sentenza n. 5259 del 1984, ha individuato tre condizioni che operano come scriminanti nei confronti di informazioni dal contenuto potenzialmente ingiurioso o diffamatorio e che rappresentano al tempo stesso una serie di limiti all’esercizio del diritto di cronaca: la utilità sociale (rectius, rilevanza sociale) dell’informazione; la verità dei fatti esposti; la forma “civile” dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire.

L’utilità sociale (rectius, la rilevanza sociale)

La prima condizione è stata individuata nell’utilità sociale, anche se un simile modo di collegarla al diritto di informazione sembra implicare quella che viene definita come una configurazione “funzionale” di tale diritto. In altri termini, il diritto in questione dovrebbe considerarsi intrinsecamente finalizzato anche e specialmente al soddisfacimento dell’interesse della collettività ad essere informata, e ad esserlo bene.

Tuttavia a tale posizione si contrappone buona parte della dottrina costituzionalistica che ha accennato invece al criterio della rilevanza sociale della notizia o, più in generale, della singola manifestazione informativa: tale criterio può sembrare analogo, ma invece si rivela profondamente diverso sotto due profili.

In primo luogo mentre il riferimento all’utilità implica un giudizio di valore ed implica un apprezzamento sulla qualità dell’informazione, il criterio della rilevanza invece sembra prescindere da un tale giudizio e si risolve in una constatazione di fatto.

In secondo luogo, mentre l’utilità rappresenta condizione per la stessa esistenza del diritto, la suddetta rilevanza è suscettibile di essere configurata come una specie di estensione dell’esimente che, ex art. 51 c.p., l’esercizio del diritto di cronaca implica rispetto al reato di diffamazione.

La verità

 Venendo alla seconda scriminante, relativa alla verità della notizia, come ha opportunamente rilevato Fois, “è concepibile – non solo umanamente, ma ancor di più giuridicamente – che il cronista compia un accertamento delle fonti della notizia tale da fargli superare ogni dubbio ed incertezza in ordine alla corrispondenza coi fatti realmente accaduti?”.

La Cassazione ritiene infatti oggi sufficiente anche la sola verità putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti, conseguentemente escludendo dalla garanzia costituzionale solo le manifestazioni “subiettivamente false”.

Addirittura in seguito alla sempre maggiore rivisitazione in talk show televisivi di gravi fatti delittuosi oggetto di indagini e di processo, con il rischio della creazione di una verità mediatica in parallelo a quella sostanziale, il giornalista è tenuto in tal caso a “parametrarsi a criteri di rigore ancora maggiore dell’ordinario”.

La Cassazione civile rafforza la rigidità del limite della verità quando afferma che “la verità non è più tale se è mezza verità” e quando afferma che “la verità incompleta deve essere in tutto equiparata alla notizia falsa”, il che si esprime nella formula che “il testo va letto nel contesto”, il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio.

Fondamentale in questo campo diventa l’obbligo di rettifica, previsto per notizie errate o comunque, anche se veritiere, lesive della dignità e dell’onore altrui.

 La continenza

 La terza condizione, relativa alla continenza o forma civile dell’esposizione, è volta a risolvere i problemi derivanti dal fatto che anche notizie sostanzialmente vere possono risultare offensive in conseguenza del modo in cui vengono presentate.

Si tratta dunque di un criterio relativo non al contenuto bensì alle modalità espositive della notizia.

Sono vietati ad esempio i seguenti subdoli espedienti (nei quali sono ravvisabili, in sostanza, altrettante forme di offese indirette):

    1. il sottinteso sapiente;
    2. gli accostamenti suggestionanti;
    3. il tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato (specie nei titoli) o comunque l’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie “neutre”;
    4. le vere e proprie insinuazioni, anche se più o meno velate.

Dall’analisi dei tre criteri enucleati dalla giurisprudenza per un uso corretto del diritto di cronaca emerge che oggi per una querela sono sufficienti le virgolette, l’uso del punto esclamativo, anche là ove di solito viene omesso. Le querele si fanno sugli aggettivi, sulla punteggiatura: “Non c’è un articolo che non contenga almeno un delitto e il compito di un bravo avvocato è trovare quel delitto”, dice il protagonista di un racconto di Camus.

Anna Rovesti

Anna Rovesti nasce a Modena il 31 ottobre 1992. Conseguita la maturità classica, prosegue i suoi studi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e consegue la laurea a luglio 2016 con il massimo dei voti. La passione e l’interesse per Informatica giuridica e il Diritto dell'informazione e delle comunicazioni la portano ad approfondire in particolar modo queste materie grazie a corsi universitari, seminari di approfondimento e la partecipazione a luglio 2015 tramite l’Associazione ELSA (European Law Student Association) di cui è socia alla Summer Law School di Copenhagen in Media Law. Proprio in quest’ambito decide di redigere la tesi di laurea dal titolo: “Disciplina della libertà di stampa alla prova delle nuove comunicazioni telematiche. Libertà di espressione e di informazione tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali”. Grazie a un tirocinio formativo presso COOPSERVICE S. Coop. p. A. in area legale-privacy, riesce a mettere a frutto l'interesse per questo ambito, affiancando il tutor aziendale e le figure senior dell’ufficio nella gestione della modulistica, di comunicati, lettere, avvisi e convocazioni d’uso comune legati alla normativa sulla protezione dei dati personali. Attualmente lavora come praticante consulente del lavoro in uno studio di Modena prestando consulenza legale in materia giuslavoristica e nella gestione delle risorse umane (gestione del personale inviato all'estero con assistenza contrattuale fiscale e previdenziale, assistenza giudiziale e stragiudiziale in controversie inerenti il rapporto di lavoro, assistenza nelle procedure concorsuali e di licenziamento individuale e collettivo, trattative sindacali inerenti a contratti integrativi aziendali, gestione di survey aziendali finalizzate all'implementazione di piani di welfare, assistenza nella predisposizione di piani relativi ai premi di produzione e di risultato, ecc). La sua collaborazione con “Ius in itinere” nasce dal desiderio di mettersi in gioco come giurista, studiosa e giovane lavoratrice alle prese con il mondo del diritto, tanto complesso quanto affascinante. Una forte determinazione, senso del dovere e capacità di organizzazione la contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Email: anna.rovesti@iusinitinere.it

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